Decreto “Semplificazioni”. Profili di diritto societario (D.L. 16 luglio 2020, n. 76)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020, n. 178, il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in vigore dal 17 luglio 2020, che reca alcune novità in materia di diritto societario.

1.Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi

L’art. 40 d.l. 76/2020 stabilisce, al comma 1, la competenza del conservatore del registro delle imprese per l’adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 (contenente la disciplina della cancellazione d’ufficio delle imprese individuali, delle società di persone e delle imprese artigiane), dall’art. 2490, comma 6, c.c. (che sancisce la cancellazione d’ufficio delle società in liquidazione che per tre anni consecutivi non depositano i bilanci della fase di liquidazione), nonché per ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte.

Quanto alla cancellazione d’ufficio delle società di persone, il comma 2 dell’art. 40, d.l. 76/2020 specifica che il conservatore verifica, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate – Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.p.r. 247/2004.

Tale ultima disposizione prevede la trasmissione, da parte del conservatore, degli atti del procedimento al Presidente del Tribunale il quale può a sua volta nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

Per il resto, la norma non sembra apportare ulteriori modifiche al procedimento di cancellazione d’ufficio delle società personali, regolato dall’art. 3 d.p.r. 247/2004, che al comma 1 stabilisce che la procedura viene attivata quando l’ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: «a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita».

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3, d.p.r. 247/2004, l’ufficio del registro delle imprese che rileva una delle predette circostanze, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l’avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività sociale della società. L’ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze che danno luogo al procedimento e dell’avvio dello stesso è data notizia mediante affissione all’albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell’avviso affisso all’albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del successivo comma 3, al mancato riscontro.

In particolare, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell’albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

Infine, il comma 4 dell’art. 3 d.p.r. 247/2004 stabilisce che la trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l’indicazione delle circostanze accertate e, ai sensi del successivo comma 5, dopo la cancellazione l’ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all’importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Innovativa appare, invece, la previsione del procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di capitali, per le quali il comma 2 dell’art. 40, d.l. 76/2020 dispone che «è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata».

Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese (comma 3) e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge (comma 4).

A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo (comma 5).

Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione (comma 6) e contro tali determinazioni l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

Il comma 8 dell’art. 40, d.l. 76/2020 prevede, altresì, che le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell’articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio ai sensi dell’art. 9 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati.

L’art. 40 d.l. 76/2020 interviene, altresì, sulla cancellazione delle start-up innovative dalla relativa sezione speciale, regolata dal comma 16 dell’art. 25, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, precisando che il provvedimento di cancellazione è impugnabile ai sensi dell’art. 2189, comma 3, c.c.

Viene, inoltre, riscritto il comma 7 dell’art. 4, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, che nella sua attuale formulazione dispone quanto segue: «Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.».

Il comma 11 dell’art. 40, d.l. 76/2020 affida a Unioncamere il compito di trasmettere all’autorità di vigilanza l’elenco degli enti cooperativi che non abbiano depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni aggiungendo, all’art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il seguente secondo comma: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.».

Infine, il comma 12 dell’art. 40 interviene in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, aggiungendo, dopo il comma 1 dell’art. 5 l. 17 luglio 1975, n. 400, il seguente: «L’autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all’indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.».

2. Misure a favore degli aumenti di capitale

L’art. 44 d.l. 76/2020 interviene sulla disciplina dell’aumento di capitale nelle società per azioni dettando, ai commi 1, 2 e 3, disposizioni transitorie volte a ridurre i quorum deliberativi e i termini di convocazione dell’assemblea, e riscrivendo parzialmente, al comma 4, la disciplina contenuta nell’art. 2441 c.c.

Il comma 1 dell’art. 44 d.l. 762020 stabilisce che sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’art. 2368, comma 2, secondo periodo, c.c. e dall’art. 2369, commi 3 e 7, c.c., alle deliberazioni aventi ad oggetto: «a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile; b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal presente articolo; c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile».

Conseguentemente, il comma 2 dell’art. 44, d.l. 76/2020 stabilisce che nei predetti casi «la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate».

Sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono, altresì, deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

Infine, il comma 4 dell’art. 2441 c.c., senza alludere espressamente ad alcun limite temporale di applicazione, sostituisce il secondo, il terzo e il quarto comma dell’art. 2441 c.c. con i seguenti:

«L’offerta di opzione deve essere depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.».

Rispetto alla previgente disciplina, il nuovo comma 2 dell’art. 2441 c.c. precisa che l’offerta di opzione deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese e riduce da quindici a quattordici giorni il termine minimo per l’esercizio del diritto di opzione, mentre il nuovo comma 3 elimina, per le società con azioni quotate, l’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati e prevede la possibilità di imporre l’esercizio della prelazione sull’inoptato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, estendendo tale regime anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione.

La nuova formulazione del comma 4 dell’art. 2441 c.c. estende alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione della possibilità di deliberare l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, mantenendo, però, fermi la necessità della previsione statutaria e il limite quantitativo del 10% del capitale preesistente e precisando che in caso di azioni senza valore nominale tale limite si applica al numero di azioni preesistenti.

Rispetto al passato, viene imposto l’obbligo di indicare le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione in apposita relazione degli amministratori, da depositare presso la sede sociale e pubblicare sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Sebbene la modifica dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 2441 c.c. operi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del d.l. Semplificazioni), fino alla scadenza del 30 aprile 2021 varrà, per l’esclusione del diritto di opzione nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, il regime derogatorio previsto dal comma 3 dell’art. 44, d.l. 76/2020 (così, Assonime, Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale).

Si riproduce il testo a fronte dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 2441 c.c. come modificati dal d.l. Semplificazioni.

Art. 2441 c.c. in vigore fino al 16 luglio 2020

Art. 2441 c.c. in vigore dal 17 luglio 2020

2. L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta.

2. L’offerta di opzione deve essere depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione nel registro delle imprese.

3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.

3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.

4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Daniela Boggiali

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