Cassazione, sentenza 18 aprile 2014, n. 9076, sez. II civile
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – EFFETTI – SUI RAPPORTI PREESISTENTI – VENDITA – NON ESEGUITA
Il fallimento del promittente venditore di un immobile consente al curatore di optare per lo scioglimento del contratto ex art. 72 legge fall. e di ottenere il rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ., anche se questa è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, in quanto l’effetto prenotativo della trascrizione vale per le sentenze dichiarative e non per quelle costitutive, in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 1 n. 2 e art. 2932, Legge Falliment. art. 45 e art. 72
Massime precedenti Difformi: N. 15218 del 2010, N. 16160 del 2010
Massime precedenti Vedi: N. 10436 del 2005
Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 12505 del 2004
Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)