STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI CONVERTIBILI IN AZIONI
166. Strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni (artt. 2346, comma 6, c.c.)
La disciplina statutaria degli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c. (quand’anche contenuta in un regolamento allegato allo statuto quale sua parte integrante) può prevedere la loro conversione in azioni di nuova emissione della medesima società, alle seguenti condizioni e modalità:
a) gli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni devono essere offerti in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c., a meno che ricorra una delle cause di esclusione o di non spettanza del diritto di opzione previste dalla legge, dovendosi in tal caso applicare la disciplina da esse conseguenti, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, c.c., salvo il consenso unanime degli aventi diritto;
b) l’apporto a fronte del quale vengono emessi gli strumenti finanziari partecipativi, ove diverso dal denaro, deve aver ad oggetto beni o diritti rientranti nell’area dei beni conferibili ai sensi dell’art. 2342 c.c. e deve essere oggetto di valutazione ai sensi degli articoli 2343 o 2343-ter c.c., al fine di verificare che il valore dell’apporto, al momento dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, sia almeno pari all’ammontare dell’aumento di capitale (inclusivo di eventuale sovrapprezzo) a servizio della conversione;
c) contestualmente all’emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni, la società deve deliberare un aumento di capitale a servizio della conversione, per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione, che non può essere superiore (tenuto conto dell’eventuale sovrapprezzo) al debito verso i titolari di strumenti finanziari partecipativi, ove essi abbiano diritto a rimborso, oppure alla riserva da iscrivere in bilancio a fronte dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, ove essi non abbiano diritto a rimborso;
d) la conversione, qualora gli strumenti finanziari partecipativi non abbiano diritto a rimborso, comporta l’utilizzo della riserva creatasi a fronte dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi o di altra riserva a ciò resa disponibile dalla società e deve quindi ritenersi subordinata alla sussistenza delle medesime;
e) qualora tuttavia le azioni della società, al momento della delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili, siano prive dell’indicazione del valore nominale, è data la possibilità che la società deliberi l’emissione delle azioni a servizio della conversione senza un corrispondente aumento del capitale sociale, con conseguente incremento del numero delle azioni (al momento della conversione) a valere sul medesimo ammontare nominale del capitale sociale, venendo così meno la correlazione tra l’emissione delle nuove azioni e la sussistenza della riserva da imputare a capitale.
La possibilità di prevedere la convertibilità in azioni di nuova emissione quale prerogativa di strumenti finanziari diversi dalle azioni, emessi dalla medesima società, è prevista espressamente dalla legge solo con riferimento alle obbligazioni (art. 2420-bis c.c.). Si tratta tuttavia di una prerogativa che non può ritenersi esclusiva delle obbligazioni in senso proprio, bensì deve essere ritenuta compatibile anche con riferimento agli altri strumenti finanziari emessi dalle s.p.a. e tra questi anche agli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c. (s.f.p.)
analogica, giustificata da una ratio del pari sussistente anche in caso di emissione di s.f.p. convertibili, ovvero di applicazione diretta, qualora si dovesse ritenere che il rinvio operato dal già citato art. 2411, comma 3, c.c., abbia ad oggetto non solo le c.d. «para-obbligazioni
BREVI NOTE
La Massima in esame analizza, in modo molto incisivo, la fattispecie della conversione in azione di strumenti finanziari partecipativi.
L’ ipotesi, nella sua complessità, investe molteplici aspetti giuridici che vanno assemblati per ottenere una organica visione:
- a) natura giuridica degli strumenti finanziari partecipativi e conversione in azioni, completamente differente dai prestiti obbligazionari convertibili, ancorché estendibile il relativo normato;
- b) opzione ex art. 2441 comma 1 c.c.;
- c) valutazione ex artt. 2343 o 2343-ter c.c.;
- d) aumento di capitale a servizio della conversione;
- e) eventuale utilizzo di riserve;
- f) società in cui le azioni siano prive di valore nominale.
E’ proprio sulla possibilità di estendere la normativa del p.o.c. agli strumenti finanziari partecipativi (orientamento condivisibile) che la Massima fonda l’ intero progetto di studio, anche se il normato del III comma dell’art. 2411 c.c. (cui si riferisce la massima) fa testuale espresso richiamo al diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale estendendolo agli strumenti finanziari, trascurando completamente l’ipotesi di conversione.
166. Strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni (artt. 2346, comma 6, c.c.)
La disciplina statutaria degli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c. (quand’anche contenuta in un regolamento allegato allo statuto quale sua parte integrante) può prevedere la loro conversione in azioni di nuova emissione della medesima società, alle seguenti condizioni e modalità:
a) gli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni devono essere offerti in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c., a meno che ricorra una delle cause di esclusione o di non spettanza del diritto di opzione previste dalla legge, dovendosi in tal caso applicare la disciplina da esse conseguenti, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, c.c., salvo il consenso unanime degli aventi diritto;
b) l’apporto a fronte del quale vengono emessi gli strumenti finanziari partecipativi, ove diverso dal denaro, deve aver ad oggetto beni o diritti rientranti nell’area dei beni conferibili ai sensi dell’art. 2342 c.c. e deve essere oggetto di valutazione ai sensi degli articoli 2343 o 2343-ter c.c., al fine di verificare che il valore dell’apporto, al momento dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, sia almeno pari all’ammontare dell’aumento di capitale (inclusivo di eventuale sovrapprezzo) a servizio della conversione;
c) contestualmente all’emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni, la società deve deliberare un aumento di capitale a servizio della conversione, per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione, che non può essere superiore (tenuto conto dell’eventuale sovrapprezzo) al debito verso i titolari di strumenti finanziari partecipativi, ove essi abbiano diritto a rimborso, oppure alla riserva da iscrivere in bilancio a fronte dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, ove essi non abbiano diritto a rimborso;
d) la conversione, qualora gli strumenti finanziari partecipativi non abbiano diritto a rimborso, comporta l’utilizzo della riserva creatasi a fronte dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi o di altra riserva a ciò resa disponibile dalla società e deve quindi ritenersi subordinata alla sussistenza delle medesime;
e) qualora tuttavia le azioni della società, al momento della delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili, siano prive dell’indicazione del valore nominale, è data la possibilità che la società deliberi l’emissione delle azioni a servizio della conversione senza un corrispondente aumento del capitale sociale, con conseguente incremento del numero delle azioni (al momento della conversione) a valere sul medesimo ammontare nominale del capitale sociale, venendo così meno la correlazione tra l’emissione delle nuove azioni e la sussistenza della riserva da imputare a capitale.
La possibilità di prevedere la convertibilità in azioni di nuova emissione quale prerogativa di strumenti finanziari diversi dalle azioni, emessi dalla medesima società, è prevista espressamente dalla legge solo con riferimento alle obbligazioni (art. 2420-bis c.c.). Si tratta tuttavia di una prerogativa che non può ritenersi esclusiva delle obbligazioni in senso proprio, bensì deve essere ritenuta compatibile anche con riferimento agli altri strumenti finanziari emessi dalle s.p.a. e tra questi anche agli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c. (s.f.p.)
analogica, giustificata da una ratio del pari sussistente anche in caso di emissione di s.f.p. convertibili, ovvero di applicazione diretta, qualora si dovesse ritenere che il rinvio operato dal già citato art. 2411, comma 3, c.c., abbia ad oggetto non solo le c.d. «para-obbligazioni
BREVI NOTE
La Massima in esame analizza, in modo molto incisivo, la fattispecie della conversione in azione di strumenti finanziari partecipativi.
L’ ipotesi, nella sua complessità, investe molteplici aspetti giuridici che vanno assemblati per ottenere una organica visione:
- a) natura giuridica degli strumenti finanziari partecipativi e conversione in azioni, completamente differente dai prestiti obbligazionari convertibili, ancorché estendibile il relativo normato;
- b) opzione ex art. 2441 comma 1 c.c.;
- c) valutazione ex artt. 2343 o 2343-ter c.c.;
- d) aumento di capitale a servizio della conversione;
- e) eventuale utilizzo di riserve;
- f) società in cui le azioni siano prive di valore nominale.
E’ proprio sulla possibilità di estendere la normativa del p.o.c. agli strumenti finanziari partecipativi (orientamento condivisibile) che la Massima fonda l’ intero progetto di studio, anche se il normato del III comma dell’art. 2411 c.c. (cui si riferisce la massima) fa testuale espresso richiamo al diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale estendendolo agli strumenti finanziari, trascurando completamente l’ipotesi di conversione.