AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO E AZIONI GRAVATE DA USUFRUTTO

H.G.34 – (AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE IN PRESENZA DI AZIONI GRAVATE DA USUFRUTTO – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)

<<In caso di azioni gravate da usufrutto, se viene deliberato un aumento a pagamento del capitale, il diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2352, comma 2, c.c., spetta al socio (nudo proprietario) ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.
Le azioni di nuova emissione sono attribuite al socio (nudo proprietario) in piena proprietà, dovendosi escludere sulle stesse un’estensione del diritto di usufrutto che continuerà a gravare solo sulle vecchie azioni, salva diversa volontà espressa dalle parti.
Si ritiene che le parti (socio/nudo proprietario ed usufruttuario), possano, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa, prevedendo, ad esempio, la facoltà per l’usufruttuario di ottenere l’estensione del suo diritto di usufrutto anche sulle azioni di nuova emissione, a fronte del suo concorso alle spese per la liberazione di dette azioni (un’estensione dell’usufrutto sulle azioni derivanti da aumenti a pagamento senza il concorso alle spese da parte dell’usufruttuario integrerebbe una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.).
Deve comunque essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società emittente per la costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni. Si ritiene, peraltro, legittima una clausola statutaria che nel sancire limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni, preveda una deroga a tale disciplina per l’ipotesi in cui, in forza di un patto “estensivo” intervenuto tra le parti, sia richiesta l’estensione dell’usufrutto anche alle azioni di nuova emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale.>>

BREVI NOTE

Questa massima del TRIVENETO (H.G.34 – 2015) si sofferma su alcuni argomenti in materia di azioni gravate da usufrutto, offrendo particolari spunti di riflessione che si evidenziano in rapida progressione:
1) nell’aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione ex art. 2352 II comma c.c. spetta al nudo proprietario e le azioni di nuova emissione sono attribuite esclusivamente al socio nudo proprietario in piena proprietà;
2) le parti possono, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa;
3) occorre, nell’ ipotesi sub 2), il concorso dell’ usufruttuario alle spese per la liberazione, altrimenti si potrebbe incorrere nella fattispecie della donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.;
4) è legittima una clausola statutaria che sancisca limiti/condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni.
Sui punti 3) e 4) occorrerebbe un ulteriore approfondimento:
a) non è pacifico l’ inquadramento della fattispecie nell’ ambito della “donazione di cosa futura”, mentre è scontato l’ intervento dell’ usufruttuario nel concorso delle spese di liberazione se vuole ampliare il suo usufrutto;
b) la interferenza preventiva dello Statuto Sociale sulla autonomia negoziale delle parti lascia legittimo spazio a dubbi interpretativi.

Gennaro Fiordiliso

H.G.34 – (AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE IN PRESENZA DI AZIONI GRAVATE DA USUFRUTTO – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)

<<In caso di azioni gravate da usufrutto, se viene deliberato un aumento a pagamento del capitale, il diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2352, comma 2, c.c., spetta al socio (nudo proprietario) ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.
Le azioni di nuova emissione sono attribuite al socio (nudo proprietario) in piena proprietà, dovendosi escludere sulle stesse un’estensione del diritto di usufrutto che continuerà a gravare solo sulle vecchie azioni, salva diversa volontà espressa dalle parti.
Si ritiene che le parti (socio/nudo proprietario ed usufruttuario), possano, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa, prevedendo, ad esempio, la facoltà per l’usufruttuario di ottenere l’estensione del suo diritto di usufrutto anche sulle azioni di nuova emissione, a fronte del suo concorso alle spese per la liberazione di dette azioni (un’estensione dell’usufrutto sulle azioni derivanti da aumenti a pagamento senza il concorso alle spese da parte dell’usufruttuario integrerebbe una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.).
Deve comunque essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società emittente per la costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni. Si ritiene, peraltro, legittima una clausola statutaria che nel sancire limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni, preveda una deroga a tale disciplina per l’ipotesi in cui, in forza di un patto “estensivo” intervenuto tra le parti, sia richiesta l’estensione dell’usufrutto anche alle azioni di nuova emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale.>>

BREVI NOTE

Questa massima del TRIVENETO (H.G.34 – 2015) si sofferma su alcuni argomenti in materia di azioni gravate da usufrutto, offrendo particolari spunti di riflessione che si evidenziano in rapida progressione:
1) nell’aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione ex art. 2352 II comma c.c. spetta al nudo proprietario e le azioni di nuova emissione sono attribuite esclusivamente al socio nudo proprietario in piena proprietà;
2) le parti possono, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa;
3) occorre, nell’ ipotesi sub 2), il concorso dell’ usufruttuario alle spese per la liberazione, altrimenti si potrebbe incorrere nella fattispecie della donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.;
4) è legittima una clausola statutaria che sancisca limiti/condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni.
Sui punti 3) e 4) occorrerebbe un ulteriore approfondimento:
a) non è pacifico l’ inquadramento della fattispecie nell’ ambito della “donazione di cosa futura”, mentre è scontato l’ intervento dell’ usufruttuario nel concorso delle spese di liberazione se vuole ampliare il suo usufrutto;
b) la interferenza preventiva dello Statuto Sociale sulla autonomia negoziale delle parti lascia legittimo spazio a dubbi interpretativi.

Gennaro Fiordiliso