AUMENTO DI CAPITALE ONEROSO IN S.P.A. : BREVE MEMORANDUM.

L’aumento oneroso di capitale è l’operazione con la quale la società reperisce nuove risorse economiche per l’esercizio dell’impresa sociale aumentandone la base capitalistica.

Tale operazione, così come esplicato nella massima del Consiglio Notarile di Milano di seguito riportata (Mil. 70), non può essere eseguita fintantoché le azioni precedentemente emesse non siano state integralmente liberate e deve essere particolarmente attenzionata in presenza di perdite: se parte della dottrina ritiene non esperibile l’operazione in commento esclusivamente in presenza di perdite “rilevanti”, ex art. 2446/2447 (nulla questio in caso di perdite “semplici”) altra parte della dottrina ritiene sempre fattibile un aumento di capitale laddove, col medesimo, si reperisca una provvista tale da inglobare le risorse a copertura del capitale ed ulteriori, sotto forma di sovrapprezzo, volte a ripianare le perdite (Mil. 122) .

L’aumento oneroso è tipicamente strutturato in deliberazione da parte dell’assemblea, iscrizione della relativa delibera nel registro imprese (che la rende efficace), sottoscrizione nel rispetto del minimo termine di quindici giorni (a mente dell’art. 2441 c.c. così come novellato nel 2014) o il maggiore convenzionalmente predeterminato.

Il procedimento può essere anche “invertito”, consentendosi sottoscrizione e versamenti in sede assembleare, pertanto in presenza di una delibera di aumento ancora inefficace, nei modi e termini di cui infra. (Mil. 7)

L’aumento può variamente essere strutturato nel rapporto tra sottoscrizioni ed aumento stesso; la società può, cioè, creare dinamiche per le quali l’aumento si verifica effettivamente in presenza di sottoscrizioni quantitativamente determinate. Con la “scindibilità”, difatti, la società opta per il buon fine dell’operazione qualunque sia la quota di aumento sottoscritta; viceversa con la “inscindibilità” si impone di raggiungere la sottoscrizione dell’intero aumento deliberato, condizione in assenza della quale l’intera operazione viene a caducarsi.

Altra articolazione può essere rappresentata dall’aumento “per tranches” in cui l’aumento viene suddiviso in scaglioni ciascuno dei quali può essere dotato di scindibilità o inscindibilità.

L’obbligo pubblicitario ex 2444, specialmente alla luce di quanto appena detto, deve essere assolto ogni qualvolta venga raggiunta una determinata quota di capitale o sottoscritto l’intero.

La società, infine, nel determinare qualitativamente le azioni da emettere, è tenuta al rispetto della proporzione per la quale almeno il 50 percento del capitale sociale deve essere rappresentato da azioni ordinarie. È, altresì, tenuta al rispetto della parità contabile (ovvero del relativo valore nominale sia esso espresso o inespresso) tra le azioni di nuova emissione e quelle già in circolazione.

 

 

SINTESI MASSIME DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO IN TEMA.

 

  • È legittima la sottoscrizione dell’aumento di capitalea pagamento in corso d’assemblea che rende, però, doverosa una compiuta regolamentazione, tra socio e società,circa la disciplina cui assoggettare l’apporto effettuato: mentre la dichiarazione di sottoscrizione deve infatti ritenersi subordinata alla stessa condicio jurisdella delibera (l’iscrizione di quest’ultima al Registro Imprese completa il procedimento),  l’apporto potrà essere dotato di efficacia immediata, concorrendo da subito alla formazione del netto patrimoniale della società conferitaria.È perciò necessario che si provveda alla regolamentazione del rapporto giuridico sottostante tali apportiin vista di una sopravvenuta mancata esecuzione dell’aumento o per il caso in cui la relativa procedura non si completi. (Mil. 7)

 

  • In caso di azioni sprovviste di valore nominale espresso la società può emettere azioni di valore inferiore alla parità contabile (valore nominale intrinseco) non esistendo all’uopo alcun divieto normativo o sistemico; unica necessità operativa è rappresentata, quindi, dalla parificazione del deliberato aumento (e dell’eventuale sovrapprezzo) rispetto ai conferimenti globalmente effettuati dai soci (sottoscrizioni non proporzionali). (Mil. 36)

 

  • In caso di azzeramento o riduzione del capitale al disotto del minimo legale sottoscrizione e versamento possono avvenirecontestualmente in assemblea o intervenire successivamente purché, in questo secondo caso, non si esorbitino i limiti procedimentali:l’esecuzione dell’aumento, cioè, dovrà avere luogo entro il termine che l’assemblea avrà fissato ai sensi dell’art. 2439, comma secondo. (Mil. 38)

 

  • In presenza di azioni non interamente liberate può la società deliberare un nuovo aumento così come è possibile per i soci sottoscriverlo ed effettuare il relativo versamento: gli amministratori non potranno però darvi esecuzione dovendosi ritenere sottoscrizione e versamenti sospensivamente condizionati ex lege alla completa liberazione delle azioni emesse in precedenza. (Mil. 70)

 

  • L’immediata efficacia delle sottoscrizioni deve essere espressamente convenuta nella delibera che sancisce l’aumento cosi come nell’aumento per tranches e nell’aumento scindibile. (Mil. 96)

 

  • In presenza di perdite “rilevanti” ex art. 2446/2447 la società può deliberare un aumento del capitale in grado di ricostituire una situazione fisiologica, in cui le perdite si riconducano ad un ammontare inferiore al terzo del capitale o il capitale stesso venga ricondotto quantomeno al minimo legale.E’ dunque legittimo l’aumento di capitale in presenza di: perdite “semplici”incidenti sul capitale per non più di un terzo; perdite “rilevanti” incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di “opportuni provvedimenti” ex art. 2446, comma 1c.c.; perdite “rilevanti” incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate; perdite “rilevanti” incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo; perdite “rilevanti”, incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex art. 2447, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo.In ogni caso l’aumento di capitale non esime dall’osservanza degli obblighi posti dall’art. 2446in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite – se non già pubblicizzata – deve essere allegata al verbale o comunque con lo stesso depositata nel registro delle imprese. (Mil. 122)

 

  • È lecita la compensazione tra credito da sottoscrizione, vantato dalla società verso un socio, ed un credito corrispettivamente vantato da quest’ultimo nei confronti dell’ente. La sola compensazione volontaria richiede il consenso espresso della società,ai sensi dell’art. 1252 c.c., laddove quella legale opera “ipso iure”. Per la natura di taluni crediti si ritiene indispensabile la redazione di una relazione di stima, eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter, idonea ad assicurare l’osservanza dei principi che presiedono alla corretta formazione del capitale sociale.(Mil. 125)

 

A cura di Mirko Castaldo

 

 

 

 

 

L’aumento oneroso di capitale è l’operazione con la quale la società reperisce nuove risorse economiche per l’esercizio dell’impresa sociale aumentandone la base capitalistica.

Tale operazione, così come esplicato nella massima del Consiglio Notarile di Milano di seguito riportata (Mil. 70), non può essere eseguita fintantoché le azioni precedentemente emesse non siano state integralmente liberate e deve essere particolarmente attenzionata in presenza di perdite: se parte della dottrina ritiene non esperibile l’operazione in commento esclusivamente in presenza di perdite “rilevanti”, ex art. 2446/2447 (nulla questio in caso di perdite “semplici”) altra parte della dottrina ritiene sempre fattibile un aumento di capitale laddove, col medesimo, si reperisca una provvista tale da inglobare le risorse a copertura del capitale ed ulteriori, sotto forma di sovrapprezzo, volte a ripianare le perdite (Mil. 122) .

L’aumento oneroso è tipicamente strutturato in deliberazione da parte dell’assemblea, iscrizione della relativa delibera nel registro imprese (che la rende efficace), sottoscrizione nel rispetto del minimo termine di quindici giorni (a mente dell’art. 2441 c.c. così come novellato nel 2014) o il maggiore convenzionalmente predeterminato.

Il procedimento può essere anche “invertito”, consentendosi sottoscrizione e versamenti in sede assembleare, pertanto in presenza di una delibera di aumento ancora inefficace, nei modi e termini di cui infra. (Mil. 7)

L’aumento può variamente essere strutturato nel rapporto tra sottoscrizioni ed aumento stesso; la società può, cioè, creare dinamiche per le quali l’aumento si verifica effettivamente in presenza di sottoscrizioni quantitativamente determinate. Con la “scindibilità”, difatti, la società opta per il buon fine dell’operazione qualunque sia la quota di aumento sottoscritta; viceversa con la “inscindibilità” si impone di raggiungere la sottoscrizione dell’intero aumento deliberato, condizione in assenza della quale l’intera operazione viene a caducarsi.

Altra articolazione può essere rappresentata dall’aumento “per tranches” in cui l’aumento viene suddiviso in scaglioni ciascuno dei quali può essere dotato di scindibilità o inscindibilità.

L’obbligo pubblicitario ex 2444, specialmente alla luce di quanto appena detto, deve essere assolto ogni qualvolta venga raggiunta una determinata quota di capitale o sottoscritto l’intero.

La società, infine, nel determinare qualitativamente le azioni da emettere, è tenuta al rispetto della proporzione per la quale almeno il 50 percento del capitale sociale deve essere rappresentato da azioni ordinarie. È, altresì, tenuta al rispetto della parità contabile (ovvero del relativo valore nominale sia esso espresso o inespresso) tra le azioni di nuova emissione e quelle già in circolazione.

 

 

SINTESI MASSIME DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO IN TEMA.

 

  • È legittima la sottoscrizione dell’aumento di capitalea pagamento in corso d’assemblea che rende, però, doverosa una compiuta regolamentazione, tra socio e società,circa la disciplina cui assoggettare l’apporto effettuato: mentre la dichiarazione di sottoscrizione deve infatti ritenersi subordinata alla stessa condicio jurisdella delibera (l’iscrizione di quest’ultima al Registro Imprese completa il procedimento),  l’apporto potrà essere dotato di efficacia immediata, concorrendo da subito alla formazione del netto patrimoniale della società conferitaria.È perciò necessario che si provveda alla regolamentazione del rapporto giuridico sottostante tali apportiin vista di una sopravvenuta mancata esecuzione dell’aumento o per il caso in cui la relativa procedura non si completi. (Mil. 7)

 

  • In caso di azioni sprovviste di valore nominale espresso la società può emettere azioni di valore inferiore alla parità contabile (valore nominale intrinseco) non esistendo all’uopo alcun divieto normativo o sistemico; unica necessità operativa è rappresentata, quindi, dalla parificazione del deliberato aumento (e dell’eventuale sovrapprezzo) rispetto ai conferimenti globalmente effettuati dai soci (sottoscrizioni non proporzionali). (Mil. 36)

 

  • In caso di azzeramento o riduzione del capitale al disotto del minimo legale sottoscrizione e versamento possono avvenirecontestualmente in assemblea o intervenire successivamente purché, in questo secondo caso, non si esorbitino i limiti procedimentali:l’esecuzione dell’aumento, cioè, dovrà avere luogo entro il termine che l’assemblea avrà fissato ai sensi dell’art. 2439, comma secondo. (Mil. 38)

 

  • In presenza di azioni non interamente liberate può la società deliberare un nuovo aumento così come è possibile per i soci sottoscriverlo ed effettuare il relativo versamento: gli amministratori non potranno però darvi esecuzione dovendosi ritenere sottoscrizione e versamenti sospensivamente condizionati ex lege alla completa liberazione delle azioni emesse in precedenza. (Mil. 70)

 

  • L’immediata efficacia delle sottoscrizioni deve essere espressamente convenuta nella delibera che sancisce l’aumento cosi come nell’aumento per tranches e nell’aumento scindibile. (Mil. 96)

 

  • In presenza di perdite “rilevanti” ex art. 2446/2447 la società può deliberare un aumento del capitale in grado di ricostituire una situazione fisiologica, in cui le perdite si riconducano ad un ammontare inferiore al terzo del capitale o il capitale stesso venga ricondotto quantomeno al minimo legale.E’ dunque legittimo l’aumento di capitale in presenza di: perdite “semplici”incidenti sul capitale per non più di un terzo; perdite “rilevanti” incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di “opportuni provvedimenti” ex art. 2446, comma 1c.c.; perdite “rilevanti” incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate; perdite “rilevanti” incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo; perdite “rilevanti”, incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex art. 2447, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo.In ogni caso l’aumento di capitale non esime dall’osservanza degli obblighi posti dall’art. 2446in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite – se non già pubblicizzata – deve essere allegata al verbale o comunque con lo stesso depositata nel registro delle imprese. (Mil. 122)

 

  • È lecita la compensazione tra credito da sottoscrizione, vantato dalla società verso un socio, ed un credito corrispettivamente vantato da quest’ultimo nei confronti dell’ente. La sola compensazione volontaria richiede il consenso espresso della società,ai sensi dell’art. 1252 c.c., laddove quella legale opera “ipso iure”. Per la natura di taluni crediti si ritiene indispensabile la redazione di una relazione di stima, eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter, idonea ad assicurare l’osservanza dei principi che presiedono alla corretta formazione del capitale sociale.(Mil. 125)

 

A cura di Mirko Castaldo