COMPROPRIETÀ AZIONARIA, USUFRUTTO E RIMEDI IN CASO DI ABUSO NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

*Trib. Roma, 24 giugno 2017

Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 24 giugno 2017 (in giurisprudenzadelleimprese.it), rigetta un ricorso d’urgenza ex art. 700, c.p.c., con il quale il socio nudo comproprietario di azioni chiedeva di inibire all’usufruttuario l’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi a fronte dell’asserito rischio di un esercizio abusivo del diritto tale da compromettere gli equilibri societari.

La vicenda riguardava una holding nella quale sulle azioni rappresentanti il 10% del capitale, di cui erano comproprietari quattro fratelli, gravava il diritto di usufrutto in favore della madre.

Il Tribunale rigetta il ricorso rilevando, anzitutto, come, ai sensi dell’art. 2352, c.c., il diritto di voto spetti, salvo convenzione contraria, all’usufruttuario, che deve esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio nudo proprietario: nell’ipotesi di violazione dei doveri discendenti dalla disciplina propria dell’usufrutto, l’unico rimedio esperibile in favore del nudo proprietario è il risarcimento del danno, senza che possa essere riconosciuto a quest’ultimo un potere di impugnazione per l’annullamento della deliberazione e senza che possa essere fatto valere un ipotetico vizio nella formazione della volontà dell’assemblea e ciò anche nel caso in cui il voto dell’usufruttuario fosse risultato decisivo.

Ciò, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di usufrutto su azioni, l’usufruttuario deve astenersi da comportamenti che possano arrecare ingiusto danno al socio, e, in particolare, da modi di esercizio del diritto di voto che possano compromettere la conservazione del valore economico della partecipazione in società; in caso contrario, il voto espresso è comunque valido, ma egli risponde dei danni e l’usufrutto può estinguersi per l’abuso. L’abuso, dunque, non può riflettersi sulla validità del voto espresso in assemblea, né, di conseguenza, sulla validità della deliberazione che l’assemblea abbia adottato, anche se il voto dell’usufruttuario sia risultato determinante (Cass. 19 agosto 1996, n. 7614, in Giur. Comm., 1997, II, 520, con note di Scimeni e Galletti; in Società, con nota di Nazzicone; in Giust. Civ., 1997, I, 107, con nota di Vidiri; in Dir. Fall., 1997, II, 24, con nota di Maceroni; in Riv. Not., 1997, 534 e in Vita not., 1997, 904).

In conclusione, operando il rapporto usufruttuario-nudo proprietario in termini meramente obbligatori e quindi di possibile decadenza dall’usufrutto (art. 1015, 1° comma, c.c.) e di risarcimento danni, non vi sarebbe spazio per una tutela reale, che fra l’altro inciderebbe su un soggetto (la società) estraneo al rapporto in parola.

Sotto il profilo della decadenza dell’usufrutto per abuso, il Tribunale ricorda come – ai sensi dell’art. 1105, c.c. – “l’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni” (1° comma) e che “l’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata” (2° comma).

Premesso che l’elenco delle fattispecie integranti abuso, con conseguente possibile cessazione dell’usufrutto, non è tassativo e che pertanto altri fatti potrebbero comportare, se gravi, la decadenza dall’usufrutto (1° comma) ovvero l’applicazione delle altre misure (2° comma), il Tribunale sottolinea come la misura massima della decadenza abbia natura sanzionatoria, sia posta a tutela degli interessi del nudo proprietario e presupponga l’esistenza di un abuso di particolare entità, tale da recare rilevante e grave pregiudizio alla stessa intangibilità ed integrità del bene su cui grava, avendone determinato in concreto una grave riduzione di valore. Per gli abusi meno gravi dell’usufruttuario, l’art. 1015, comma 2, c.c., prevede rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del nudo proprietario; pertanto, l’esclusione dell’ipotesi di decadenza dell’usufrutto per abusi non impedisce l’applicabilità delle anzidette misure cautelari a carico dell’usufruttuario.

Nella pronuncia, infine, si rileva altresì la mancanza di legittimazione del ricorrente: anche a voler ammettere l’applicazione al caso in esame dell’art. 2347, c.c. il cui richiamo non sarebbe comunque pertinente, in quanto, nel caso di specie, vi è un usufruttuario, al quale per legge, in difetto di contraria convenzione, è attribuito il diritto di voto, si ricorda come, in linea con la posizione Suprema Corte (Cass. 18 luglio 2007, n. 15962, in Riv. Not., 2008, 658, con nota di Toscano, e in Foro it., 1008, I, 3675), in caso di comproprietà di partecipazioni azionarie, l’impugnazione di una deliberazione assembleare potrebbe essere proposta esclusivamente dal rappresentante comune indicato nell’art. 2347, c.c., e non dal singolo comproprietario, carente del potere d’impugnare così come di quello di esercitare il diritto d’intervento e di voto in assemblea.

*Trib. Roma, 24 giugno 2017

Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 24 giugno 2017 (in giurisprudenzadelleimprese.it), rigetta un ricorso d’urgenza ex art. 700, c.p.c., con il quale il socio nudo comproprietario di azioni chiedeva di inibire all’usufruttuario l’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi a fronte dell’asserito rischio di un esercizio abusivo del diritto tale da compromettere gli equilibri societari.

La vicenda riguardava una holding nella quale sulle azioni rappresentanti il 10% del capitale, di cui erano comproprietari quattro fratelli, gravava il diritto di usufrutto in favore della madre.

Il Tribunale rigetta il ricorso rilevando, anzitutto, come, ai sensi dell’art. 2352, c.c., il diritto di voto spetti, salvo convenzione contraria, all’usufruttuario, che deve esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio nudo proprietario: nell’ipotesi di violazione dei doveri discendenti dalla disciplina propria dell’usufrutto, l’unico rimedio esperibile in favore del nudo proprietario è il risarcimento del danno, senza che possa essere riconosciuto a quest’ultimo un potere di impugnazione per l’annullamento della deliberazione e senza che possa essere fatto valere un ipotetico vizio nella formazione della volontà dell’assemblea e ciò anche nel caso in cui il voto dell’usufruttuario fosse risultato decisivo.

Ciò, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di usufrutto su azioni, l’usufruttuario deve astenersi da comportamenti che possano arrecare ingiusto danno al socio, e, in particolare, da modi di esercizio del diritto di voto che possano compromettere la conservazione del valore economico della partecipazione in società; in caso contrario, il voto espresso è comunque valido, ma egli risponde dei danni e l’usufrutto può estinguersi per l’abuso. L’abuso, dunque, non può riflettersi sulla validità del voto espresso in assemblea, né, di conseguenza, sulla validità della deliberazione che l’assemblea abbia adottato, anche se il voto dell’usufruttuario sia risultato determinante (Cass. 19 agosto 1996, n. 7614, in Giur. Comm., 1997, II, 520, con note di Scimeni e Galletti; in Società, con nota di Nazzicone; in Giust. Civ., 1997, I, 107, con nota di Vidiri; in Dir. Fall., 1997, II, 24, con nota di Maceroni; in Riv. Not., 1997, 534 e in Vita not., 1997, 904).

In conclusione, operando il rapporto usufruttuario-nudo proprietario in termini meramente obbligatori e quindi di possibile decadenza dall’usufrutto (art. 1015, 1° comma, c.c.) e di risarcimento danni, non vi sarebbe spazio per una tutela reale, che fra l’altro inciderebbe su un soggetto (la società) estraneo al rapporto in parola.

Sotto il profilo della decadenza dell’usufrutto per abuso, il Tribunale ricorda come – ai sensi dell’art. 1105, c.c. – “l’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni” (1° comma) e che “l’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata” (2° comma).

Premesso che l’elenco delle fattispecie integranti abuso, con conseguente possibile cessazione dell’usufrutto, non è tassativo e che pertanto altri fatti potrebbero comportare, se gravi, la decadenza dall’usufrutto (1° comma) ovvero l’applicazione delle altre misure (2° comma), il Tribunale sottolinea come la misura massima della decadenza abbia natura sanzionatoria, sia posta a tutela degli interessi del nudo proprietario e presupponga l’esistenza di un abuso di particolare entità, tale da recare rilevante e grave pregiudizio alla stessa intangibilità ed integrità del bene su cui grava, avendone determinato in concreto una grave riduzione di valore. Per gli abusi meno gravi dell’usufruttuario, l’art. 1015, comma 2, c.c., prevede rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del nudo proprietario; pertanto, l’esclusione dell’ipotesi di decadenza dell’usufrutto per abusi non impedisce l’applicabilità delle anzidette misure cautelari a carico dell’usufruttuario.

Nella pronuncia, infine, si rileva altresì la mancanza di legittimazione del ricorrente: anche a voler ammettere l’applicazione al caso in esame dell’art. 2347, c.c. il cui richiamo non sarebbe comunque pertinente, in quanto, nel caso di specie, vi è un usufruttuario, al quale per legge, in difetto di contraria convenzione, è attribuito il diritto di voto, si ricorda come, in linea con la posizione Suprema Corte (Cass. 18 luglio 2007, n. 15962, in Riv. Not., 2008, 658, con nota di Toscano, e in Foro it., 1008, I, 3675), in caso di comproprietà di partecipazioni azionarie, l’impugnazione di una deliberazione assembleare potrebbe essere proposta esclusivamente dal rappresentante comune indicato nell’art. 2347, c.c., e non dal singolo comproprietario, carente del potere d’impugnare così come di quello di esercitare il diritto d’intervento e di voto in assemblea.