FINANZIAMENTI EROGATI DAI SOCI O VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE?
Finanziamenti erogati dai soci e versamenti in conto capitale (Cass. 12 agosto 2018, n. 20978)
Con la sentenza n. 20978 del 12 agosto 2018, la Sez. III della Suprema Corte ribadisce il principio per cui i versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti erogati dai soci, non danno luogo all’obbligo di restituzione dell’importo ricevuto, non trattandosi di somme date a titolo di mutuo, ma di capitale di rischio. Tali somme, pertanto, saranno utilizzate per ripianare le perdite della società, nel caso di abbattimento del capitale o per la sottoscrizione di nuovo capitale e, solo qualora siano stati pagati tutti i debiti, potranno essere restituite ai soci (v. in proposito, Cass. 24 luglio 2007, n. 16393, in Riv. not., 2009, 1058; in Giur. comm., 2009, II, 42; in Riv. dir. comm., 2008, II, 137 e in Foro it., 2008, I, 2244).
A tale riguardo – come già affermato dalla Sez. I con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24861 e, ancor prima, dalla medesima Sezione con sentenza 23 febbraio 2012, n. 2758 (in Foro it., 2012, I, 3436) – l’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni).
La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass., sez. I, sent. 23 marzo 2017, n. 7471).
Antonio Ruotolo
Finanziamenti erogati dai soci e versamenti in conto capitale (Cass. 12 agosto 2018, n. 20978)
Con la sentenza n. 20978 del 12 agosto 2018, la Sez. III della Suprema Corte ribadisce il principio per cui i versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti erogati dai soci, non danno luogo all’obbligo di restituzione dell’importo ricevuto, non trattandosi di somme date a titolo di mutuo, ma di capitale di rischio. Tali somme, pertanto, saranno utilizzate per ripianare le perdite della società, nel caso di abbattimento del capitale o per la sottoscrizione di nuovo capitale e, solo qualora siano stati pagati tutti i debiti, potranno essere restituite ai soci (v. in proposito, Cass. 24 luglio 2007, n. 16393, in Riv. not., 2009, 1058; in Giur. comm., 2009, II, 42; in Riv. dir. comm., 2008, II, 137 e in Foro it., 2008, I, 2244).
A tale riguardo – come già affermato dalla Sez. I con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24861 e, ancor prima, dalla medesima Sezione con sentenza 23 febbraio 2012, n. 2758 (in Foro it., 2012, I, 3436) – l’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni).
La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass., sez. I, sent. 23 marzo 2017, n. 7471).
Antonio Ruotolo