RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE CON ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE: PRESCRIZIONI EX ART. 2445 C.C.

L’annullamento di azioni proprie, realizzato mediante riduzione volontaria del capitale sociale (fattispecie oramai ampiamente condivisa in dottrina e giurisprudenza), pone all’interprete del diritto una serie di interrogativi, non privi di rilevanti effetti, tra cui l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2445 c.c. in virtù del quale è previsto il diritto dei creditori di fare opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della relativa delibera al Registro imprese ai sensi del 3° comma del citato articolo (purchè entro questo termine nessun creditore sociale, anteriore all’iscrizione, abbia fatto opposizione).

Sulla questione specifica diverse sono le opinioni della dottrina, sia nella ordinaria ipotesi di riduzione del capitale accompagnata dal depauperamento del patrimonio sociale (la S.p.A. rimborsa ai soci il capitale), sia in caso di riduzione senza rimborso alcuno in favore dei soci, con appostamento da riserva negativa (creatasi per controbilanciare l’acquisto di azioni proprie) a riserva disponibile  (A. Busani – Massima 146 Consiglio Notarile di Milano).

In entrambi i casi la dottrina prevalente (F. Carbonetti) si è espressa in favore del recepimento della disciplina ex art. 2445 cc, evidenziando come, anche nell’ipotesi di annullamento di azioni proprie con “riservizzazione” delle entità economiche decapitalizzate si realizzerebbe una diversa regolamentazione della disciplina sottostante la nuova riserva creatasi (da riserva indisponibile a riserva disponibile), essendo, in tal caso, liberamente utilizzabile o distribuibile la relativa provvista: di talché si giustificherebbe il diritto dei creditori ad opporvisi.

Altra autorevole dottrina (F. Platania) farebbe rientrare l’annullamento delle azioni proprie tra quelle modalità di riduzione del capitale sociale non contemplata dalla legge le quali devono, comunque, rispettare il portato sostanziale dell’art. 2445 c.c., stante il potenziale nocumento di creditori derivante dall’impoverimento patrimoniale: tali operazioni andrebbero quindi approvate dall’assemblea straordinaria e sottoposte al dettato normativo sancito in tema di riduzione volontaria del capitale.

Si evidenzia, infine, l’orientamento (G.A.M. Trimarchi) secondo il quale nell’operazione in oggetto, la tutela dei creditori sociali non invocherebbe le prescrizioni ex art. 2445 codice civile:la mera riservizzazione della provvista così decapitalizzata non configurerebbe di per sè nocumento potenziale per i terzi creditori in quanto ciò avverrebbe solo in caso di redistribuzione ai soci delle medesime entità patrimoniali. Per tale frodatorio depauperamento i creditori troverebbero tutela in norme di diritto comune e, nello specifico, nel dettato dell’art. 1344 c.c. .

Si segnala, infine, la necessità di valutare con attenzione se le azioni proprie siano dotate di valore nominale o siano prive di valore nominale; in quest’ultima ipotesi potrebbero verificarsi o la riduzione del capitale sociale con l’applicazione di quanto sopra richiamato o la non riduzione del capitale sociale: “la materia si semplifica qualora non si faccia luogo alla riduzione del capitale sociale, con conseguente incremento della parità contabile delle altre azioni; in tal caso si deve far luogo alla eliminazione della riserva negativa azioni proprie ed alla riduzione delle riserve utilizzate per un importo pari a detta riserva negativa” (A. Busani).

L’annullamento di azioni proprie, realizzato mediante riduzione volontaria del capitale sociale (fattispecie oramai ampiamente condivisa in dottrina e giurisprudenza), pone all’interprete del diritto una serie di interrogativi, non privi di rilevanti effetti, tra cui l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2445 c.c. in virtù del quale è previsto il diritto dei creditori di fare opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della relativa delibera al Registro imprese ai sensi del 3° comma del citato articolo (purchè entro questo termine nessun creditore sociale, anteriore all’iscrizione, abbia fatto opposizione).

Sulla questione specifica diverse sono le opinioni della dottrina, sia nella ordinaria ipotesi di riduzione del capitale accompagnata dal depauperamento del patrimonio sociale (la S.p.A. rimborsa ai soci il capitale), sia in caso di riduzione senza rimborso alcuno in favore dei soci, con appostamento da riserva negativa (creatasi per controbilanciare l’acquisto di azioni proprie) a riserva disponibile  (A. Busani – Massima 146 Consiglio Notarile di Milano).

In entrambi i casi la dottrina prevalente (F. Carbonetti) si è espressa in favore del recepimento della disciplina ex art. 2445 cc, evidenziando come, anche nell’ipotesi di annullamento di azioni proprie con “riservizzazione” delle entità economiche decapitalizzate si realizzerebbe una diversa regolamentazione della disciplina sottostante la nuova riserva creatasi (da riserva indisponibile a riserva disponibile), essendo, in tal caso, liberamente utilizzabile o distribuibile la relativa provvista: di talché si giustificherebbe il diritto dei creditori ad opporvisi.

Altra autorevole dottrina (F. Platania) farebbe rientrare l’annullamento delle azioni proprie tra quelle modalità di riduzione del capitale sociale non contemplata dalla legge le quali devono, comunque, rispettare il portato sostanziale dell’art. 2445 c.c., stante il potenziale nocumento di creditori derivante dall’impoverimento patrimoniale: tali operazioni andrebbero quindi approvate dall’assemblea straordinaria e sottoposte al dettato normativo sancito in tema di riduzione volontaria del capitale.

Si evidenzia, infine, l’orientamento (G.A.M. Trimarchi) secondo il quale nell’operazione in oggetto, la tutela dei creditori sociali non invocherebbe le prescrizioni ex art. 2445 codice civile:la mera riservizzazione della provvista così decapitalizzata non configurerebbe di per sè nocumento potenziale per i terzi creditori in quanto ciò avverrebbe solo in caso di redistribuzione ai soci delle medesime entità patrimoniali. Per tale frodatorio depauperamento i creditori troverebbero tutela in norme di diritto comune e, nello specifico, nel dettato dell’art. 1344 c.c. .

Si segnala, infine, la necessità di valutare con attenzione se le azioni proprie siano dotate di valore nominale o siano prive di valore nominale; in quest’ultima ipotesi potrebbero verificarsi o la riduzione del capitale sociale con l’applicazione di quanto sopra richiamato o la non riduzione del capitale sociale: “la materia si semplifica qualora non si faccia luogo alla riduzione del capitale sociale, con conseguente incremento della parità contabile delle altre azioni; in tal caso si deve far luogo alla eliminazione della riserva negativa azioni proprie ed alla riduzione delle riserve utilizzate per un importo pari a detta riserva negativa” (A. Busani).