TRASFORMAZIONE E SORTE DELL’ ORGANO DI CONTROLLO: CESSAZIONE O REVOCA??? IPOTESI DI STUDIO
TRASFORMAZIONE E SORTE DELL’ ORGANO DI CONTROLLO: CESSAZIONE O REVOCA???
IPOTESI DI STUDIO – Decreto del Tribunale di Milano del 12 Aprile 2018
Gli spunti di riflessione che offre la lettura di questo Decreto del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa del 12 Aprile 2018, al di là dell’ argomento specifico in materia di responsabilità per gravi irregolarità nella gestione, riguardano alcuni aspetti della trasformazione da s.p.a. in s.r.l. con particolare riferimento all’ organo di controllo e partono da presupposti di portata generale, ormai ampiamente condivisi in dottrina e giurisprudenza, che reggono le soluzioni adottate dalla Corte attinenti le questioni preliminari:
- a) la trasformazione non realizza un normale processo successorio (estinzione del soggetto e creazione di un soggetto diverso subentrante nelle posizioni attive e passive del primo), bensì una vicenda evolutiva – modificativa dello stesso soggetto, che si dota di una diversa struttura organizzativa secondo il tipo di società di approdo;
- b) gli effetti della trasformazione ex art. 2500 comma 3 e 2498 c.c.: la trasformazione ha effetto dall’ ultimo degli adempimenti pubblicitari obbligatori; la società (di approdo) acquista addirittura personalità giuridica con l’ iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese (per le trasformazioni di società di persone in società di capitali).
Alla luce di quanto affermato si può correttamente inquadrare la problematica analizzata nel citato Decreto attinente al venir meno del collegio sindacale in sede di trasformazione da s.p.a. in s.r.l..
Innanzitutto bisogna sgombrare il campo d possibili equivoci che potrebbero avere importanti ricadute sul piano operativo: non siamo assolutamente nella ipotesi di una revoca ex art. 2400 comma 2 c.c. (giusta causa- decreto del Tribunale- sentito l’ interessato).
La dottrina prevalente (Scinto, Libertini, Abriani) ritiene che “sia possibile provocare l’ interruzione della carica sindacale per effetto di modificazioni statutarie” in virtù della prevalenze della autonomia organizzativa societaria ( che ritroviamo nell’art. 1322 c.c. in tema di contratti in generale, essendo l’ atto costitutivo di società per consolidato orientamento dottrinario un contratto con comunione di scopo, e nell’ art. 2477 c.c. in tema di sindaco e revisore legale dei conti nella s.r.l.) sul principio di inamovibilità dei sindaci ( ex art. 2400 comma 2 c.c.): “Il principio della stabilità reale del sindaco in tanto merita d’essere salvaguardato in quanto resti destinato ad operare nel contesto organizzativo che lo presupponga”.
Il nodo centrale del problema sta, quindi, come esattamente evidenziato nel Decreto, nell’ inquadrare la “struttura organizzativa” della società di approdo (“s.r.l.”) la quale potrebbe prevedere o meno un organo di controllo ( vedi in tal senso le riflessioni a firma di A. Ruotolo e D. Boggiali del 6 Agosto 2018 in CNN Notizie).
Qualora essa non preveda organi di controllo, sicuramente si verificherebbe una causa di cessazione anticipata del Collegio Sindacale che smetterebbe di svolgere le sue funzioni (ma solo dopo l’ espletamento di tutti gli adempimenti pubblicitari). In tal senso è testuale l’ orientamento del Comitato Triveneto H. E. 2: “Posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell’art. 2400, comma 2, c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale”.
Qualora essa, al contrario, preveda l’organo di controllo, lo stesso resterebbe in carica perché altrimenti si configurerebbe una revoca. In tal caso occorrerebbero i citati requisiti ex art. 2400 comma 2 c.c..
In questa ottica corretto ci sembra il pronunciato del Tribunale di Milano del 12/04/2018 nei seguenti postulati:
1) nella parte in cui legittima in punto di diritto il ricorso da parte dei sindaci, non risultando ancora completati gli adempimenti pubblicitari, che avrebbero conferito efficacia alla delibera di trasformazione, per cui è ammissibile il ricorso alla procedura ex art. 2409 c.c.;
2) in ogni caso “esclude che la trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata, in presenza di una clausola dell’atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione che preveda la presenza di un organo di controllo, anche collegiale, possa comportare il “venir meno” del collegio sindacale”.
Gennaro Fiordiliso
***
2488/2018 R.M. V.M. Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa
DECRETO
- Questioni preliminari: procedibilità del ricorso e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
– La siM.ra A. B. (di seguito: B., o l’amministratrice o la resistente) ha preliminarmente· eccepito l’improcedibilità del ricorso perché: – in data 26 marzo 2018 si è tenuta l’assemblea straordinaria all’esito della quale è stata deliberata la trasformazione della Società in s.r.l. con capitale nominale di € 1.000,00; – tale trasformazione avrebbe comportato il “venir meno” del collegio sindacale; – nelle s.r.l. sarebbe inammissibile il ricorso alla procedura ex art. 2409 c.c. (Cass., n. 403 del 2010).
La ricorrente ha altresì eccepito il venir meno dell’interesse dei ricorrenti al ricorso.
* Le eccezioni di parte ricorrente non sono fondate e devono essere rigettate.
La ALFA, al momento del ricorso, era società per azioni, come tale munita di collegio sindacale. A seguito di delibera adottata dall’assemblea straordinaria del 26 marzo 2018 la Società è stata trasformata in s.r.l. con capitale di 1.000,00 euro.
La trasformazione, ad oggi, non risulta efficace ex art. 2500 ult. comma c.c., in quanto non risultano provati in atti i relativi adempimenti pubblicitari.
E’ appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, costituisce dato del tutto pacifico che la trasformazione della società di capitali da s.p.a. ad s.r.l. non determina alcun fenomeno successorio in quanto il soggetto giuridico trasformato rimane lo stesso, sebbene diversamente regolato secondo il tipo societario di approdo (art. 2498 c.c.) (1 ).
Orbene, l’art. 2477 comma 1 c.c. dispone che lo statuto può prevedere la nomina di un organo di controllo, anche collegiale, e, nel caso di specie, l’art. 27 dello statuto di Intercrediti s.r.l., rubricato “Organo di controllo”, prevede: “Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall’assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili (tra le tante: Cass., n. 3269 del 2009; Cass., n. 23019 del 2007).
Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge. In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall’assemblea dei soci.
L’incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge. La legge determina i casi di nomina obbligatoria del sindaco unico o del collegio sindacale e del revisore”.
Considerato che, prima della trasformazione, la Società era dotata di collegio sindacale e che, successivamente alla trasformazione, la Società prevede la presenza di un organo di controllo anche collegiale, non vi è motivo alcuno per ritenere che il Collegio sindacale in carica sia “venuto meno”. Ne deriva che la società ALFA è, ad oggi, società a responsabilità limitata munita di collegio sindacale tutt’ora in carica.
Ciò posto, è qui appena il caso di ricordare che è del tutto prevalente nella giurisprudenza e costituisce indirizzo costante di questo Tribunale da ben oltre un lustro l’affermazione dell’ammissibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. c.c. nelle società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo, in virtù del rinvio che l’art. 2477 comma 3 c.c. opera alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, tra le quali appunto figura il procedimento ex art. 2409 c.c. Di qui la perdurante procedibilità del presente procedimento.
* Anche la seconda eccezione preliminare sollevata dalla resistente non è fondata. Invero, l’art. 2409 c.c. prevede che il Tribunale sospende il procedimento per un tempo determinato solo se “l’assemblea sostituisce gli amministratori … con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo la tribunale sugli accertamenti e le attività compiute”. Nel caso di specie, la B. si è dimessa, ma non è stata sostituita, ed esercita pienamente i suoi poteri in prorogatio in virtù del disposto dell’art. 2385 comma 1 c.c. Non sussistono pertanto le condizioni nemmeno per la sospensione del presente procedimento.
http://www.forumiuris.it/wp-content/uploads/2018/07/Trib.-Milano-decreto-12-aprile-2018.pdf
TRASFORMAZIONE E SORTE DELL’ ORGANO DI CONTROLLO: CESSAZIONE O REVOCA???
IPOTESI DI STUDIO – Decreto del Tribunale di Milano del 12 Aprile 2018
Gli spunti di riflessione che offre la lettura di questo Decreto del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa del 12 Aprile 2018, al di là dell’ argomento specifico in materia di responsabilità per gravi irregolarità nella gestione, riguardano alcuni aspetti della trasformazione da s.p.a. in s.r.l. con particolare riferimento all’ organo di controllo e partono da presupposti di portata generale, ormai ampiamente condivisi in dottrina e giurisprudenza, che reggono le soluzioni adottate dalla Corte attinenti le questioni preliminari:
- a) la trasformazione non realizza un normale processo successorio (estinzione del soggetto e creazione di un soggetto diverso subentrante nelle posizioni attive e passive del primo), bensì una vicenda evolutiva – modificativa dello stesso soggetto, che si dota di una diversa struttura organizzativa secondo il tipo di società di approdo;
- b) gli effetti della trasformazione ex art. 2500 comma 3 e 2498 c.c.: la trasformazione ha effetto dall’ ultimo degli adempimenti pubblicitari obbligatori; la società (di approdo) acquista addirittura personalità giuridica con l’ iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese (per le trasformazioni di società di persone in società di capitali).
Alla luce di quanto affermato si può correttamente inquadrare la problematica analizzata nel citato Decreto attinente al venir meno del collegio sindacale in sede di trasformazione da s.p.a. in s.r.l..
Innanzitutto bisogna sgombrare il campo d possibili equivoci che potrebbero avere importanti ricadute sul piano operativo: non siamo assolutamente nella ipotesi di una revoca ex art. 2400 comma 2 c.c. (giusta causa- decreto del Tribunale- sentito l’ interessato).
La dottrina prevalente (Scinto, Libertini, Abriani) ritiene che “sia possibile provocare l’ interruzione della carica sindacale per effetto di modificazioni statutarie” in virtù della prevalenze della autonomia organizzativa societaria ( che ritroviamo nell’art. 1322 c.c. in tema di contratti in generale, essendo l’ atto costitutivo di società per consolidato orientamento dottrinario un contratto con comunione di scopo, e nell’ art. 2477 c.c. in tema di sindaco e revisore legale dei conti nella s.r.l.) sul principio di inamovibilità dei sindaci ( ex art. 2400 comma 2 c.c.): “Il principio della stabilità reale del sindaco in tanto merita d’essere salvaguardato in quanto resti destinato ad operare nel contesto organizzativo che lo presupponga”.
Il nodo centrale del problema sta, quindi, come esattamente evidenziato nel Decreto, nell’ inquadrare la “struttura organizzativa” della società di approdo (“s.r.l.”) la quale potrebbe prevedere o meno un organo di controllo ( vedi in tal senso le riflessioni a firma di A. Ruotolo e D. Boggiali del 6 Agosto 2018 in CNN Notizie).
Qualora essa non preveda organi di controllo, sicuramente si verificherebbe una causa di cessazione anticipata del Collegio Sindacale che smetterebbe di svolgere le sue funzioni (ma solo dopo l’ espletamento di tutti gli adempimenti pubblicitari). In tal senso è testuale l’ orientamento del Comitato Triveneto H. E. 2: “Posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell’art. 2400, comma 2, c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale”.
Qualora essa, al contrario, preveda l’organo di controllo, lo stesso resterebbe in carica perché altrimenti si configurerebbe una revoca. In tal caso occorrerebbero i citati requisiti ex art. 2400 comma 2 c.c..
In questa ottica corretto ci sembra il pronunciato del Tribunale di Milano del 12/04/2018 nei seguenti postulati:
1) nella parte in cui legittima in punto di diritto il ricorso da parte dei sindaci, non risultando ancora completati gli adempimenti pubblicitari, che avrebbero conferito efficacia alla delibera di trasformazione, per cui è ammissibile il ricorso alla procedura ex art. 2409 c.c.;
2) in ogni caso “esclude che la trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata, in presenza di una clausola dell’atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione che preveda la presenza di un organo di controllo, anche collegiale, possa comportare il “venir meno” del collegio sindacale”.
Gennaro Fiordiliso
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2488/2018 R.M. V.M. Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa
DECRETO
- Questioni preliminari: procedibilità del ricorso e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
– La siM.ra A. B. (di seguito: B., o l’amministratrice o la resistente) ha preliminarmente· eccepito l’improcedibilità del ricorso perché: – in data 26 marzo 2018 si è tenuta l’assemblea straordinaria all’esito della quale è stata deliberata la trasformazione della Società in s.r.l. con capitale nominale di € 1.000,00; – tale trasformazione avrebbe comportato il “venir meno” del collegio sindacale; – nelle s.r.l. sarebbe inammissibile il ricorso alla procedura ex art. 2409 c.c. (Cass., n. 403 del 2010).
La ricorrente ha altresì eccepito il venir meno dell’interesse dei ricorrenti al ricorso.
* Le eccezioni di parte ricorrente non sono fondate e devono essere rigettate.
La ALFA, al momento del ricorso, era società per azioni, come tale munita di collegio sindacale. A seguito di delibera adottata dall’assemblea straordinaria del 26 marzo 2018 la Società è stata trasformata in s.r.l. con capitale di 1.000,00 euro.
La trasformazione, ad oggi, non risulta efficace ex art. 2500 ult. comma c.c., in quanto non risultano provati in atti i relativi adempimenti pubblicitari.
E’ appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, costituisce dato del tutto pacifico che la trasformazione della società di capitali da s.p.a. ad s.r.l. non determina alcun fenomeno successorio in quanto il soggetto giuridico trasformato rimane lo stesso, sebbene diversamente regolato secondo il tipo societario di approdo (art. 2498 c.c.) (1 ).
Orbene, l’art. 2477 comma 1 c.c. dispone che lo statuto può prevedere la nomina di un organo di controllo, anche collegiale, e, nel caso di specie, l’art. 27 dello statuto di Intercrediti s.r.l., rubricato “Organo di controllo”, prevede: “Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall’assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili (tra le tante: Cass., n. 3269 del 2009; Cass., n. 23019 del 2007).
Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge. In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall’assemblea dei soci.
L’incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge. La legge determina i casi di nomina obbligatoria del sindaco unico o del collegio sindacale e del revisore”.
Considerato che, prima della trasformazione, la Società era dotata di collegio sindacale e che, successivamente alla trasformazione, la Società prevede la presenza di un organo di controllo anche collegiale, non vi è motivo alcuno per ritenere che il Collegio sindacale in carica sia “venuto meno”. Ne deriva che la società ALFA è, ad oggi, società a responsabilità limitata munita di collegio sindacale tutt’ora in carica.
Ciò posto, è qui appena il caso di ricordare che è del tutto prevalente nella giurisprudenza e costituisce indirizzo costante di questo Tribunale da ben oltre un lustro l’affermazione dell’ammissibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. c.c. nelle società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo, in virtù del rinvio che l’art. 2477 comma 3 c.c. opera alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, tra le quali appunto figura il procedimento ex art. 2409 c.c. Di qui la perdurante procedibilità del presente procedimento.
* Anche la seconda eccezione preliminare sollevata dalla resistente non è fondata. Invero, l’art. 2409 c.c. prevede che il Tribunale sospende il procedimento per un tempo determinato solo se “l’assemblea sostituisce gli amministratori … con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo la tribunale sugli accertamenti e le attività compiute”. Nel caso di specie, la B. si è dimessa, ma non è stata sostituita, ed esercita pienamente i suoi poteri in prorogatio in virtù del disposto dell’art. 2385 comma 1 c.c. Non sussistono pertanto le condizioni nemmeno per la sospensione del presente procedimento.
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