SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Cassazione, sentenza 13 marzo 2014, n. 5931, sez. I civile
SOCIETÀ – DI CAPITALI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – DENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione sociale, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società di capitali, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all’azienda, sia perché la cessione di quest’ultima non estingue la persona giuridica, la cui continuità ed identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione, sia perché l’art. 2567 cod. civ., in tema di denominazione sociale, non richiama l’art. 2565 cod. civ., dettato in tema di impresa individuale, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
(In applicazione di tale principio è stata confermata la sentenza di merito che ha dichiarato l’illiceità dell’utilizzo del nome “Franco Tosi” da parte di alcune società acquirenti dell’azienda di una società di capitali avente tale denominazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2565 e art. 2567
Massime precedenti Vedi: N. 1078 del 1968
Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)