TESTAMENTO DEL NON VEDENTE
Quesito Civilistico n. 112-2019/C. Testamento di non vedente
Risposta del 19 luglio 2019
Viene esposta la seguente fattispecie:
Tizia, cieca che sa sottoscrivere, intende fare testamento pubblico e avere come testimoni due amici, sue persone di fiducia, muniti dei requisiti prescritti dalla Legge notarile. Non intende avvalersi del “testimone” di cui alla legge n. 18/1975.
Si chiede se:
1. Tizia può intervenire in atto alla presenza di due soli testimoni notarili, senza il “testimone” di cui alla legge 18/75, il cui intervento ella può (non deve) richiedere;
2. non occorrono quattro testimoni, non essendo anche sorda, muta o sordomuta, e se decidesse di richiedere il testimone della legge sui ciechi, sarebbe sufficiente uno solo, in quanto ella è in grado di sottoscrivere;
3. potendo sottoscrivere, non sarà necessaria alcuna menzione in atto in merito alla sua condizione di non vedente.
***
La Legge 3 febbraio 1975, n. 18, recante “Provvedimenti a favore dei ciechi” è nata dall’esigenza di eliminare ogni discriminazione del cieco rispetto al non cieco, affermando la piena capacità negoziale del non vedente e garantendo la validità della sua firma apposta alle scritture private [1].
Detta legge, tuttavia, si è espressa in termini onnicomprensivi, riferendosi, all’art. 2 [2], a “qualsiasi atto”. Da ciò è sorto il dubbio se essa si applichi anche agli atti notarili, per i quali la relativa legge già prescrive forme a tutela della libertà e consapevolezza dell’espressione della volontà delle parti, rendendo di ciò garante il pubblico ufficiale.
Si è posto pertanto il problema del coordinamento della legge sui ciechi con la legge notarile.
Al riguardo la dottrina si è divisa su tre tesi così sintetizzabili:
– prevalenza della legge sui ciechi sulla legge notarile;
– inapplicabilità della legge sui ciechi all’atto notarile;
– coordinamento e integrazione tra le due normative.
In giurisprudenza si registra una prima pronuncia che, in adesione a quest’ultima delle tesi indicate, ha affermato che la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile) deve essere integrata con le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18 (Provvedimenti a favore dei ciechi), e ciò a pena di nullità dell’atto [3].
Successivamente a questa pronuncia, tuttavia, diverso è stato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, la quale ha infatti affermato che «è incompatibile con la natura e con la struttura dell’atto pubblico la disposizione di cui all’art. 4 della l. n. 18 del 1975 in tema di assistenza a persona non vedente nella partecipazione ad atti documentali, potendo riguardare l’intervento e la firma dei due ausiliari del cieco (previsti dal comma 2 della norma in parola) la sola scrittura privata, e non l’atto pubblico, la cui formazione è opera esclusiva del pubblico ufficiale senza che sia concepibile, rispetto ad esso, un’interferenza di altri soggetti. L’apposizione della formula “impossibilitato a sottoscrivere”, accompagnata dalla sottoscrizione dei fiduciari del cieco può, difatti, valere a perfezionare una scrittura privata, mentre risulterebbe priva di qualsiasi funzione in relazione agli atti previsti dall’art. 2699 c.c., nei quali la dichiarazione della parte relativa alla professata impossibilità a sottoscrivere è documentata, ai sensi dell’art. 51 della legge notarile, dal notaio rogante, ed in cui la fedeltà della riproduzione della volontà negoziale del non vedente è certificata, in via esclusiva, dal predetto» [4].
Questa posizione, oltre ad essere stata confermata e ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte [5], è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito [6] e dalla più recente dottrina.
Si ritiene che «la legge sui ciechi valga soltanto per le scritture private del cieco e non per l’atto pubblico, il quale ultimo, per le ampie garanzie documentali che offre, ha sempre tutelato al massimo il cieco. Pertanto la L. n. 18 appare più una legge disegnata sulla falsariga della legge notarile (della quale recepisce, in parte peraltro in modo riduttivo, alcuni adempimenti formali), ma evidentemente soltanto per l’ipotesi di scrittura privata posta in essere dal cieco per negoziare i propri interessi» [7].
Questa soluzione è preferita sia perché riconosce le ampie garanzie di tutela che l’atto pubblico, nel rispetto della legge notarile, assicura al soggetto non vedente, sia perché evita che i dubbi interpretativi si traducano, per il notaio, in «un comportamento operativo prudenziale, che rischia di vessare inutilmente il cieco, in evidente contrasto con lo spirito della legge». Si ritiene pertanto che nell’atto notarile in cui intervenga un soggetto non vedente, indipendentemente dalla circostanza che questi sia o meno in grado di sottoscrivere l’atto stesso, «saranno sempre necessari (e sufficienti) i due testimoni previsti dall’art. 48 l. not.» [8].
Non si manca tuttavia di rilevare che nulla vieta al notaio di consentire l’intervento di una persona di fiducia del cieco nel rispetto della libera determinazione negoziale e delle sue attribuzioni istituzionali [9].
Quanto alla prescrizione dei quattro testimoni contenuta nell’ultimo comma dell’art. 603 c.c. [10], gli interpreti sostengono che essa presuppone che il testatore incapace di leggere (ipotesi nella quale rientra la cecità) sia anche muto o sordo, e che quindi il cieco che non sia né sordo né muto può stipulare alla presenza di soli due testimoni [11].
Già una risalente pronuncia giurisprudenziale ebbe a chiarire che «ai fini della redazione del testamento pubblico, le disposizioni combinate del c.c. (art. 603, 4 comma, c.c.) e della L. 16 febbraio 1913, n. 89 (artt. 56 e 57) mirano ad ovviare agli inconvenienti connessi, volta a volta, all’impossibilità dell’uso, da parte del testatore, di uno o più dei tre mezzi di comunicazione del suo pensiero al pubblico ufficiale rogante (vista, udito e parola) e, mentre nel caso in cui l’impossibilità riguardi l’udito e/o la parola l’esigenza della fedele riproduzione della volontà del testatore è garantita, in concorso con le prescritte formalità di verbalizzazione, dall’intervento di uno o più interpreti, solo quando a tale impossibilità si aggiunga l’incapacità di leggere (anche per cecità) la legge impone una garanzia ancora maggiore, cioè la presenza di quattro testimoni, invece dei due normalmente richiesti dal 1° comma, dell’art. 603 citato. Consegue che se il testatore è cieco, e non pure muto né sordo, è sufficiente, per la validità dell’atto, la presenza di due testimoni» [12].
Ciò ha trovato conferme anche in più recenti pronunce della Suprema Corte e del giudice di merito. Si è ad esempio affermato che «accertate, sulla base delle attestazioni del notaio rogante, le condizioni fisiche del testatore – cieco ma in grado di udire, avendo solo una menomazione dell’udito ovviata con apposito apparecchio acustico – e quindi, la validità del testamento pubblico ancorché alla presenza di due testimoni, solo la proposizione di una querela di falso nei confronti di tale atto pubblico (quanto al reale stato di salute del testatore assolutamente sordo, sì che ai fini della validità del testamento era necessaria la presenza di quattro testimoni) può rimuovere l’efficacia di probatoria a esso riconosciuta dall’art. 2700 c.c.» [13].
E, da ultimo, è stato con chiarezza ribadito che «in materia successoria l’art. 603 ult. comma c.c. prescrive la formalità aggiuntiva della presenza di quattro testimoni qualora il testatore, oltre ad essere sordo, muto, o sordomuto, sia anche incapace di leggere, ipotesi nella quale rientra la cecità. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il testatore sia solamente cieco e no anche sordo, muto o sordomuto, non è richiesta la presenza di quattro testimoni. Invero, il testamento del non vendente è regolato dalle norme generali, che nella specie risultano pienamente rispettate, essendo il notaio esclusivamente deputato ad indagare la volontà delle parti ed essendo il cieco normalmente capace di apporre la propria firma» [14].
Per quanto riguarda, infine, le menzioni in atto, secondo la riportata opinione per la quale la legge a favore dei ciechi non trova applicazione all’atto notarile, la posizione del cieco che sottoscrive in nulla diverge da quella di un soggetto vedente; non occorre pertanto fare alcuna menzione particolare. «La cecità è assolutamente irrilevante: si redige un normale atto pubblico, con l’intervento dei testimoni (previsti dall’art. 48 l.n.)».
Si sostiene quindi che non sia necessaria la menzione in atto della circostanza che il comparente sia cieco, anche se nulla vieta di inserirla [15].
In definitiva, alla luce di quanto sin qui riportato, sembra possibile concludere rendendo parere positivo in ordine ai tre punti del suesposto quesito.
Federica Tresca
_______________________________________
[1] L. Genghini, La forma degli atti notarili, Padova, 2009, 309; G. Santarcangelo, Forma e clausole degli atti notarili, Torino, 2018, 329 e 337; entrambi gli Autori riportano la Relazione alla legge nella quale si legge: «il presente disegno di legge mira ad eliminare una situazione di mortificante inferiorità morale nella quale la categoria dei non vedenti viene a trovarsi di fronte al problema della firma per le riscossioni di assegni e vaglia presso gli uffici postali».
[2] Legge 3 febbraio 1975, n. 18 – Provvedimenti a favore dei ciechi.
Art. 2. La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.
Resta ferma il divieto di cui all’articolo 604, ultimo comma, del codice civile.
[3] Cass., 12 dicembre 1994, n. 10604, in Corriere Giur., 1995, 4, 489, con nota di Dogliotti, «È nullo l’atto notarile, del quale sia parte un soggetto affetto da cecità, impossibilitato a sottoscrivere, redatto senza la presenza di due persone di fiducia del soggetto stesso, dovendo la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile) essere integrata con le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18 (Provvedimenti a favore dei ciechi)».
[4] Cass., 9 dicembre 1997, n. 12437, in Mass. Giur. It., 1997.
[5] Cass., 7 aprile 2000, n. 4344, in Riv. Notar., 2000, 1253, con nota di Casu; Cass., 4 dicembre 2001, n. 15326, in Riv. Notar., 2002, 991, e in Vita Notar., 2002, 491.
[6] Tribunale Napoli, 22 giugno 2000, in Notariato, 2001, 259, con nota di Gammone, «È esclusa l’applicabilità agli atti pubblici della l. 3 novembre 1975 n. 18 (provvedimenti a favore dei ciechi). Infatti, l’intervento e la firma dei due ausiliari ivi previsto non riveste, in atto proveniente da notaio, alcuna funzione, pratica o giuridica. Infatti, compito proprio degli stessi è di agevolare il cieco nella redazione del documento, mentre in materia di atti pubblici è solo ed esclusivamente il notaio a poter indagare sulla volontà negoziale delle parti (ed il cieco è parte), darne conto e riprodurla in atto, nonché far menzione, corredandola dei motivi, dell’impossibilità per il cieco di sottoscrivere».
[7] G. Casu, Atto notarile del cieco, (nota a Cass., 7 aprile 2000, n. 4344), in Riv. notariato, 2000, 1253 ss.; Id., Art. 57, in La legge notarile commentata, a cura di Casu e Sicchiero, Milanofiori Assago, 2010, 388; G. Santarcangelo, op. cit., 341, ritiene che questa opinione sia «assolutamente condivisibile», e che «in caso di intervento del cieco in atto pubblico, non trova applicazione la normativa sui ciechi, ma esclusivamente la legge notarile».
[8] P. Ferrero, Art. 48, in La legge notarile, a cura di P. Boero e M. Ieva, Milano, 2014, 327.
[9] G. Santarcangelo, op. cit., 345; cfr. L. Genghini, op. cit., 311 s., per il quale l’affermazione giurisprudenziale della incompatibilità della legge sui ciechi con gli atti di notaio non implica che detta legge non possa mai essere applicata, se non altro a scopo tuzioristico, specie quando la presenza dell’assistente di parte sia espressamente richiesta dal cieco; secondo l’A., «nell’esercizio della sua professione è il notaio a decidere circa l’applicazione o meno della L. n. 18/1975, in quanto è il solo responsabile della valida formazione dell’atto. Pertanto, il notaio può legittimamente rifiutarsi di aderire alla richiesta del cieco di essere assistito da persona di sua fiducia (specie se ha ragione di ritenere che tale soggetto possa influenzare la libera determinazione della parte) o, viceversa, consentirvi, senza che ciò infici la validità dell’atto o comporti sanzioni disciplinari a suo carico)».
[10] Art. 603 c.c. – Testamento pubblico.
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
[11] Nota a quesito n. 4.2010/C, est. G. Casu.
[12] Cass., 8 giugno 1983, n. 3939, in Giust. Civ., 1983, 1, 2628, con nota adesiva di Azzariti.
[13] Cass., 28 febbraio 2007, n. 4777, in Guida al diritto 2007, Dossier 10, 43 s..
[14] Tribunale Messina, 22 febbraio 2018, Massima redazionale 2018, in Banca Dati Leggi d’Italia Legale.
[15] G. Santarcangelo, op. cit., 344 s.; L. Genghini, op. cit., 312.
Quesito Civilistico n. 112-2019/C. Testamento di non vedente
Risposta del 19 luglio 2019
Viene esposta la seguente fattispecie:
Tizia, cieca che sa sottoscrivere, intende fare testamento pubblico e avere come testimoni due amici, sue persone di fiducia, muniti dei requisiti prescritti dalla Legge notarile. Non intende avvalersi del “testimone” di cui alla legge n. 18/1975.
Si chiede se:
1. Tizia può intervenire in atto alla presenza di due soli testimoni notarili, senza il “testimone” di cui alla legge 18/75, il cui intervento ella può (non deve) richiedere;
2. non occorrono quattro testimoni, non essendo anche sorda, muta o sordomuta, e se decidesse di richiedere il testimone della legge sui ciechi, sarebbe sufficiente uno solo, in quanto ella è in grado di sottoscrivere;
3. potendo sottoscrivere, non sarà necessaria alcuna menzione in atto in merito alla sua condizione di non vedente.
***
La Legge 3 febbraio 1975, n. 18, recante “Provvedimenti a favore dei ciechi” è nata dall’esigenza di eliminare ogni discriminazione del cieco rispetto al non cieco, affermando la piena capacità negoziale del non vedente e garantendo la validità della sua firma apposta alle scritture private [1].
Detta legge, tuttavia, si è espressa in termini onnicomprensivi, riferendosi, all’art. 2 [2], a “qualsiasi atto”. Da ciò è sorto il dubbio se essa si applichi anche agli atti notarili, per i quali la relativa legge già prescrive forme a tutela della libertà e consapevolezza dell’espressione della volontà delle parti, rendendo di ciò garante il pubblico ufficiale.
Si è posto pertanto il problema del coordinamento della legge sui ciechi con la legge notarile.
Al riguardo la dottrina si è divisa su tre tesi così sintetizzabili:
– prevalenza della legge sui ciechi sulla legge notarile;
– inapplicabilità della legge sui ciechi all’atto notarile;
– coordinamento e integrazione tra le due normative.
In giurisprudenza si registra una prima pronuncia che, in adesione a quest’ultima delle tesi indicate, ha affermato che la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile) deve essere integrata con le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18 (Provvedimenti a favore dei ciechi), e ciò a pena di nullità dell’atto [3].
Successivamente a questa pronuncia, tuttavia, diverso è stato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, la quale ha infatti affermato che «è incompatibile con la natura e con la struttura dell’atto pubblico la disposizione di cui all’art. 4 della l. n. 18 del 1975 in tema di assistenza a persona non vedente nella partecipazione ad atti documentali, potendo riguardare l’intervento e la firma dei due ausiliari del cieco (previsti dal comma 2 della norma in parola) la sola scrittura privata, e non l’atto pubblico, la cui formazione è opera esclusiva del pubblico ufficiale senza che sia concepibile, rispetto ad esso, un’interferenza di altri soggetti. L’apposizione della formula “impossibilitato a sottoscrivere”, accompagnata dalla sottoscrizione dei fiduciari del cieco può, difatti, valere a perfezionare una scrittura privata, mentre risulterebbe priva di qualsiasi funzione in relazione agli atti previsti dall’art. 2699 c.c., nei quali la dichiarazione della parte relativa alla professata impossibilità a sottoscrivere è documentata, ai sensi dell’art. 51 della legge notarile, dal notaio rogante, ed in cui la fedeltà della riproduzione della volontà negoziale del non vedente è certificata, in via esclusiva, dal predetto» [4].
Questa posizione, oltre ad essere stata confermata e ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte [5], è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito [6] e dalla più recente dottrina.
Si ritiene che «la legge sui ciechi valga soltanto per le scritture private del cieco e non per l’atto pubblico, il quale ultimo, per le ampie garanzie documentali che offre, ha sempre tutelato al massimo il cieco. Pertanto la L. n. 18 appare più una legge disegnata sulla falsariga della legge notarile (della quale recepisce, in parte peraltro in modo riduttivo, alcuni adempimenti formali), ma evidentemente soltanto per l’ipotesi di scrittura privata posta in essere dal cieco per negoziare i propri interessi» [7].
Questa soluzione è preferita sia perché riconosce le ampie garanzie di tutela che l’atto pubblico, nel rispetto della legge notarile, assicura al soggetto non vedente, sia perché evita che i dubbi interpretativi si traducano, per il notaio, in «un comportamento operativo prudenziale, che rischia di vessare inutilmente il cieco, in evidente contrasto con lo spirito della legge». Si ritiene pertanto che nell’atto notarile in cui intervenga un soggetto non vedente, indipendentemente dalla circostanza che questi sia o meno in grado di sottoscrivere l’atto stesso, «saranno sempre necessari (e sufficienti) i due testimoni previsti dall’art. 48 l. not.» [8].
Non si manca tuttavia di rilevare che nulla vieta al notaio di consentire l’intervento di una persona di fiducia del cieco nel rispetto della libera determinazione negoziale e delle sue attribuzioni istituzionali [9].
Quanto alla prescrizione dei quattro testimoni contenuta nell’ultimo comma dell’art. 603 c.c. [10], gli interpreti sostengono che essa presuppone che il testatore incapace di leggere (ipotesi nella quale rientra la cecità) sia anche muto o sordo, e che quindi il cieco che non sia né sordo né muto può stipulare alla presenza di soli due testimoni [11].
Già una risalente pronuncia giurisprudenziale ebbe a chiarire che «ai fini della redazione del testamento pubblico, le disposizioni combinate del c.c. (art. 603, 4 comma, c.c.) e della L. 16 febbraio 1913, n. 89 (artt. 56 e 57) mirano ad ovviare agli inconvenienti connessi, volta a volta, all’impossibilità dell’uso, da parte del testatore, di uno o più dei tre mezzi di comunicazione del suo pensiero al pubblico ufficiale rogante (vista, udito e parola) e, mentre nel caso in cui l’impossibilità riguardi l’udito e/o la parola l’esigenza della fedele riproduzione della volontà del testatore è garantita, in concorso con le prescritte formalità di verbalizzazione, dall’intervento di uno o più interpreti, solo quando a tale impossibilità si aggiunga l’incapacità di leggere (anche per cecità) la legge impone una garanzia ancora maggiore, cioè la presenza di quattro testimoni, invece dei due normalmente richiesti dal 1° comma, dell’art. 603 citato. Consegue che se il testatore è cieco, e non pure muto né sordo, è sufficiente, per la validità dell’atto, la presenza di due testimoni» [12].
Ciò ha trovato conferme anche in più recenti pronunce della Suprema Corte e del giudice di merito. Si è ad esempio affermato che «accertate, sulla base delle attestazioni del notaio rogante, le condizioni fisiche del testatore – cieco ma in grado di udire, avendo solo una menomazione dell’udito ovviata con apposito apparecchio acustico – e quindi, la validità del testamento pubblico ancorché alla presenza di due testimoni, solo la proposizione di una querela di falso nei confronti di tale atto pubblico (quanto al reale stato di salute del testatore assolutamente sordo, sì che ai fini della validità del testamento era necessaria la presenza di quattro testimoni) può rimuovere l’efficacia di probatoria a esso riconosciuta dall’art. 2700 c.c.» [13].
E, da ultimo, è stato con chiarezza ribadito che «in materia successoria l’art. 603 ult. comma c.c. prescrive la formalità aggiuntiva della presenza di quattro testimoni qualora il testatore, oltre ad essere sordo, muto, o sordomuto, sia anche incapace di leggere, ipotesi nella quale rientra la cecità. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il testatore sia solamente cieco e no anche sordo, muto o sordomuto, non è richiesta la presenza di quattro testimoni. Invero, il testamento del non vendente è regolato dalle norme generali, che nella specie risultano pienamente rispettate, essendo il notaio esclusivamente deputato ad indagare la volontà delle parti ed essendo il cieco normalmente capace di apporre la propria firma» [14].
Per quanto riguarda, infine, le menzioni in atto, secondo la riportata opinione per la quale la legge a favore dei ciechi non trova applicazione all’atto notarile, la posizione del cieco che sottoscrive in nulla diverge da quella di un soggetto vedente; non occorre pertanto fare alcuna menzione particolare. «La cecità è assolutamente irrilevante: si redige un normale atto pubblico, con l’intervento dei testimoni (previsti dall’art. 48 l.n.)».
Si sostiene quindi che non sia necessaria la menzione in atto della circostanza che il comparente sia cieco, anche se nulla vieta di inserirla [15].
In definitiva, alla luce di quanto sin qui riportato, sembra possibile concludere rendendo parere positivo in ordine ai tre punti del suesposto quesito.
Federica Tresca
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[1] L. Genghini, La forma degli atti notarili, Padova, 2009, 309; G. Santarcangelo, Forma e clausole degli atti notarili, Torino, 2018, 329 e 337; entrambi gli Autori riportano la Relazione alla legge nella quale si legge: «il presente disegno di legge mira ad eliminare una situazione di mortificante inferiorità morale nella quale la categoria dei non vedenti viene a trovarsi di fronte al problema della firma per le riscossioni di assegni e vaglia presso gli uffici postali».
[2] Legge 3 febbraio 1975, n. 18 – Provvedimenti a favore dei ciechi.
Art. 2. La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.
Resta ferma il divieto di cui all’articolo 604, ultimo comma, del codice civile.
[3] Cass., 12 dicembre 1994, n. 10604, in Corriere Giur., 1995, 4, 489, con nota di Dogliotti, «È nullo l’atto notarile, del quale sia parte un soggetto affetto da cecità, impossibilitato a sottoscrivere, redatto senza la presenza di due persone di fiducia del soggetto stesso, dovendo la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile) essere integrata con le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18 (Provvedimenti a favore dei ciechi)».
[4] Cass., 9 dicembre 1997, n. 12437, in Mass. Giur. It., 1997.
[5] Cass., 7 aprile 2000, n. 4344, in Riv. Notar., 2000, 1253, con nota di Casu; Cass., 4 dicembre 2001, n. 15326, in Riv. Notar., 2002, 991, e in Vita Notar., 2002, 491.
[6] Tribunale Napoli, 22 giugno 2000, in Notariato, 2001, 259, con nota di Gammone, «È esclusa l’applicabilità agli atti pubblici della l. 3 novembre 1975 n. 18 (provvedimenti a favore dei ciechi). Infatti, l’intervento e la firma dei due ausiliari ivi previsto non riveste, in atto proveniente da notaio, alcuna funzione, pratica o giuridica. Infatti, compito proprio degli stessi è di agevolare il cieco nella redazione del documento, mentre in materia di atti pubblici è solo ed esclusivamente il notaio a poter indagare sulla volontà negoziale delle parti (ed il cieco è parte), darne conto e riprodurla in atto, nonché far menzione, corredandola dei motivi, dell’impossibilità per il cieco di sottoscrivere».
[7] G. Casu, Atto notarile del cieco, (nota a Cass., 7 aprile 2000, n. 4344), in Riv. notariato, 2000, 1253 ss.; Id., Art. 57, in La legge notarile commentata, a cura di Casu e Sicchiero, Milanofiori Assago, 2010, 388; G. Santarcangelo, op. cit., 341, ritiene che questa opinione sia «assolutamente condivisibile», e che «in caso di intervento del cieco in atto pubblico, non trova applicazione la normativa sui ciechi, ma esclusivamente la legge notarile».
[8] P. Ferrero, Art. 48, in La legge notarile, a cura di P. Boero e M. Ieva, Milano, 2014, 327.
[9] G. Santarcangelo, op. cit., 345; cfr. L. Genghini, op. cit., 311 s., per il quale l’affermazione giurisprudenziale della incompatibilità della legge sui ciechi con gli atti di notaio non implica che detta legge non possa mai essere applicata, se non altro a scopo tuzioristico, specie quando la presenza dell’assistente di parte sia espressamente richiesta dal cieco; secondo l’A., «nell’esercizio della sua professione è il notaio a decidere circa l’applicazione o meno della L. n. 18/1975, in quanto è il solo responsabile della valida formazione dell’atto. Pertanto, il notaio può legittimamente rifiutarsi di aderire alla richiesta del cieco di essere assistito da persona di sua fiducia (specie se ha ragione di ritenere che tale soggetto possa influenzare la libera determinazione della parte) o, viceversa, consentirvi, senza che ciò infici la validità dell’atto o comporti sanzioni disciplinari a suo carico)».
[10] Art. 603 c.c. – Testamento pubblico.
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
[11] Nota a quesito n. 4.2010/C, est. G. Casu.
[12] Cass., 8 giugno 1983, n. 3939, in Giust. Civ., 1983, 1, 2628, con nota adesiva di Azzariti.
[13] Cass., 28 febbraio 2007, n. 4777, in Guida al diritto 2007, Dossier 10, 43 s..
[14] Tribunale Messina, 22 febbraio 2018, Massima redazionale 2018, in Banca Dati Leggi d’Italia Legale.
[15] G. Santarcangelo, op. cit., 344 s.; L. Genghini, op. cit., 312.