* Cassazione, sentenza 29 luglio 2015, n. 16026, sez. V civile
Agevolazione “prima casa” – Comunione legale fra i coniugi – Residenza familiare
Ai fini della fruizione dei benefici fiscali c.d. “prima casa”, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso.