AGIBILITA’ E VENDITA IMMOBILIARE

* Cassazione, sentenza 22 febbraio 2018, n. 4307, sez. II civile

La consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 c.c., attendendo un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto. Si osserva, inoltre, che la vendita di un immobile privo di certificato di abitabilità configura una vendita di cosa in parte o del tutto diversa da quella dedotta in contratto.

Non è coperta dalla prescrizione di un anno la domanda di risarcimento relativa all’agibilità, avendo verificato che la mancata consegna del certificato di agibilità non è dovuto ad un mero e semplice ritardo.

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