ASSEMBLEA DI S.R.L., AUTOCONVOCAZIONE E INAPPLICABILITA’ DELL’ ART. 2367 C.C.

*Trib. Roma 26 gennaio 2018
A distanza di breve tempo dalle ultime pronunce in materia (Trib. Roma, 24 luglio 2017, in CNN Notizie del 28 marzo 2018, con nota di Ruotolo – Boggiali, Autoconvocazione da parte dei soci e presupposti dell’assemblea totalitaria di s.r.l.; Trib. Roma, 7 novembre 2017, sempre in CNN Notizie del 28 marzo 2018, con nota Ruotolo – Boggiali, Autoconvocazione dell’assemblea da parte dei soci di s.r.l. e il presupposto dell’inerzia dell’amministratore), il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa torna ancora sul tema della convocazione diretta da parte dei soci nella s.r.l. e sull’inapplicabilità a tale tipo del disposto dell’art. 2367, c.c., dettato in tema di s.p.a.

Con sentenza 14 novembre 2017, depositata il 26 gennaio 2018 (in giurisprudenzadelleimprese.it), il Tribunale ribadisce – in ossequio a Cass. 25 maggio 2016, n. 10821, in CNN Notizie del 26 maggio 2016, con nota Ruotolo – Boggiali, Convocazione dell’assemblea da parte del socio nell’inerzia dell’organo amministrativo – come la disciplina della convocazione dell’assemblea nella s.r.l. non presenti alcuna lacuna normativa da colmare attraverso il ricorso al procedimento analogico e, dunque, attraverso l’applicazione dell’art. 2367 c.c., in quanto il legislatore ha inteso, sul punto, predisporre una disciplina autonoma ed autosufficiente costruita sulla base del principio della centralità del socio e della partecipazione di questi ai processi decisionali.

E, infatti, valorizzando il disposto dell’art. 2479, c.c., l’attribuzione ai soci di società a responsabilità limitata, rappresentanti un terzo del capitale sociale, di sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea dei soci, comporta altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti.

Se i soci titolari di un terzo del capitale sociale sono legittimati a procedere alla convocazione diretta dell’assemblea, tale legittimazione non può, tuttavia, dirsi esente da limiti: il presupposto legittimante è dato dall’inerzia degli amministratori e la valutazione dell’inerzia presuppone, a sua volta, che il socio abbia sollecitato l’esercizio del relativo compito all’organo gestorio.

Deve, infatti, escludersi che il socio possa avvalersi del potere in argomento in contrasto con la legittima attività dell’amministratore, aprendosi, altrimenti la via per lo svolgimento di assemblee sostanzialmente “parallele”.

Tuttavia, una volta che il socio abbia convocato, a seguito del comportamento omissivo dell’organo gestorio, l’assemblea, gli amministratori non potranno procedere a revocare la convocazione medesima ovvero a convocare, in contrasto con quella convocata dal socio, una diversa assemblea.

Categorie

Lascia un commento