ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Cassazione, sentenza 25 agosto 2014, n. 18188, sez. III civile

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE – RAPPORTI ESTERNI – RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L’ASSOCIAZIONE – Responsabilità ex art. 38 cod. civ. – Presupposti – Mera titolarità della rappresentanza dell’associazione – Sufficienza – Esclusione – Concreto svolgimento di attività negoziale per l’associazione – Necessità – Onere probatorio – A carico dell’attore.

La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 26290 del 2007

Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)

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