* TAR Lazio – Roma, sentenza 4 giugno 2018, n. 6160, sez. III ter
GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI – Atti pubblici stranieri – Legalizzazione – Abolizione – Apostille – Necessità – Mancanza – Conseguenze – Efficacia per il giudice italiano di certificazioni estere – Esclusione.
Ai sensi della Convenzione dell’Aja sull’abolizione delle legalizzazione di atti pubblici stranieri del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita apostille, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero.