AZIONE DI RIDUZIONE E REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI

Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4709, sez. VI – 2 civile

In caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione, presupponendo detta azione – avente carattere personale ed efficacia costitutiva – il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.

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