AZIONE DI RIDUZIONE E SIMULAZIONE

Cassazione, sentenza 19 novembre 2019, n. 30079, sez. II civile

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) – CONDIZIONI – Successione “ab intestato” e testamentaria – Legittimario totalmente pretermesso – Domanda di simulazione preordinata all’azione di riduzione – Condizione della preventiva accettazione con beneficio d’inventario – Esclusione – Fondamento – Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all’accertamento della nullità del negozio dissimulato – Preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Necessità – Esclusione – Fondamento.

Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella “ab intestato”, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.

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