AZIONE REVOCATORIA

*Cassazione, sentenza 19 aprile 2016, n. 7745, sez. I civile
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – EFFETTI – SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO GRATUITO – Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all’insorgenza del debito garantito – Mancanza di corrispettivo – Atto a titolo gratuito – Configurabilità – Conseguenze – Fallimento del garante – Inefficacia dell’atto ex art.64 della l.fall. – Sussistenza – Fattispecie.

La garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell’art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti.
(Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto l’inefficacia dell’ipoteca rilasciata dal socio di maggioranza, poi fallito, in favore della società, atteso che la garanzia era stata concessa non già in funzione del mutuo erogato alla società, ma a copertura della pregressa esposizione debitoria di quest’ultima e dello stesso garante).

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