*Cassazione, ordinanza 19 luglio 2018, n. 19302, sez. I civile
In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la legittimazione del socio ad agire ex art. 2033 c.c. per crediti della società, sciolta senza essere messa in liquidazione, non menzionati nell’atto di scioglimento, pur contenente la delega ad un socio per la riscossione di eventuali sopravvenienze).
BILANCIO DI LIQUIDAZIONE: CREDITI E DEBITI NON RICOMPRESI
