*Cassazione, sentenza 27 novembre 2015, n. 24291, sez. II civile
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – DELAZIONE DELL’EREDITÀ (CHIAMATA ALL’EREDITÀ) – PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI “MORTIS CAUSA” (DIVIETO) – Assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore – Violazione del divieto di patti successori – Esclusione – Fondamento.
L’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione “mortis causa” del genitore.