COMPARENTE MUTO IN ATTO NOTARILE

*Cassazione, sentenza 13 settembre 2019, n. 22944, sez. II civile

All’atto notarile di cui sia parte un soggetto muto deve intervenire, ai sensi dell’art. 57 della l. n. 89 del 1913 ed a pena di nullità, un interprete che, per effetto del rinvio al precedente art. 56 della medesima legge, deve avere i requisiti necessari per essere testimone e, dunque, non deve rientrare fra le categorie menzionate dall’art. 50, comma 2, della l. n. 89 cit., ossia i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini – di qualunque grado, se in linea retta e sino al terzo, ove collaterali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della legge notarile – del notaio e delle parti, il coniuge dell’uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

(Nella specie, è stata dichiarata nulla una donazione posta in essere da un muto, perché le persone designate come interpreti erano parenti collaterali di terzo grado della donataria).

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