*Cassazione, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1680, sez. II civile
- I) COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO – ALIENAZIONE – Diritti dei condomini – Vendita di un appartamento – Clausola di esclusione dalla vendita di alcune parti comuni dell’edificio condominiale – Nullità.
La clausola, contenuta nel contratto di vendita di un’unità immobiliare di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni, è nulla, poiché con essa si intende attuare la rinuncia di un condomino alle predette parti, vietata dal capoverso dell’art 1118 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1418
- II) COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO – PRESUNZIONE DI COMUNIONE – TITOLO CONTRARIO – Elencazione di cui all’art. 1117 civ. – Natura esemplificativa – Presunzione di parte comune – Limiti – Beni oggettivamente destinati al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.
In tema di condominio, l’art. 1117 cod. civ. contiene un’elencazione solo esemplificativa e non tassativa dei beni che si presumono comuni, essendo tali anche quelle aventi un’oggettiva e concreta destinazione al servizio comune, salvo che risulti diversamente dal titolo, così come, al contrario, tale presunzione non opera con riguardo a beni che, per le proprie caratteristiche strutturali, devono ritenersi destinati oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2728
Massime precedenti Vedi: N. 6175 del 2009, N. 23851 del 2010, N. 26766 del 2014
Massime precedenti Conformi: N. 6036 del 1995
Massime precedenti Vedi: N. 12128 del 2004