CONDOMINIO – MANDATO IN BIANCO

CONDOMINIO

Cassazione, sentenza aprile 2014, n. 8606

NULLITÀ- MANDATO A REDIGERE REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

 La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il suo indirizzo in ordine alla nullità per indeterminatezza dell’oggetto del mandato conferito “in bianco” dall’acquirente al costruttore/venditore a predisporre “in futuro” il regolamento di condominio.

Segnatamente, la Corte ha ribadito i già noti principi di diritto secondo i quali:

– «il regolamento di condominio, predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio, è vincolante, purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto sì da far parte per relationem del loro contenuto, solo per coloro che successivamente acquistino le singole unità immobiliari, ma non per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso, ancorché nell’atto di acquisto sia posto a loro carico l’obbligo di rispettare il regolamento da “redigersi” in futuro, mancando uno schema definito, suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti nell’oggetto di negozio. In questa ultima ipotesi, il regolamento può vincolare l’acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest’ultimo vi presti adesione»;

– è nullo per indeterminatezza dell’oggetto il mandato “in bianco” – conferito dall’acquirente al costruttore/venditore all’atto della prima stipula, e reiterato in occasione di quelle successive – a redigere in futuro il regolamento di condominio, «posto che la scelta è riservata, senza alcun criterio predeterminato, al venditore-mandatario».

Il dictum della sentenza appena riferita risulta essere in linea – se si eccettua una isolata tesi contraria – con l’orientamento espresso in dottrina , dove in particolare si è sostenuto che «l’obbligo genericamente assunto negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari di accettare il regolamento che in futuro sarà predisposto dal venditore, non vale a conferire ad esso carattere negoziale, e quindi a renderlo vincolante per la parte acquirente, in quanto al momento dell’atto il regolamento non esiste e pertanto una sua preventiva accettazione risulterebbe nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ».

 

Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)

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