CONDONO EDILIZIO

Cassazione, sentenza 22 luglio 2015, n. 31955, sez. III penale

EDILIZIA – Condono edilizio – Immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo – Volumetria superiore a 750 metri cubi – Sanabilità – Esclusione.

 

Ai fini del perfezionamento del condono edilizio previsto dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma primo, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali.

 

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