Cassazione, sentenza 22 luglio 2015, n. 31955, sez. III penale
EDILIZIA – Condono edilizio – Immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo – Volumetria superiore a 750 metri cubi – Sanabilità – Esclusione.
Ai fini del perfezionamento del condono edilizio previsto dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma primo, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali.