CONSEGUENZE DELLA MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITà DI SOCI

*Cassazione, sentenza 22 dicembre 2014, n. 27189, sez. V civile 

In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2308, Cod. Civ. art. 2312

Massime precedenti Vedi: N. 936 del 1981, N. 3670 del 2007, N. 15622 del 2012, N. 14449 del 2014

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