*CASSAZIONE, 19 OTTOBRE 2015, N. 21115
La sentenza della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2015, n. 21115 merita di essere qui segnalata in quanto fa chiarezza sul contenuto della nota di trascrizione degli atti di trasferimento aventi ad oggetto fabbricati in corso di accatastamento, per i quali è stata presentata denuncia di variazione e ai quali il Catasto non ha ancora attribuito l’identificazione catastale definitiva (7). In particolare, secondo la Corte di Cassazione, per questi beni, «la mancata indicazione, nel quadro B della nota compilata secondo i modelli approvati conD.I. 10 marzo 1995, dei dati catastali con i quali l’immobile era individuato nella formalità di trascrizione o iscrizione precedente, non incide sulla validità della trascrizione, allorché nella nota sia riportato il numero di protocollo della denuncia di variazione presentata per ciascun immobile».
La circolare ministeriale n. 128/T, invero, dopo avere stabilito, al punto 2.3.4.1., che, per gli immobili aventi il codice di identificazione catastale definitivo, nel modello di nota devono essere indicati, negli appositi spazi, il foglio, la particella e il subalterno, al punto 2.3.4.2 -titolato “Immobili aventi un codice catastale transitorio (numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione per i fabbricati urbani; sezione foglio e particella alfanumerica per i terreni”, dispone, alla lettera a), che “i fabbricati per i quali è stata presentata denuncia di variazione ed ai quali il Catasto non ha ancora attribuito l’identificazione catastale definitiva … vanno descritti sulla nota mediante l’indicazione del numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione”.
É vero» – prosegue la Corte – «che il successivo punto 2.7 della circolare in oggetto, per il caso in cui l’immobile venga identificato con dati catastali diversi da quelli precedenti, richiede altresì la compilazione del rigo inerente alla identificazione dell’immobile stesso nella formalità immediatamente precedente. Tale formalità, tuttavia, come precisato nello stesso paragrafo, è richiesta al fine di porre l’ufficio in condizione di “poter costruire la storia ipotecaria dell’immobile”; sicché deve escludersi che essa sia necessaria ai fini dell’esatta individuazione del bene, per gli effetti propri della trascrizione.