COPERTURA PERDITE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA LEGALE E TIPICITA’ DELLE ISCRIZIONI

*Trib. Milano, Giudice del Registro delle imprese 9 ottobre 2017
Il Tribunale di Milano, Giudice del Registro delle Imprese, con provvedimento del 9 ottobre 2017 (reperito in giurisprudenzadelleimprese.it), dispone la cancellazione dell’iscrizione di verbale di assemblea straordinaria di una società a responsabilità limitata con la quale è stato deliberato il ripianamento di perdite mediante utilizzo della riserva legale.

Il contenuto del verbale, infatti, non comporta alcuna modifica dell’atto costitutivo e nessuna norma ne prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese.

Inoltre, per il Tribunale, non è condivisibile l’assunto secondo cui l’iscrizione sarebbe opportuna in “funzione di pubblicità notizia al fine di agevolare la reperibilità della delibera e di portare a conoscenza con maggiore efficacia quanto deliberato dall’assemblea”. Tale assunto, infatti, si scontra con il principio di tipicità delle iscrizioni di cui all’art. 2188, c.c. («È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge»).

Si tratta di interpretazione in linea con quanto affermato negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato (Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (Seconda parte), in Studi e materiali, 2011, 1316) ove si sottolinea che la destinazione della riserva a copertura perdite necessita comunque di una apposita delibera che non comporta in ogni caso modifica statutaria e che non è iscrivibile nel Registro delle imprese (stante la mancanza di ogni prescrizione in tal senso).

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