COSTITUZIONE DIRITTO SERVITU’

SERVITÙ

Cassazione, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24853, sez. II civile

SERVITÙ – PREDIALI – COSTITUZIONE DEL DIRITTO – DELLE SERVITÙ VOLONTARIE – COSTITUZIONE NON NEGOZIALE – PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA – Disposizione ostativa ex art. 1062, comma 2, c.c. – Caratteri – Fattispecie.

 

La disposizione dell’originario proprietario idonea a impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062, comma 2, c.c., può anche essere anteriore alla divisione del fondo ed implicita, purché resa nota o conoscibile all’acquirente.

(Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato effetto impeditivo alla presentazione di un tipo di frazionamento fatta dal proprietario qualche giorno prima dell’atto di vendita e da lui richiamata nell’atto stesso).

 

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