DELEGA DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E ANNULLABILITA’ DELLA DELIBERA

30.11.18
Delega a terzi della funzione amministrativa in sede di discussione del bilancio di s.r.l. e annullabilità della delibera (Trib. Napoli, 13 settembre 2018)
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 13 settembre 2018, n. 7857 esclude che gli amministratori di una s.r.l. possano non partecipare all’assemblea per l’approvazione del bilancio ricorrendo alla delega a terzi e concludendo, quindi, per l’annullabilità della delibera ex art. 2479-ter, comma 1, c.c., in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato ed in assenza dell’organo amministrativo.

Il Tribunale ricorda come tanto le funzioni di rappresentanza quanto le funzioni di gestione spettanti all’organo amministrativo sono suscettibili di delega, uno strumento di razionalizzazione ed ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali che può essere ampiamente utilizzato, a condizione di rispettare la dimensione di compatibilità con le norme inderogabili dell’ordinamento societario, le quali riservano l’esercizio della funzione amministrativa ai soggetti all’uopo nominati.

Sebbene nelle società a responsabilità limitata, nonostante, diversamente da quanto disposto per la s.p.a., non esista una apposita disciplina in materia di deleghe dei poteri amministrativi, la legge prevede la possibilità di inserire all’interno dello statuto o dell’atto costitutivo precipue disposizioni volte a conferire ad altri soggetti (assemblea dei soci, singoli soci o terzi) talune attribuzioni tipicamente assegnate all’organo amministrativo.

Tuttavia, non è consentito l’esercizio di una delega gestoria illimitata da parte dell’amministratore, in capo al quale, ai sensi dell’art. 2475, ultimo comma, c.c., devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del potere di amministrazione in una s.r.l.

E fra le attribuzioni che non sono delegabili, in quanto costituiscono esclusiva competenza dell’organo amministrativo, rientra “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 c.c.”.

L’interpretazione sistematica nonché teleologicamente orientata di detta previsione, alla luce del complessivo assetto organizzativo che il legislatore ha inteso assegnare al modello della società a responsabilità limitata e, conseguentemente allo statuto dei poteri e degli obblighi dell’amministratore operante in tale ente, porta a ritenere che nella competenza inderogabile dell’organo gestorio non rientri esclusivamente l’attività di “redazione del progetto di bilancio” stricto sensu ma anche quella della sua presentazione e discussione in assemblea.

Diversamente opinando, si ottiene l’inaccettabile risultato di vanificare l’effettiva ratio della previsione che è, evidentemente, volta ad assegnare all’amministratore l’intero procedimento di formazione del documento contabile.

Ciò si evince dalle numerose disposizioni del codice civile che, nel disciplinare gli adempimenti correlati alla predisposizione del progetto di bilancio, relativamente ai criteri e principi per la relativa redazione, contenuto del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e della nota integrativa, termini per l’approvazione e per il deposito, pongono i suddetti nell’alveo delle prerogative che concernono gli amministratori (cfr. artt. 2423 c.c., 2423-bis c.c., 2427 c.c., 2428 c.c., 2429 c.c., 2435 c.c.).

Inoltre, depone in tal senso una considerazione di ordine strettamente funzionale, incentrata sulla evidenza che se si sottraessero alla sfera di competenza esclusiva degli amministratori determinate attività del tutto complementari alla redazione del progetto di bilancio – quali la sottoposizione del medesimo all’assemblea per l’approvazione e l’esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci – si limiterebbero, ingiustificatamente (rectius: illegittimamente), le occasioni per gli stessi di dare conto, in maniera puntuale, della propria gestione anche al fine di poter loro imputare ogni responsabilità di legge, sia civile nei confronti della società e dei terzi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2434 c.c., 2392 c.c. e 2393, comma 2, c.c., sia penale ai sensi dell’articolo 2621 c.c. che individua il reato proprio di false comunicazioni sociali.

Pertanto, conclude il Tribunale, deve dedursi che la partecipazione personale dell’organo amministrativo nell’assemblea dei soci per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio ai fini dell’approvazione del medesimo costituisce un dovere dell’amministratore, non delegabile a terzi in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera ex articolo 2479-ter, comma 1, c.c., in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

22 novembre 2018

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Roberto Rustichelli -Presidente relatore ed estensore

dott. Francesco Abete -Giudice

dott. Adriano Del Bene -Giudice

ha deliberato di emettere la seguente

SENTENZA

TRA

Tizio

attore

E

Alfa s.r.l.

Convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio, socio proprietario della quota del 50% del capitale della società Alfa s.r.l., citava in giudizio quest’ultima, in persona del suo amministratore unico nonché rappresentante legale pro tempore Caio, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“1) Dichiarare giuridicamente inesistente o nulla, ex articolo 2479 ter, terzo comma, del Codice Civile, la delibera di assemblea ordinaria in seconda convocazione del 29 luglio 2016 della Alfa S.r.l., avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, per il mancato svolgimento della stessa e/o per averne impedito la partecipazione alla stessa al delegato dell’attore, Avvocato Mevio.

2) Dichiarare o nulla, ex articolo 2479 ter, terzo comma, del Codice Civile, o, in subordine, annullare, ex articolo 2479 ter, primo comma, del Codice Civile, la delibera di assemblea ordinaria in seconda convocazione del 29 luglio 2016 della Alfa S.r.l., avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, nonché il detto bilancio ed ogni atto conseguente, per l’assenza assoluta di informazione e/o per la violazione dei principi e dei criteri sanciti dagli articoli 2423, 2423 bis, 2424, 2424 bis, 2426 e 2427.

3) Condannare la Alfa S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.

A sostegno della propria domanda l’attore deduceva che:

– in data 06.06.2016, con raccomandata a.r., l’Amministratore Unico della Alfa S.r.l., Caio, convocava l’assemblea ordinaria di detta società, in prima convocazione, per il giorno 27.06.2016 alle ore 16,30, presso …, in Via … in … e, in seconda convocazione, per il giorno successivo alla medesima ora e luogo, per discutere e deliberare in ordine alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015;

– alla data fissata per l’assemblea in prima convocazione il difensore di parte attrice, quale suo delegato, si sarebbe recato presso il luogo indicato in raccomandata, attendendo dalle ore 16,15 fino alle ore 17,00 alla presenza di Primo, Secondo e Terza, ma l’Amministratore Unico della società non si sarebbe presentato;

– in pari data, con messaggio di PEC, il medesimo difensore contestava all’Amministratore Unico della società la sua mancata presenza per attestare l’esistenza o meno del numero legale ai fini della corretta costituzione dell’assemblea e della assunzione della delibera sull’argomento posto all’ordine del giorno;

– il 28.06.2016 l’Amministratore Unico, tramite PEC avrebbe affermato che il difensore dell’attore sarebbe stato reso edotto dello spostamento dell’assemblea in seconda convocazione dal relativo delegante, odierno attore, il quale sarebbe giunto a conoscenza di detta circostanza mediante raccomandata ritirata dalla di lui moglie;

– tuttavia, con raccomandata a.r. del 27.06.2016 L’A.U. Caio, comunicava a Tizio che l’assemblea convocata per l’indomani in seconda convocazione non si sarebbe comunque tenuta, poiché esso amministratore sarebbe stato impegnato nelle assemblee dei soci di altre società e, a causa delle richieste formulate dal socio de quo di esibizione della ulteriore documentazione prima dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio, fissava l’assemblea per il giorno 29.07.2016 alle ore 14,30 nel medesimo locale indicato nella precedente convocazione;

– pertanto, a tale data e ora il difensore di parte attrice, in qualità di suo delegato, si sarebbe presentato presso il luogo stabilito per l’assemblea, unitamente ad un collega, ove avrebbe incontrato, precisamente nel piazzale antistante il locale, Caietto, figlio dell’Amministratore Unico della società, il quale avrebbe riferito che il padre era impedito a partecipare all’assemblea per motivi di salute e che, pertanto, la stessa non si sarebbe tenuta;

– dopodiché il difensore di parte attrice, con PEC inviata in pari data alle ore 15,04 all’indirizzo della società, avrebbe comunicato alla medesima siffatta circostanza, nonché di avere preso atto del mancato svolgimento dell’assemblea e di essersi allontanato dal luogo di convocazione che, peraltro, risultava essere chiuso;

– con successiva PEC del 02.08.2016 inviata alla società, il difensore di parte attrice avrebbe ribadito che le assemblee ordinarie convocate dall’Amministratore Unico della Alfa S.r.l. per i giorni 27.06.2016 e 29.07.2016 non si sarebbero svolte per assenza dello stesso, ed avrebbe chiesto una nuova convocazione assembleare col medesimo ordine del giorno, ad una data successiva al 21.08.2016, onde consentire la partecipazione al proprio assistito;

– tuttavia, con raccomandata a.r. del 09.08.2016, Caio avrebbe impugnato le PEC del 29.07.2016 e del 02.08.2016, affermando che per motivi di salute avrebbe provveduto a delegare il figlio Caietto per ogni attività relativa all’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2015 e che, presentatosi sul luogo all’orario indicato, il figlio non sarebbe stato riconosciuto quale delegato dell’A.U. dal difensore del socio Tizio, il quale si sarebbe allontanato dal luogo della riunione, dopodiché l’assemblea della Alfa S.r.l. si sarebbe tenuta regolarmente ed il bilancio approvato;

– sicché, con PEC del 25.08.2016, inviata alla società convenuta, il difensore dell’attore avrebbe contestato il contenuto della predetta raccomandata perché asseritamente falso, ribadendo quanto comunicato nelle missive precedenti, mentre con PEC del 07.09.2016 il socio Tizio avrebbe comunicato alla Alfa S.r.l. di riservarsi ogni diritto ed azione in merito alle false affermazioni dell’Amministratore Unico, richiedendo l’inoltro con urgenza del verbale di assemblea del 29.07.2016, del bilancio approvato al 31.12.2015, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;

– tale documentazione, però, non avendo l’Amministratore Unico provveduto ad evadere la richiesta formulata dal socio attore, non sarebbe mai giunta all’indirizzo PEC di quest’ultimo, il quale avrebbe avuto contezza di essa solamente a seguito del relativo deposito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A. di …;

– sulla base delle circostanze di fatto dedotte, ne discenderebbe, in diritto, l’inesistenza o, comunque, la nullità assoluta della delibera impugnata per il mancato svolgimento della stessa e/o per preclusa partecipazione alla stessa da parte del soggetto delegato da parte attrice;

– in ogni caso, la delibera sarebbe, altresì, viziata da nullità o, comunque, da annullabilità per assoluto difetto di informazione e/o per la violazione dei principi e dei criteri sanciti dagli articoli 2423 c.c. e ss. in tema di bilancio;

– quanto a quest’ultimo profilo, in particolare, dall’esame del bilancio oggetto della delibera quivi impugnata, nonché della documentazione esplicativa e di supporto, sarebbe emersa la violazione dei principi di chiarezza, esattezza e veridicità, nonché dei criteri di competenza e di prudenza, atteso che vi sarebbe l’erronea indicazione, nel documento contabile d’esercizio, di un credito verso la società Beta s.r.l. per Euro 117.552,00, quando, invece, in virtù delle quietanze rilasciate dall’A.U., il medesimo ammonterebbe a soli Euro 2.552,00;

– inoltre, confrontando il libro giornale ed i mastrini contabili, gli incassi per i quali Caio avrebbe rilasciato quietanza alla predetta società acquirente non risulterebbero riportati né nel conto “cassa” né nei conti accesi presso le banche;

– per di più, non sarebbe avvenuta la corretta appostazione, nella voce di bilancio relativa ai ratei e risconti, dei ricavi derivanti dalla messa a disposizione, per il valore di Euro 478.806,92, di numerosi mezzi e macchinari in favore della società Gamma s.p.a., per cui ogni esercizio amministrativo non sarebbe stato interessato della giusta quota di ricavo secondo il criterio di competenza;

– infine, dalle registrazioni riportate sul libro giornale risulterebbero fatture da emettere al 31.12.2014 per Euro 243.000,00, mentre nel corso del 2015 ne sarebbero state emesse solamente per Euro 28.000,00, per cui, dovendosi supporre che per le rimanenti, pari ad euro 215.000,00, non sussistevano più al 31 dicembre 2015 i presupposti per l’emissione, nella contabilità della Alfa S.r.l. al 31.12.2015 avrebbe dovuto essere registrata una insussistenza di attivo per l’importo di Euro 215.000,00.

In data 16.03.2017 si costituivano in giudizio la società Alfa s.r.l., in persona dell’amministratore unico Caio, nonché quest’ultimo in proprio, i quali, in via preliminare, deducevano l’inammissibilità della domanda attorea poiché a loro avviso formulata in difetto di interesse ad agire, in quanto il socio Tizio non avrebbe allegato l’utilità giuridica che conseguirebbe dalla pronuncia giurisdizionale.

Nel merito i convenuti contestavano gli assunti di parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché del tutto sfornita di prova, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In particolare, l’assemblea del 29.07.2016 si sarebbe effettivamente tenuta, mentre il delegato del socio Tizio non vi avrebbe volontariamente partecipato, adducendo il difetto di rappresentanza del delegato dell’Amministratore Unico Caio e la conseguente invalidità della delibera assembleare.

Al riguardo, il soggetto delegato dal legale rappresentante della società Alfa s.r.l non avrebbe operato in base ad una procura generale bensì compiendo un unico atto per un determinato giorno, nel rispetto delle norme che regolano l’esercizio della delega da parte dell’organo amministrativo.

Inoltre, a dimostrazione della veridicità e correttezza dei dati indicati in bilancio, la Alfa S.r.l. sarebbe stata interamente saldata del credito nei confronti della società Beta S.r.l. pari ad Euro 117.552,00 iscritto in bilancio nel corso del seguente periodo di imposta, a mezzo di bonifici bancari, e ciò si evincerebbe sia dal mastro riportante tutte le partite intercorse tra le due società sia dalle distinte dei bonifici ricevuti.

Quanto poi alla omessa appostazione in bilancio dei ricavi connessi alla messa a disposizione di macchinari e mezzi in favore della Gamma S.p.a., siffatta opzione sarebbe stata necessitata dall’inadempimento contrattuale di detta società, di talché la Alfa S.r.l. avrebbe sospeso la propria contabilità nell’impossibilità di emettere fatture su quote di ricavo connesse all’impiego dei propri cespiti, avendone perso la materiale disponibilità.

Da ultimo in relazione alla lamentata insussistenza di attivo per Euro 215.000,00, dal mastro allegato all’atto difensivo risulterebbe che la partita in parola sarebbe stata chiusa con regolare emissione di fattura, la n. 1 del 04.01.2016, in favore della Delta s.r.l..

All’udienza del 20.03.2017 tutti le parti chiedevano l’estromissione dal processo a spese compensate dell’amministratore Caio nonché la concessione dei termini di cui all’articolo 183, VI comma, c.p.c., con inizio del deposito differito al 31.05.2017.

Il Giudice, vista la richiesta formulata dalle parti e in conformità a quanto disposto dall’articolo 306 c.p., dichiarava l’estromissione dal giudizio a spese compensate dell’amministratore Caio, concedendo alle parti i termini ex articolo 183, VI comma, c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste con termine di inizio del deposito al 31.05.2017 e fissando per il prosieguo l’udienza del 06.02.2018.

A tale udienza, le parti impugnavano e contestavano le avverse difese, si riportavano ai propri atti e domande, insistendo per l’ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nelle rispettive memorie, inoltre parte convenuta eccepiva la novità e, comunque, la tardività della domanda di inesistenza della delega formulata da parte attrice in sede di terza memoria ex articolo 183, VI comma, c.p.c.

Il Giudice, respingeva le istanze di prova testimoniale articolate da entrambe le parti perché irrilevanti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 14.05.2018, alla quale parte attrice concludeva come da atto di citazione mentre parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta. Dopodiché il Giudice rimetteva la causa al Collegio, assegnando alle parti i termini previsti dall’articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che l’eccezione di inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire proposta da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta non può trovare accoglimento, atteso che detta condizione dell’azione risulta, a tutti gli effetti di legge, integrata.

A quest’ultimo proposito si osserva che le principali doglianze mosse da parte attrice avverso la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 si fondano sul preteso mancato svolgimento della relativa riunione assembleare, nonché, in via gradata, sull’assoluta assenza di informazione in capo al socio e/o sulla violazione dei principi e dei criteri sanciti dagli articoli 2423, 2423 bis, 2424, 2424 bis, 2426 e 2427 in materia di redazione del prefato documento contabile.

Invero, dalla prospettazione operata da Tizio nel corpo dell’atto introduttivo emerge chiaramente che l’esperimento dell’impugnazione del bilancio di esercizio è sorretto dalla necessità di evitare la lesione concreta ed attuale dei diritti del socio, proprietario del 50% del capitale sociale della Alfa s.r.l., ad opera di una delibera ritenuta viziata sia per le modalità di adozione che per le caratteristiche dell’oggetto di approvazione.

In sintesi, ciò che rileva in ordine alla verifica dell’interesse qualificato dell’attore, la cui sussistenza condiziona l’esame nel merito dell’impugnativa, è la positiva e precisa allegazione da parte sua di una illegittima compressione dei propri diritti di socio, provocata da una delibera assunta in assoluto difetto di informazione o, comunque, ratificante un bilancio privo dei requisiti di legge.

Così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23976/2004), l’interesse del socio, che lo legittima ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio a suo dire redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende tanto dal venir meno della sua aspettativa a ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, derivando, piuttosto, dal fatto che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consente di avere tutte le informazioni relative agli elementi capaci di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della stessa.

Orbene, al riguardo non può che rilevarsi come, da un lato, parte attrice abbia allegato le ragioni di fatto e di diritto che, a suo dire, avrebbero comportato l’inesistenza, la nullità e/o l’annullabilità della delibera impugnata (cfr. pagine 6-11 dell’atto di citazione) e, dall’altro, la medesima abbia assolto l’onere di indicare specificamente le singole poste asseritamente iscritte in bilancio in violazione dei criteri sanciti dalla normativa vigente (cfr. pagine 12-35 ibidem).

Ciò dimostra la sussistenza, almeno con riferimento all’assolvimento dell’onere di specifica allegazione dei vizi della delibera quivi impugnata e dei fattori determinativi degli stessi, dell’interesse ad agire in capo al socio Tizio.

Quanto, poi, al danno scaturente dalla decisione assembleare assunta nella riunione del 29.07.2016 e, pertanto, alla effettiva utilità derivante da una pronuncia di annullamento dello stesso, deve osservarsi che la lesione in parola è in re ipsa, originando, infatti, dalla lamentata preclusione, ad opera di Caio nella qualità di amministratore unico della Alfa s.r.l., dell’esercizio di un voto informato e consapevole nonché, di conseguenza, dello svolgimento del necessario potere-dovere di controllo sulla gestione della società da parte dell’odierno attore.

In tal senso, del resto, depone la stessa pacifica configurazione del diritto di informazione in capo al socio non amministratore di una s.r.l. in termini di “diritto potestativo incondizionato che non conosce limiti se non quello derivante dal canone della buona fede, il cui esercizio costituisce manifestazione di un controllo individuale senza onere di dimostrazione della relativa utilità” invalsa nella giurisprudenza, oramai granitica, di legittimità e di merito (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sezione I, n. 4120/2016; Cass. Pen., Sezione VI, n. 47307/2016; Trib. Milano Sez. spec. in materia di impresa, 19.01.2017; Trib. di Torino Sez. Spec. in materia di impresa, 03.07.2015; Trib. di Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2011), a fronte della quale si determina uno stato di soggezione del destinatario, il quale non può sollevare alcuna contestazione, che non sia quella inerente alla titolarità del diritto.

Riscontrata la presenza dell’interesse ad agire ai sensi e per gli effetti dell’articolo 100 c.p.c. in capo al socio attore e accertata, pertanto, l’ammissibilità dell’azione svolta da Tizio, deve attendersi all’esame sulla fondatezza della impugnazione proposta.

Nel merito, il Collegio ritiene di dover procedere, in accoglimento dell’azione proposta da parte attrice, all’annullamento della delibera del 29.07.2016 adottata dall’assemblea dei soci della Alfa s.r.l..

All’uopo si osserva che dagli atti di causa emerge, circostanza dedotta dall’attore e confermata dalla convenuta, che la riunione assembleare ove è stata assunta la delibera di approvazione del bilancio qui opposta si è svolta con la presenza di un unico soggetto, che vi ha partecipato nella duplice qualità sia di amministratore unico che di socio, a seguito di delega conferitagli dall’effettivo amministratore e socio Caio.

Nella sostanza, il legale rappresentante della società convenuta, che riveste altresì il ruolo di socio al 50% della medesima, ha delegato a partecipare a detta assemblea lo stesso soggetto (id est il di lui figlio, Caietto) estraneo alla compagine sociale, a svolgere sia le funzioni di socio che di amministratore unico.

Ebbene, è del tutto evidente che se era nelle piene facoltà di Caio, per quanto attiene la relativa qualità di socio, delegare un altro soggetto a prendere parte e ad esprimere il proprio voto all’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015, lo stesso non può dirsi della sua determinazione di esercitare una simile delega anche per ciò che concerne la funzione di amministratore unico della società.

Al riguardo, giova premettere che nell’alveo delle funzioni dell’organo amministrativo di una società di capitali rientrano sia funzioni di rappresentanza che funzioni di gestione.

Quanto alle prime, esso ha per legge il potere di rappresentanza generale della società, potendo manifestare all’esterno la volontà sociale e compiere con i terzi atti (come concludere contratti o firmare atti processuali), in nome e per conto dell’ente, produttivi di effetti giuridicamente imputabili allo stesso.

In relazione alle seconde, invece, il medesimo può deliberare sugli atti di gestione ordinaria o straordinaria dell’impresa sociale e siffatta gestione si configura come un potere a carattere generale, comprensivo di tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale (e non eccedenti lo stesso), che non siano espressamente riservati alla competenza di altri organi dalla legge o dall’atto costitutivo.

Entrambe le tipologie di poteri confacenti all’amministrazione della società di capitali, aventi rispettivamente rilevanza esterna e interna rispetto a quest’ultima, sono suscettibili di delega, uno strumento di razionalizzazione ed ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali che può essere ampiamente utilizzato, a condizione di rispettare la dimensione di compatibilità con le norme inderogabili dell’ordinamento societario, le quali riservano l’esercizio della funzione amministrativa ai soggetti all’uopo nominati.

Con specifico riferimento alla società a responsabilità limitata, nonostante, diversamente da quanto disposto per la s.p.a., non esista una apposita disciplina in materia di deleghe dei poteri amministrativi, la legge prevede la possibilità di inserire all’interno dello statuto o dell’atto costitutivo precipue disposizioni volte a conferire ad altri soggetti (assemblea dei soci, singoli soci o terzi) talune attribuzioni tipicamente assegnate all’organo amministrativo.

Tuttavia, non è consentito l’esercizio di una delega gestoria illimitata da parte dell’amministratore, in capo al quale, ai sensi dell’articolo 2475, ultimo comma, c.c., devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del potere di amministrazione in una s.r.l.

Per vero, ai sensi detta norma, non sono delegabili, in quanto costituiscono esclusiva competenza dell’organo amministrativo, “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 c.c.”.

Questo Collegio ritiene di dover procedere ad una interpretazione sistematica di detta norma, nonché teleologicamente orientata, alla luce del complessivo assetto organizzativo che il legislatore ha inteso assegnare al modello della società a responsabilità limitata e, conseguentemente allo statuto dei poteri e degli obblighi dell’amministratore operante in tale ente.

Infatti, a voler ritenere rientrante nella competenza inderogabile dell’organo gestorio esclusivamente l’attività di “redazione del progetto di bilancio” stricto sensu (e non quella della sua presentazione e discussione in assemblea), si ottiene l’inaccettabile risultato di vanificare l’effettiva ratio della previsione che è, evidentemente, volta ad assegnare all’amministratore l’intero procedimento di formazione del documento contabile.

Ciò si evince dalle numerose disposizioni del codice civile che, nel disciplinare gli adempimenti correlati alla predisposizione del progetto di bilancio, relativamente ai criteri e principi per la relativa redazione, contenuto del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e della nota integrativa, termini per l’approvazione e per il deposito, pongono i suddetti nell’alveo delle prerogative che concernono gli amministratori (cfr. articoli 2423 c.c., 2423-bis c.c., 2427 c.c., 2428 c.c., 2429 c.c., 2435 c.c.).

Inoltre, depone in tal senso una considerazione di ordine strettamente funzionale, incentrata sulla evidenza che se si sottraessero alla sfera di competenza esclusiva degli amministratori determinate attività del tutto complementari alla redazione del progetto di bilancio – quali la sottoposizione del medesimo all’assemblea per l’approvazione e l’esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci – si limiterebbero, ingiustificatamente (rectius: illegittimamente), le occasioni per gli stessi di dare conto, in maniera puntuale, della propria gestione anche al fine di poter loro imputare ogni responsabilità di legge, sia civile nei confronti della società e dei terzi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2434 c.c., 2392 c.c. e 2393, comma 2, c.c., sia penale ai sensi dell’articolo 2621 c.c. che individua il reato proprio di false comunicazioni sociali.

Pertanto, deve dedursi che la partecipazione personale dell’organo amministrativo nell’assemblea dei soci per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio ai fini dell’approvazione del medesimo costituisce un dovere dell’amministratore, non delegabile a terzi in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera ex articolo 2479-ter, comma 1, c.c., in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo.

Nel caso in esame, l’amministratore unico Caio, avendo per “motivi di salute” delegato il “figlio, Caietto, per ogni attività relativa all’assemblea di approvazione del bilancio 2015” ha, giova ribadirlo, demandato a quest’ultimo un’attività che per legge spettava solamente a sé, in quanto unico soggetto a cui era affidata la gestione della Alfa s.r.l..

In ragione di tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea deve ritenersi fondata e, per l’effetto, deve essere annullata la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2015 adottata dalla società Alfa s.r.l. in data 29.07.2016.

La palmare evidenza dei motivi sottesi all’accoglimento della domanda rende del tutto superfluo il vaglio delle ulteriori censure mosse avverso la delibera quivi impugnata, in conformità al noto criterio della “ragione più liquida” (applicativo del principio costituzionale del giusto processo di cui agli articoli 24 e 111 Cost.), che impone la decisione della causa “sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata rispetto alle altre”, in quanto l’accoglimento del motivo più liquido rende inutilmente dispendioso l’esame degli altri (cfr., da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 5805/2017).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio definitivamente pronunciando in merito alla causa n. r.g. 32490/2016, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

– accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, annulla la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2015 adottata dalla società Alfa s.r.l. in data 29.07.2016;

– dispone l’iscrizione, a cura del legale rappresentante pro tempore della società Alfa s.r.l., del dispositivo della presente sentenza nel Registro delle Imprese;

– condanna la società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.063,00 per spese ed Euro 5.835,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Napoli, 11.09.2018.

Il Presidente estensore

Roberto Rustichelli

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

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