Cassazione, sentenza 2 novembre 2015, n. 22349, sez. I civile
SOCIETÀ – DI CAPITALI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – Diritto di recesso convenzionale del socio – Mancata previsione nell’atto costitutivo – Delibera societaria di accettazione – Necessità – Fattispecie.
Qualora l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata non ne preveda specifiche ipotesi, il diritto di recesso convenzionale del socio postula necessariamente, per il suo perfezionamento, la delibera societaria di accettazione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sancita l’illegittimità del recesso legale del socio ricorrente, aveva escluso che potesse desumersene quello convenzionale dalle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta della società depositata in altro giudizio e dalle risultanze del processo verbale di conciliazione di quel processo).