DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA E DIRITTO DI RISCATTO

DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO
Cassazione, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2372, sez. III civile
CONTRATTI AGRARI – DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO – RISCATTO – Esercizio – Fabbricato di pertinenza agraria – Accatastamento nel nuovo catasto edilizio urbano – Rilevanza ai fini dell’esclusione del diritto di riscatto – Insussistenza – Fondamento – Fattispecie.

Ai fini del riscatto agrario di un fabbricato insistente su un fondo, il requisito della ruralità dell’immobile e la connessa sussistenza di un vincolo pertinenziale tra lo stesso ed il terreno, è del tutto indipendente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, necessaria “ex lege”, e può prescindere anche dalla categoria allo stesso attribuita (urbana o rurale), dirimente solo per l’assoggettamento del cespite ad imposta e, al più, indizio della natura e del regime giuridico del bene ad ogni altro effetto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini dell’accertamento del diritto di riscatto agrario di un fondo e del fabbricato insistente sul terreno, aveva valorizzato la stipula del contratto di affitto del fondo con l’assistenza delle associazioni agricole, la qualifica di coltivatore diretto dell’affittuario, la circostanza che questi abitasse nell’immobile e coltivasse i fondi circostanti, l’avvertimento nell’avviso d’asta che l’edificio era soggetto a prelazione agraria, ritenendo invece irrilevanti l’accatastamento all’urbano del fabbricato ed il suo assoggettamento ad ICI).

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