Cassazione, sentenza 20 marzo 2015, n. 5659, sez. II civile
- I) DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ – COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE – COLLAZIONE D’IMMOBILI – Scelta tra collazione in natura e collazione per imputazione – Potere del donante di vincolare il donatario – Sussistenza – Esclusione.
Il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare il donatario stesso, che sia tenuto alla collazione, a conferire l’immobile in natura o attuare la collazione per imputazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 746
Massime precedenti Conformi: N. 4381 del 1982
- II) DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ – COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE – COLLAZIONE D’IMMOBILI – IMPUTAZIONE – Collazione per imputazione – Valore del bene donato – Stima – Data di riferimento – Apertura della successione – Debito del condividente donatario – Natura – Debito di valuta – Conseguenze.
Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione – che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati non i frutti civili dell’immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell’apertura della successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747, Cod. Civ. art. 1277, Cod. Civ. art. 1282
Massime precedenti Conformi: N. 25646 del 2008