DIVISIONE EREDITARIA

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 6 OTTOBRE 2016, N. 20041,

 DIVISIONE EREDITARIA

 

 

La sentenza della Corte di Cassazione, 6 ottobre 2016, n. 20041 merita di essere segnalata perché affronta tre tematiche di immediato interesse notarile:

– applicabilità (o meno) allo scioglimento della comunione ereditaria della disciplina contenuta nell’art. 17, Legge n. 47/1985 in tema di menzioni urbanistiche;

– scioglimento della comunione ereditaria e sopravvivenza di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario;

– collazione e mutamento di destinazione urbanistica (e del valore di stima) del bene donato.

 

Divisione ereditaria e disciplina contenuta nell’art. 17 della Legge n. 47 del 1985.

«la detta divisione non è condizionata dalla regolarizzazione urbanistica dell’immobile di cui trattasi. Infatti, la nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17, con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di “scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti”, deve ritenersi limitata ai soli “atti tra vivi”, rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti mortis causa, e di quelli non autonomi rispetto ad essi tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria (Cass. 28 novembre 2001, n. 15133 ); lo stesso principio è poi da affermare con riferimento alla nullità comminata dall’art. 40 della stessa Legge (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313 ). Ne discende che nemmeno la divisione giudiziale del compendio ereditario possa ritenersi subordinata al conseguimento, da parte di condividenti, del titolo di regolarizzazione urbanistica».

 

Compatibilità dello scioglimento di una comunione ereditaria con la sopravvivenza di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione.

«lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4224 ): quando infatti siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell’asse ereditario, indiviso al momento dell’apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria (Cass. 15 febbraio 2010, n. 3470 ; Cass. 9 gennaio 2007, n. 215 ; Cass. 6 maggio 2005, n. 9522 ). Poiché, dunque, la volontà dei condividenti di ottenere la proprietà indivisa di un immobile che è parte del compendio ereditario non contraddice l’intendimento di porre fine alla comunione ereditaria, è privo di fondamento l’assunto secondo cui la Corte di appello, a fronte della dichiarazione di (…) e (…) di restare comproprietari dell’immobile ubicato in (…), avrebbe dovuto prendere atto che gli stessi avevano rinunciato all’azione di divisione ereditaria. La pronuncia impugnata ha quindi correttamente disposto nel senso dell’attribuzione del cespite ai coeredi che ne avevano fatto richiesta, a norma dell’art. 720 c.c.».

 

Collazione e valore di stima del bene donato al momento dell’apertura della successione nonostante il suo mutamento di destinazione urbanistica.

La collazione per imputazione costituisce una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l’apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli: valore determinato al detto momento dell’apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno (Cass. 30 luglio 2004, n. 14553 , in motivazione; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2163 ).

Poichè ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario il valore dell’asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal de cuius va calcolato al momento dell’apertura della successione, anche l’inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sè sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell’area oggetto dello strumento urbanistico (Cass. 24 novembre 2009, n. 24711 ).

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