DIVISIONE EREDITARIA

Cassazione, sentenza 26 novembre 2015, n. 24150, sez. II

DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ – COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE – COLLAZIONE D’IMMOBILI – MIGLIORAMENTI, SPESE, DETERIORAMENTI – Istanza del donatario per la deduzione di migliorie e spese – Natura – Eccezione e non domanda riconvenzionale – Fondamento.

In tema di collazione ereditaria d’immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell’art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.

Categorie

Lascia un commento