*CASSAZIONE, 16 APRILE 2015, N. 7821 E 2 SETTEMBRE 2015, N. 17459
L’atto di donazione nullo, in quanto privo della forma richiesta dalla legge (art. 782 c.c.), costituisce, dal punto di vista materiale (…), fatto certamente idoneo a trasferire o costituire in favore del donatario il possesso del bene, atteso che con la sua accettazione questi manifesta univocamente la propria intenzione di considerarsi proprietario (Cass. 16-4-2007 n. 9090). Diversamente, nel tempo in cui il contratto è in via di formazione, per essere la convenzione in attesa dell’approvazione di altro soggetto, deve, di per sé, riconoscersi in capo all’accipiens solo l’animus detinendi, non l’animus possidenti, proprio in ragione del previsto iter contrattuale, che non giustifica nel soggetto in attesa della definizione dell’acquisto un elemento psicologico diverso da quello proprio del detentore qualificato (Cass. 14.6.1996 n. 5500 (8)).
Non ravvisando nel donatario l’atteggiamento psicologico proprio del possessore pieno, tenuto conto di poter riconoscere in capo all’accipiens soltanto “l’animus detinendi”, e non già “l’animus possidendi”, essendosi in presenza di un contratto in via di formazione, dove la posizione soggettiva del donatario risulta essere “paragonabile” a quella del promittente acquirente che ottenga la consegna del bene in attesa della stipula del contratto definitivo, non sembra possibile ravvisare nelle attività indicate dal ricorrente l’esternazione, inequivoca e riconoscibile dall’avente diritto, di pretese dominicali sul bene, trascendenti i limiti della detenzione ed incompatibili con il possesso del titolare del diritto reale, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d’interversione, ai sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2.