DONAZIONE INDIRETTA – RINUNCIA ABDICATIVA

*Cassazione, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3819, sez. II civile

DONAZIONE – INDIRETTA – DISCIPLINA – Rinunzia abdicativa della quota di un bene in comproprietà in favore degli altri comunisti – Natura di donazione indiretta – Sussistenza – Necessità dell’atto pubblico – Esclusione – Fondamento.

 

La rinuncia abdicativa della quota di comproprietà di un bene, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comunisti, mediante eliminazione dello stato di compressione in cui il diritto di questi ultimi si trovava a causa dell’appartenenza in comunione anche ad un altro soggetto, costituisce donazione indiretta, senza che sia all’uopo necessaria la forma dell’atto pubblico, essendo utilizzato per la realizzazione del fine di liberalità un negozio diverso dal contratto di donazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1104

Massime precedenti Vedi: N. 482 del 2013, N. 14197 del 2013

 

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