* Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2015, n. 3661, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA – ABUSI EDILIZI – Sanatoria – Presentazione domanda – Silenzio assenso – Perfezionamento – Configurabilità – Limiti – Fondamento.
Il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte del Comune medesimo, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore. In particolare, pertanto, il silenzio assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda che non sia corredata dalla integrale dimostrazione dell’esistenza di detti requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale.