Emergenza COVID-19 – I metodi decisionali extra assembleari nella società a responsabilità limitata

Emergenza COVID-19 – I metodi decisionali extra assembleari nella società a responsabilità limitata: profili applicativi dell’art. 106, comma 3 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 aprile 2020, n. 27) *
1. L’art. 106, comma 3 D.L. 2020 n. 18: le decisioni extra assembleari dei soci di S.r.l.

L’art. 106, comma 3 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, prevede che le società a responsabilità limitata possano “consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto”.

Tale disposizione, come precisato dal successivo comma 7 [1], si applica fino al 31 luglio 2020 ovvero fino alla data, se successiva, in cui cessa di essere in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19 [2].

L’analisi di tale norma richiede una sintetica ricognizione preliminare della ratio sottostante all’introduzione nonché dei limiti posti all’utilizzazione di tale modalità decisionale non assembleare.

Al fine di dare attuazione ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla Legge delega, in particolare a quelli di permettere una maggiore “libertà di forme organizzative”, riconoscendo “ampia autonomia statutaria riguardo […] ai procedimenti decisionali della società”, e di riconoscere la “rilevanza centrale del socio” [3], la Riforma del 2003 [4] ha introdotto all’art. 2479, comma 3 c.c. la possibilità per l’atto costitutivo di prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto [5], così contemperando l’esigenza di snellezza del procedimento decisionale con quella di condivisione e di trasparenza delle decisioni [6].

Ai sensi del sesto comma del medesimo articolo le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Essendo, però, tale previsione derogabile è possibile prevedere non solo quorum più alti o più bassi ma anche l’unanimità [7].

Ferma in entrambi i casi la mancanza di una simultanea discussione e dell’espressione simultanea dei consensi dei soci, la norma non fornisce alcuna indicazione per distinguere la fattispecie della “consultazione scritta” da quella del “consenso espresso per iscritto”, limitandosi a prescrivere che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Si può ritenere che nella consultazione scritta vi sia un unico documento, contenente una proposta, che viene scambiata tra i soci al fine di essere sottoscritta, mentre nel consenso espresso per iscritto non si sia in presenza di una proposta predeterminata, ma ogni socio esprime il proprio consenso scritto in un documento separato, con la conseguenza che occorre verificare se i vari consensi coincidano [8].

La disciplina delle modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso è quindi rimessa interamente all’autonomia statutaria, la cui ampiezza è limitata esclusivamente dal diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni ai sensi dell’art. 2479, comma 5 c.c., essendone previamente informato [9].

Pertanto, al fine di evitare il rischio di abusi da parte della maggioranza, connesso alla strumentalizzazione di situazioni incerte, è quanto mai opportuno che la clausola statutaria disciplini minuziosamente il procedimento di formazione della volontà non assembleare.

A tal fine l’atto costitutivo è libero di disciplinare le modalità di svolgimento della consultazione extra-assembleare, regolando in particolare i profili della legittimazione all’avvio del procedimento [10] e delle relative modalità, del lasso temporale entro il quale si esaurisce il procedimento decisionale e quindi del mezzo e del termine entro cui far pervenire la consultazione o il consenso, dell’accertamento dell’identità e della legittimazione dei sottoscrittori, della raccolta delle consultazioni o dei consensi pervenuti e del conteggio degli stessi ai fini del calcolo del quorum deliberativo, della verbalizzazione dell’intero procedimento e del contenuto della decisione assunta nonché della trascrizione della decisione nel relativo libro ai sensi dell’art. 2478, comma 1, n. 2) c.c. [11].

Questo sistema cd. di collegialità attenuata deve, però, essere espressamente previsto dall’atto costitutivo e non può riguardare qualsiasi decisione.

Il comma 4 dell’art. 2479 c.c. pone infatti un triplice limite all’utilizzazione della modalità decisionale non assembleare.

Anzitutto prescrive la necessità che l’atto costitutivo preveda detta modalità decisionale, così escludendo espressamente che la stessa possa essere utilizzata anche in mancanza di apposita previsione statutaria.

In secondo luogo impone la deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis c.c. con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2479 (ovvero alle “modificazioni dell’atto costitutivo” e alla “decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”) nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 2482 bis c.c. (assemblea convocata per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, non diminuite a meno di un terzo del capitale entro l’esercizio successivo a quello della loro rilevazione) [12].

Pertanto le materie di cui ai punti 4 e 5 del 2° comma dell’art. 2479 c.c. costituiscono non solo una riserva di competenze a favore dei soci ma anche una norma inderogabile ai fini della forma e dei relativi controlli che devono essere rispettati per l’assunzione delle suddette decisioni (cfr. art. 2480 c.c.).

Infine consente ad uno o più amministratori o ad un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di richiedere sempre la delibera assembleare per decisioni diverse da quelle di cui ai punti 4 e 5 del 2° comma dell’art. 2479 c.c., la qual cosa costituisce un inviolabile diritto della minoranza che il Legislatore della Riforma ha ritenuto costituire un argine invalicabile da parte della maggioranza [13].

Dal quadro normativo sommariamente tratteggiato emerge con chiarezza come il Legislatore della Riforma abbia considerato il confronto assembleare imprescindibile in relazione alle “decisioni che significativamente alterano la struttura della società e la posizione dei soci” [14] ovvero quando l’amministratore o una minoranza qualificata di soci lo richiedano, in ragione delle maggiori garanzie di informazione e partecipazione dei soci e di ponderazione delle decisioni che lo stesso assicura e quale forma insopprimibile di tutela a favore dei soci di minoranza.

2. La ratio delle norme emergenziali e il confronto con il comma 2 dell’art. 106.

La disposizione di cui all’art. 106, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dev’essere interpretata alla luce della ratio comune a tutte le norme emergenziali in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti contenute nello stesso articolo 106, da rinvenire nel superamento di eventuali impedimenti statutari alle riunioni a distanza allo scopo di consentire l’approvazione del bilancio e di agevolare l’assunzione delle decisioni dei soci nel rispetto delle misure vòlte a contenere il rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19.

Peraltro lo scopo del Legislatore di favorire, durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, le riunioni a distanza per qualunque tipo di organo collegiale risultava già dall’adozione delle misure di cui all’art. 1, comma 1, lett. h) e q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (che erano originariamente limitate alla regione Lombardia ed alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, poi estese all’intero territorio nazionale dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, a sua volta recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e che hanno cessato di produrre effetti dal 14 aprile 2020 ai sensi dell’art. 8 del sotto citato D.P.C.M. 10 aprile 2020); all’art. 1, comma 1, lett. k), s) e t) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (sostituite dal 4 maggio 2020 da quelle previste dal sotto citato D.P.C.M. 26 aprile 2020); all’art. 1, comma 1, lett. k), s) e t) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

La medesima finalità informa altresì la norma di cui all’art. 73, comma 4 dello stesso D.L. 18/2020 [15] in tema di riunioni in videoconferenza di associazioni, fondazioni, società (comprese le cooperative) e consorzi, per l’analisi della quale si rinvia ad apposita segnalazione dell’Ufficio Studi [16].

Nonostante il presente approfondimento abbia ad oggetto esclusivamente il terzo comma dell’art. 106, al solo scopo di definirne l’ambito applicativo risulta necessario un rapido cenno anche alle altre norme contenute nello stesso articolo [17] e in particolare a quelle di cui al comma secondo.

Con esso il Legislatore consente anche alle società a responsabilità limitata di prevedere, con l’avviso di convocazione dell’assemblea, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche “in deroga alle diverse disposizioni statutarie”.

La norma in esame non contiene alcuna deroga all’art. 2370 comma 4 c.c.: detto articolo infatti si limita a prevedere la mera possibilità, per le società per azioni, che lo statuto consenta l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, senza peraltro escludere espressamente detta possibilità per il caso di mancata previsione statutaria (al contrario di quanto avviene in tema di s.r.l. nei rapporti tra il disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 2479 c.c., come oltre meglio precisato) [18].

La prassi notarile infatti è orientata nel senso di ritenere possibile, nelle società per azioni “chiuse”, l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di un’apposita previsione statutaria che lo contempli, «a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale» [19].

La locuzione “lo statuto può consentire” utilizzata dal comma 4 dell’articolo 2370 c.c. deve pertanto essere intesa «nel senso che lo statuto “può disciplinare” le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, eventualmente attenuando i principi della collegialità, e non già nel senso che in assenza di clausola statutaria al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione pienamente rispettosi del metodo collegiale».

Nel consentire che la società possa “altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione”, il secondo comma dell’art. 106 in commento legittima l’imposizione ai soci dell’intervento a distanza. La ratio pubblicistica, come sopra delineata, prevale dunque sul diritto di ciascun socio di presenziare fisicamente ai lavori assembleari [20], consentendone l’esclusione.

Tuttavia la soppressione di tale diritto deve necessariamente essere assistita e bilanciata dal rispetto del principio di collegialità, assicurato dall’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che “garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto” [21].

La disposizione del secondo comma consente quindi che il principio di collegialità subisca un’attenuazione in conseguenza della scelta del singolo socio di avvalersi di una modalità di intervento diversa da quella di persona, non invece che detta attenuazione possa essergli imposta: se c’è deroga alla collegialità non può esserci imposizione e viceversa.

Il comma 3 dell’art. 106 consente che le decisioni dei soci di società a responsabilità limitata possano “inoltre” essere adottate mediante consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto “anche in deroga all’art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie”.

A differenza della previsione di cui comma 2, che, come sopra evidenziato, non deroga espressamente ad alcuna norma di legge, il comma 3 contiene un’espressa deroga alla norma di cui al comma 4 dell’art. 2479 c.c.

Detta deroga si rende infatti necessaria in quanto la norma derogata esclude espressamente l’utilizzo del metodo non assembleare in mancanza di una specifica clausola statutaria che lo preveda, mancanza che invece il legislatore reputa qui non ostativa, al pari di eventuali clausole statutarie che inibiscano il metodo non assembleare.

Per tale motivo, se ad una prima lettura il riferimento al comma 4 potrebbe sembrare frutto di un’imprecisione lessicale del Legislatore, l’analisi sin qui svolta consente di ritenere la deroga puntuale e correttamente effettuata al comma 4 dell’art. 2479 c.c. e non invece al comma 3 dello stesso articolo, che contempla la mera possibilità per l’atto costitutivo di prevedere che le decisioni dei soci siano adottate con metodo non assembleare [22].

3. L’ambito della deroga all’art. 2479 comma 4 c.c.

Chiarita la ragione della deroga all’art. 2479 comma 4 c.c. da parte dell’art. 106, comma 3 D.L 18/2020, si ritiene che essa debba essere interpretata comunque in senso restrittivo, ovvero limitatamente alla prima ipotesi in esso contemplata (mancanza nell’atto costitutivo della previsione del metodo non assembleare per l’assunzione delle decisioni dei soci).

Si ritiene, in altri termini, che la locuzione “anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, quarto comma, del codice civile” debba essere sostanzialmente intesa come “anche qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma” [23].

Peraltro la mancanza di una disciplina statutaria del procedimento decisionale non assembleare comporterà in concreto difficoltà operative, solo parzialmente superabili ritenendo che siano rimesse in capo all’organo amministrativo la raccolta delle dichiarazioni dei soci, il conteggio dei consensi pervenuti e la formalizzazione delle modalità di adozione e del contenuto della decisione, con il conseguente rischio di abusi da parte della maggioranza e dell’organo amministrativo che ne è l’espressione.

In primo luogo la suddetta deroga non può essere riferita anche alla possibilità in capo ad uno o più amministratori o a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di richiedere il metodo assembleare, che rimane ferma. La norma in esame prevede infatti che le società a responsabilità limitata possano “consentire” che la decisione sia assunta con metodo non assembleare, non invece che lo possano imporre.

Si ritiene dunque che la possibilità di optare comunque per il metodo assembleare, informato al principio di collegialità, prevista dall’art. 2479, comma 4 c.c. non possa essere negata in quanto – lo si ripete ancora una volta – la deroga alla collegialità non può essere imposta, ma deve essere il risultato di una scelta consapevole dei soci e sul punto la norma in commento, stanti i presupposti sopra evidenziati, non può aver derogato alla regola generale [24].

Del resto ciò risulta coerente con la previsione di cui al comma 2 dello stesso articolo 106 – che, come si è visto, pur consentendo di escludere l’intervento fisico dei partecipanti all’assemblea, prescrive come necessario il rispetto del principio di collegialità – e con gli esiti interpretativi raggiunti dalla dottrina e dalla prassi notarile anteriormente all’emanazione del provvedimento in commento, che dimostrano di considerare il metodo collegiale come una sorta di correttivo al principio maggioritario, a tutela dei soci di minoranza, in ragione delle garanzie di informazione e partecipazione dei soci e di ponderazione delle decisioni che assicura [25].

In secondo luogo è pure da ritenersi che la deroga all’art. 2479 comma 4 c.c. non possa essere riferita nemmeno alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2479 c.c. (ovvero alle “modificazioni dell’atto costitutivo” e alla “decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”), né al caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482-bis c.c. (assemblea convocata per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, non diminuite a meno di un terzo del capitale entro l’esercizio successivo a quello della loro rilevazione) [26].

Oltre all’argomento letterale dato dal fatto che l’art. 106, comma 3 non contiene alcuna deroga espressa all’art. 2480 c.c. (il quale, come noto, prescrive che le modificazioni dell’atto costitutivo siano deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’art. 2479 bis c.c.), a sostegno di tale tesi vi è un più forte argomento di ordine sistematico.

Il Legislatore della Riforma, infatti, nell’introdurre le modalità decisionali non assembleari della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, ha ritenuto che le stesse non siano idonee all’assunzione delle decisioni “che significativamente alterano la struttura della società e la posizione dei soci” [27], in relazione alle quali la collegialità del necessario metodo assembleare funge da garanzia di partecipazione, confronto e ponderazione a tutela dei soci di minoranza ed è pertanto insopprimibile.

La ratio delle norme emergenziali, come sopra delineata, non consente nemmeno di ritenere in alcun modo derogato il sistema dei controlli preventivi di legalità degli atti soggetti a pubblicità commerciale e alle formalità ad esso strumentali, previsti dalla legge a tutela dell’interesse generale alla certezza e alla stabilità dei traffici giuridici [28].

Ciò posto, lo svolgimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2480 e 2436 c.c., del controllo di legalità sostanziale da parte del notaio presenterebbe profili di difficoltà, soprattutto alla luce dall’approdo della più recente giurisprudenza in tema di controllo notarile sulle delibere assembleari ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese [29]. Infatti, al fine di evitare che la funzione notarile si riduca a mero recepimento di una dichiarazione ex post dell’organo amministrativo, il notaio dovrebbe poter esplicare il proprio controllo su ogni fase del procedimento decisionale e dunque sull’avvenuta informazione di tutti i soci e amministratori, sull’accertamento dell’identità e della legittimazione dei soci che hanno manifestato la propria volontà, sulla posizione assunta da ciascuno di essi, sul raggiungimento del numero dei suffragi necessari per il perfezionamento della decisione, sul momento in cui la decisione si è perfezionata nonché sul contenuto della stessa. Detto controllo finirebbe pertanto per avere ad oggetto fatti non avvenuti alla presenza del notaio verbalizzante, senza peraltro che le modalità e i termini di tale procedimento decisionale siano in alcun modo disciplinati, dalla legge o dallo statuto [30].

Un’interpretazione letterale della norma in esame, che non tenesse in debita considerazione il contesto normativo nella quale essa si inserisce, oltre che la ratio legis ad essa sottesa, condurrebbe peraltro ad esiti paradossali.

Anzitutto la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale potrebbe essere assunta, su iniziativa dei soci, con metodo non assembleare, senza che gli amministratori e possano opporsi alla suddetta modalità decisionale [31].

Ciò contrasterebbe con la natura “gestoria” di tale decisione [32] e con le implicazioni che alla stessa necessariamente conseguono in punto di responsabilità degli amministratori.

Tale rilievo risulta ancor più pregnante all’esito della modifica, operata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza [33], dell’art. 2475 c.c., il quale, letto in combinato con il secondo comma dell’art. 2086 c.c., demanda in via esclusiva agli amministratori la predisposizione di “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (c.d. “gestione organizzativa”, distinta dalla “gestione operativa”, che può essere ripartita tra amministratori e soci [34]).

Agli amministratori compete pertanto una valutazione prospettica circa la potenziale dannosità dell’operazione, avendo riguardo all’interesse della società e dei creditori sociali, che, se positiva, impone loro di disattendere la decisione dei soci al fine di evitare di incorrere in responsabilità [35].

La discussione ed il confronto in sede assembleare potrebbero pertanto evitare che l’operazione che comporta una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, decisa dai soci senza alcun coinvolgimento degli amministratori, resti ineseguita in quanto da questi ultimi reputata dannosa.

L’interpretazione letterale della deroga di cui al comma 3 condurrebbe inoltre ad un’evidente disparità di trattamento tra società per azioni e a responsabilità limitata, in alcun modo giustificata dalla ratio della norma. Il comma 2, infatti, non consente di imporre, in una società per azioni, una deroga alla collegialità nemmeno con riguardo all’assemblea ordinaria, in quanto l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza non può essere imposta, rimanendo sempre una scelta volontaria del socio quella di avvalersi degli stessi per l’intervento in assemblea, mentre l’imposizione al socio da parte della società dell’utilizzo di mezzi di telecomunicazione ai fini dell’intervento in assemblea può riguardare soltanto mezzi di telecomunicazione che garantiscano il rispetto del principio di collegialità, come sopra precisato. Ove si riferisse la deroga all’art. 2479 comma 4 c.c. a tutte le ipotesi in esso contemplate, il comma 3 consentirebbe invece di imporre, in una società a responsabilità limitata, la disapplicazione (rectius attenuazione [36]) della regola collegiale addirittura in relazione alle decisioni più rilevanti per la vita della società.

4. Considerazioni conclusive

Le norme emergenziali incidono sulle modalità di assunzione delle decisioni dei soci al solo fine di soddisfare la contingente necessità di ridurre quanto più possibile l’assembramento di persone nello stesso luogo.

Il carattere eccezionale e temporaneo di tali norme, unitamente alle limitazioni agli spostamenti individuali via via disposte dal Governo in relazione all’aggravarsi del rischio sanitario, consente, fino al 31 luglio 2020 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza relativo al suddetto rischio, di superare gli ostacoli eventualmente posti dallo statuto allo svolgimento delle riunioni a distanza e addirittura di sterilizzare il diritto di ciascun socio di presenziare fisicamente ai lavori assembleari [37].

Le norme in commento non consentono invece di imporre l’attenuazione del principio di collegialità, posto a presidio dell’interesse del socio di minoranza e pertanto non sacrificabile senza la sua adesione, né di depotenziare il controllo preventivo di legalità posto dalla legge in capo al notaio a tutela dell’interesse generale alla certezza e alla stabilità dei traffici giuridici.

Per tali ragioni, in conformità all’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, le norme emergenziali di cui all’art. 106, e in particolare la disposizione del comma 3, devono essere oggetto di una lettura restrittiva che consenta di inserirle con coerenza nel sistema, ferma restando, per ogni altro aspetto, la disciplina ordinaria in materia di svolgimento delle assemblee.

Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene pertanto che con riferimento alle materie di cui ai numeri 4) e 5) del comma 2 dell’art. 2479 c.c. nonché nel caso previsto dal comma 4 dell’art. 2482 bis c.c. oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbano essere adottate necessariamente con delibera assembleare, senza che gli stessi possano avvalersi delle modalità decisionali della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Ovviamente si potrà ricorrere anche in tali casi alle modalità di cui all’art. 106 comma 2, il quale, per il periodo emergenziale, consente di prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione pur in assenza di apposita previsione statutaria o in deroga alla stessa [38].

Rocco Guglielmo e Marco Silva

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* Segnalazione Novità d’Impresa approvata dal Consiglio Nazionale del notariato in data 5 giugno 2020.

[1] Il comma 7 si riferisce invero alle “assemblee convocate” entro le suddette date. Il riferimento alla convocazione (piuttosto che alla celebrazione dell’assemblea), da un lato, e quello e alle sole decisioni assunte con metodo assembleare (piuttosto che a tutte le decisioni assunte dai soci entro le suddette date, anche con modalità decisionali non assembleari), dall’altro, sono indici di una tecnica legislativa imprecisa soprattutto in riferimento al comma 3, che riguarda le decisioni extra-assembleari.

[2] Dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

[3] Cfr. art. 3 L. 3 ottobre 2001, n. 366, recante Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

[4] D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la Riforma organica della disciplina delle società di capitale e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366.

[5] Per una trattazione approfondita sul tema, qui affrontato solo per quanto di stretta rilevanza in relazione all’oggetto del presente studio, si rinvia a Busi, Le decisioni non assembleari dei soci nella s.r.l., Studio CNN n. 5489/I, approvato dalla Commissione studi d’impresa il 28 gennaio 2005; Id., Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto dell’economia diretto da Picozza-Gabrielli, IV, 2008, 662 ss.; Notari, Le decisioni non assembleari, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da Ibba, Marasà, IV, Padova, 2009, 97 ss.; Zanarone, Commento sub art. 2479, in Il codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Della società a responsabilità limitata, II, Artt. 2475-2483, Milano, 2010; Iermano, sub Art. 279 (Decisioni dei soci). I metodi del «consenso scritto» e della «consultazione», in S.r.l. Commentario, a cura di Dolmetta, Presti, dedicato a Portale, Milano, 2011; Guerrieri, commento sub art. 2479, in Commentario breve al diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Milano, 2017; Benazzo, commento sub art. 2479, in Codice delle società, a cura di Abriani, Milano, 2016.

[6] Cfr. Busi, Assemblea e decisioni dei soci, cit., 589, secondo il quale con tale norma il Legislatore ha esaltato la figura del socio imprenditore, informato e partecipe dell’attività sociale al punto tale da poter prescindere dal confronto assembleare per formare il proprio convincimento.

[7] Cfr. sul punto Magliulo, Le decisioni dei soci, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2007, 348 ss.; orientamento del Comitato Triveneto dei Notai I.B.6, Maggioranza pari alla metà del capitale sociale – 1° pubbl. 9/04. Conformi Abriani, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in A.A.V.V., Diritto delle società. Manuale breve, La società a responsabilità limitata, Milano, 2006, 297; Boggiali, Ruotolo, Quorum costitutivo e deliberativo nella s.r.l., CNN Quesito di impresa n. 413-2013/I, secondo cui «qualora siano presenti entrambi i soci, nel caso in cui gli stessi esprimano voti discordanti non sarà raggiunto il requisito della “maggioranza” dei voti, la quale è rappresentata in questo caso dalla metà più uno del capitale sociale. A tal fine non sembra rilevare l’eventualità che il socio dissenziente si astenga dall’esprimere il proprio voto. Se, viceversa, dovesse intervenire un solo socio, il quorum deliberativo sarà rispettato, in quanto il voto dell’unico socio rappresenta sia la metà del capitale sociale, sia la maggioranza del capitale presente in assemblea». Con riguardo alla derogabilità dei quorum per le decisioni dei soci cfr. altresì la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 42, Deroga dei quorum legali per le decisioni dei soci di s.r.l. (artt. 2479 e 2479 bis c.c.). Contra, Magliulo, cit., 351 ss.

[8] Per una puntuale e completa analisi delle varie posizioni dottrinarie sull’argomento si veda Magliulo, cit., 334 ss.; Busi, Le decisioni non assembleari dei soci, cit.; ritiene invece che scopo del Legislatore non sia quello di differenziare le due figure ma quello di includerle nell’ambito di una fattispecie unitaria, caratterizzata in negativo dalla mancanza di collegialità e in positivo dalla partecipazione di tutti i soci e dal consenso scritto della maggioranza di essi, Notari, cit.

[9] Cfr. Busi, Le decisioni non assembleari dei soci, cit., secondo cui la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto sono qualificabili come modalità decisionali referendarie; Notari, cit., 115 ss.; orientamento del Comitato Triveneto dei Notai I.B.8, Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto – 1° pubbl. 9/04. Si rammenta che ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 3 c.c. le decisioni dei soci prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel relativo libro.

[10] La clausola dovrà in ogni caso prevedere la legittimazione, quanto meno concorrente, dell’organo amministrativo qualora la legge ponga a carico di tale organo l’obbligo di convocazione. Così Busi, Le decisioni non assembleari dei soci, cit. Per l’ipotesi di inerzia dei soggetti statutariamente legittimati cfr. l’orientamento del Comitato Triveneto dei Notai I.B.30, Inerzia dei soggetti legittimati a sollecitare la decisione dei soci o a convocare l’assemblea su richiesta del terzo del capitale – 1° pubbl. 9/10 – motivato 9/11.

[11] Contra Notari, cit., 142, il quale ritiene che l’introduzione nello statuto di una dettagliata regolamentazione del procedimento da seguire per assumere le decisioni non assembleari sia da preferire rispetto alla mera clausola di «opt in» solo qualora essa risponda ad interessi peculiari che inducano le parti a discostarsi dalla disciplina legale.

[12] Con riguardo alla possibilità di ricorrere alle forme decisionali semplificate in relazione ad altre decisioni espressamente affidate dalla legge alla competenza dell’assemblea, quali ad esempio lo scioglimento anticipato della società (art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.), la nomina dei liquidatori (art. 2487 c.c.) e la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487 ter c.c.) cfr. Cian M., Le decisioni assembleari, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da Ibba, Marasà, IV, Padova, 2009, 50 ss., il quale nega tale possibilità con riguardo allo scioglimento anticipato della società, trattandosi di una modifica statutaria, e alla revoca dello stato di liquidazione, per la sua rilevanza centrale rispetto agli obiettivi della partecipazione sociale, e reputa invece derogabile la tecnica collegiale per la nomina (e la sostituzione) dei liquidatori.

[13] Cfr. Magliulo, cit., 334, secondo cui la facoltà di opposizione può essere esercitata sino a quando la decisione non si sia perfezionata. Per la questione della derogabilità dei quorum di cui all’art. 2479 v. la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 79, Derogabilità dei quorum di cui all’art. 2479, commi 1 e 4 c.c.; in senso contrario Campobasso, Diritto commerciale, 571, nt. 41 e orientamento del Comitato Triveneto dei Notai I.B.29, Inderogabilità della facoltà di uno o più amministratori o del terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomenti – 1° pubbl. 9/10.

[14] V. la Relazione al D.Lgs. n. 6/2003, § 11, Della società a responsabilità limitata.

[15] Il comma 4 dell’art. 73 D.L. 18/2020 stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 «le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente».

[16] Cfr. Boggiali, Le disposizioni in materia di enti del Libro I del codice civile e del terzo settore nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), in CNN Notizie del 30 aprile 2020.

[17] Cfr. Atlante, Maltoni, Marchetti, Notari, Roveda, Le disposizioni in materia societaria nel Decreto legge Covid-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi, pubblicato sul sito https://www.federnotizie.it il 30 marzo 2020; Busani, Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19, in Soc., 4, 2020, 393; Id., Assemblee societarie online, il «luogo» non serve e non va indicato, in Quotidiano del diritto del 27 aprile 2020; Id., Verbale valido se c’è la firma del notaio, in Quotidiano del diritto del 27 aprile 2020; Busi, De Angelis, La teleconferenza nella gestione assembleare (e degli altri organi sociali): soluzione temporanea o modello a regime?, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 4, 2020, 6; Magliulo, La (non) necessaria compresenza del presidente e del segretario degli organi societari, in Riv. Not, 1, 2020, 3; Irrera, Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus (con una postilla in tema di associazione e donazioni), in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di M. Irrera, I quaderni di RES – Volume 3, disponibile sul sito https://www.centrores.org/wordpress/i-quaderni-di-res-volume-3-2/; Morara, Svolgimento delle assemblee cooperative e distanziamento sociale, con specifico riferimento al rappresentante designato, in Soc., 5, 2020, 544; si segnalano altresì le pubblicazioni e gli approfondimenti di Assonime reperibili al seguente link http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/Emergenza-COVID19_Tutte-le-novit%C3%A0-Assonime.aspx#/attivita; Massime del Consiglio Notarile di Milano nn. 187, Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370 comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479 bis c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020) e 188, Intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e utilizzo di mezzi di telecomunicazione (art. 106, commi 2 e 4, d.l. 18/2020); Indirizzi applicativi ed orientamenti sull’art. 106 del D.L. 18/2020 del Comitato Triveneto dei Notai, pubblicati sul sito https://www.federnotizie.it il 20 maggio 2020.

[18] In generale sul tema si vedano Palmieri, Diritto societario virtuale: la videoassemblea diventa realtà, in Contr. e impr., 2000, 837; De Muro, Collegialità societaria e nuove tecnologie, in Riv. not., 2001, 73;

Palazzolo, La telematica nelle riunioni assembleari, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 281; Sarale, Il nuovo volto dell’assemblea sociale, in Ambrosini, La riforma delle società. Profili della nuova disciplina, Torino, 2003, 51; Pederzini, Intervento del socio mediante mezzi di telecomunicazione e democrazia assembleare, in Giur. comm., 2006, 111; Serra, Il procedimento assembleare, in Abbadessa, Portale, Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, 72; Bonotto, Commento sub art. 2370 c.c., in Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, 137; Busi, Assemblea e decisioni dei soci, cit., 594 ss.; Clerici, Laurini, L’assemblea tra partecipazione virtuale e voto elettronico dopo il D.Lgs. 27/2010: clausole statutarie e tecniche di verbalizzazione, in Notariato, 2010, 6, 665; Cian M., L’intervento e il voto elettronici nelle assemblee di s.p.a., in Riv. Soc., 6, 2011, 1065; Turelli, Assemblee di società per azioni ed esercizio del diritto di voto mediante mezzi elettronici, in Riv. dir. civ., 2011, 4, 20445; Magliulo, Le nuove tecnologie informatiche ed il rispetto del metodo collegiale, in Notariato, 4, 2019, 378; Busi, De Angelis, cit.; Boggiali, Ruotolo, Assemblea, clausola relativa alla partecipazione dei soci in teleconferenza ma con limitazioni alla possibilità di intervenire nella discussione, CNN Quesito di Impresa n. 209-2012/I; massime del Consiglio Notarile di Milano I (ante riforma), Assemblee in videoconferenza, e n. 14, Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza nelle assemblee di s.r.l. (art. 2479 c.c.); orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai H.B.1, Formulazione delle clausole di intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione – 1° pubbl. 9/04; H.B.16, Formalità di convocazione di assemblea da tenersi con mezzi di telecomunicazione in luoghi aventi diversi fusi orari – 1° pubbl. 9/06; H.B.39, Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17); I.B.10, Voto per corrispondenza e metodo assembleare – 1° pubbl. 9/04. Benché la disciplina in materia di società a responsabilità limitata non richiami la suddetta norma, la dottrina prevalente ne ammette l’applicazione in via analogica, quanto meno con riguardo all’intervento mediante mezzi di telecomunicazione. Maggiormente discussa è invece la possibilità di estendere anche alla s.r.l. il voto per corrispondenza (beninteso, al di fuori dell’ambito temporale di vigenza dell’art. 106, comma 2 D.L. 10/2020, che espressamente lo ammette anche per le società a responsabilità limitata): per l’inammissibilità v. Zanarone, Commento sub art. 2479 bis, in Il codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Della società a responsabilità limitata, II, Artt. 2475-2483, Milano, 2010, il quale però con riguardo alle ipotesi in cui il metodo assembleare è meramente facoltativo si esprime in forma dubitativa a favore della tesi positiva; Magliulo, Le nuove tecnologie informatiche, cit.; Busani, Assemblee e Cda in audio-video conferenza, cit.; per la tesi, prevalente, dell’ammissibilità, si vedano la citata Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 14, nonché i riferimenti bibliografici in Magliulo, Le nuove tecnologie informatiche, cit., 381, nt. 17. Secondo il citato orientamento I.B.10 del Comitato Triveneto dei Notai non è legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza in relazione alle ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare; nello stesso senso Cian M., Le decisioni assembleari, cit., 56.

[19] Così il sopra citato orientamento H.B.39 del Comitato Triveneto dei Notai; nello stesso senso Busi, Assemblea e decisioni dei soci, cit., 599 ss.

[20] V. il citato orientamento H.B.39 del Comitato Triveneto dei Notai.

[21] La disposizione richiama alla mente la prima Massima del Consiglio Notarile di Milano ante riforma, la quale ai fini del rispetto del metodo collegiale richiede che «sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno». Ritengono opportuno che, prima di scegliere la modalità di telecomunicazione da utilizzare, la società si accerti del «grado di alfabetizzazione telematica dei suoi soci» al fine di assicurare la parità di trattamento dei soci Busi, De Angelis, cit.

[22] Sostanzialmente conforme Irrera, cit.

[23] Conformi, seppur sinteticamente, Busi, De Angelis, cit.; si esprimono invece con formula dubitativa Atlante, Maltoni, Marchetti, Notari, Roveda, cit. Contra Busani, Assemblee e Cda in audio-video conferenza, cit., il quale riferisce la deroga indistintamente a tutte le ipotesi di cui comma 4, immaginando un avviso di convocazione di assemblea «che consenta l’espressione del voto mediante “consenso espresso per iscritto” e la “consultazione scritta”, vale a dire una sorta di “voto per corrispondenza” declinato nello specifico ambito della s.r.l.». Si osserva che il voto per corrispondenza è eccezionalmente ammesso per la società a responsabilità limitata dal comma 2 dell’art. 106 e comunque si tratta, per espressa equiparazione normativa (art. 2370, comma 4 c.c.), di intervento del socio in ambito assembleare, mentre la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto sono metodi extra-assembleari di formazione delle decisioni dei soci.

[24] Contra Irrera, cit., il quale giudica «schizofrenico» un sistema che conceda il ricorso a forme di decisione semplificate che restringono le tutele connesse al metodo assembleare e nel contempo ne consenta la riespansione «in una sorta di ping-pong senza fine».

[25] Busi, Assemblea e decisioni dei soci, cit., 582 ss.; Zanarone, Commento sub art. 2479, cit.; La Sala, sub Art. 279 (Decisioni dei soci). I principi comuni all’assemblea e agli altri metodi decisionali. Le materie riservate, in S.r.l. Commentario, a cura di Dolmetta, Presti, dedicato a Portale, Milano, 2011; Magliulo, Le nuove tecnologie informatiche, cit.; Massima del Consiglio Notarile di Milano I (ante riforma), cit.; orientamento del Comitato Triveneto dei Notai H.B.39, cit.

[26] Nello stesso senso Irrera, cit.

[27] V. nt. 11.

[28] Sul tema v. Silva, L’art. 20 comma 7 bis del D.l. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile, Studio CNN n. 198-2018/I, approvato il 13 settembre 2018.

[29] Il riferimento è al decreto del Tribunale di Milano, Sez. Impresa B, del 25.09.2015, in Le Società, 2016, 1, 43 e alla sentenza della Corte di Cassazione n. 14766 del 19 luglio 2016, con i quali si è affermata la necessità che il notaio verbalizzante rilevi anche tutti i vizi procedimentali afferenti l’iter assembleare, indipendentemente dalla categoria giuridica in cui gli stessi siano inquadrabili e, quindi, che solo delibere conformi – anche dal punto di vista procedimentale – al modello legale di riferimento possano produrre effetti nei confronti di terzi. Per una più approfondita analisi cfr. Silva, Orientamenti giurisprudenziali e invalidità delle delibere assembleari: ruolo e responsabilità del notaio, in Notariato – Quaderni diretto da Laurini, n. 39/2017, 13; Ruotolo, Il controllo sull’iscrivibilità delle delibere di s.r.l.: profili procedimentali e responsabilità notarile alla luce di Cass. n. 14766/2016, in Notariato – Quaderni diretto da Laurini, n. 42/2019, 41.

[30] Si ricordano, a titolo esemplificativo, le ipotesi di verbalizzazione notarile di decisioni non assembleari e potenzialmente non collegiali (in presenza di organo amministrativo unipersonale) di cui agli articoli 2365, comma 2, 2410, 2420 ter, 2443, 2446, comma 3, 2447 quater, 2481, comma 1, 2505 comma 2, 2505 bis, comma 2 c.c. e 152 l. fall. Trattasi peraltro di ipotesi in cui la decisione è assunta in un unico contesto e non attraverso un procedimento referendario in cui le singole volontà sono espresse in momenti diversi e fatte constare successivamente, come quello che caratterizza la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto di cui all’art. 2479, comma 3 c.c.

[31] Secondo l’orientamento del Comitato Triveneto dei Notai I.B.28, Soggetti legittimari ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante consultazione o consenso scritto – 1° pubbl. 9/10 – motivato 9/11, in assenza di una specifica previsione statutaria, la relativa competenza “spetterà ai soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e ad una maggioranza di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale”. Con riguardo alla legittimazione ad avviare i procedimenti extra-assembleari cfr. altresì Iermano, cit.; Busi, Assemblea e decisioni dei soci, cit., 693 ss.

[32] Cfr. Zanarone, Commento sub art. 2479, cit.

[33] D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

[34] Così Altante, Maltoni, Ruotolo, Il nuovo articolo 2476 c.c. Prima lettura, Studio CNN n. 58-2019/I, approvato il 14 marzo 2019; conforme Abriani, Rossi, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Soc., 4, 2019, 393; per una ricognizione dei contributi dottrinali sul tema v. Cian M., Crisi dell’impresa e doveri degli amministratori: i principi riformati e il loro possibile impatto, in NLCC, 5, 2019, 1160, nt. 2.

[35] Cfr. Cian M., Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Cian, Torino, 2019, 601 ss.; massima del Consiglio Notarile di Milano n. 183, Limiti dei poteri di gestione dei soci non amministratori nelle s.r.l. (art. 2475, comma 1, c.c.); orientamento del Comitato Triveneto dei Notai I.C.34, Legittimità dell’attribuzione di poteri gestori a soggetti diversi dagli amministratori – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19.

[36] Cfr. Cottino, Diritto societario, Padova, 2006, 635.

[37] Con riguardo alla necessità che l’avviso di convocazione dell’assemblea indichi il luogo fisico in cui la stessa è convocata si registrano in dottrina opinioni contrastanti. Per la tesi positiva, che chi scrive condivide in ragione della necessità che in detto luogo il presidente (o il soggetto da lui delegato) effettui le verifiche e gli accertamenti prescritti dalla legge e il notaio incardini la sua competenza territoriale, cfr. Busi, De Angelis, cit.; Assonime FAQ – Luogo dell’assemblea e partecipazione, nn. 1 e 2, reperibili al link http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-Faq-QeA-sulle-assemblee-a-porte-chiuse.aspx; ritiene invece che qualora l’assemblea si svolga esclusivamente online non vi sia un luogo fisico di convocazione e che pertanto sia legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione Busani, Assemblee e Cda in audio-video conferenza, cit.; Id., Assemblee societarie online, cit.; ammette che non vi sia un luogo fisico di convocazione anche la citata massima del Consiglio notarile di Milano n. 187, seppure solo nella parte motiva.

[38] Conforme Comitato Triveneto dei Notai, Indirizzi applicativi ed orientamenti sull’art. 106 del D.L. 18/202, n. 2 – Art. 106, comma 3, D.L. 18/2020 – modifiche statutarie s.r.l., secondo cui “La possibilità, prevista per le società a responsabilità limitata dall’art. 106, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto «anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile» deve intendersi limitata all’ipotesi di mancanza nell’atto costitutivo della previsione del metodo non assembleare per l’assunzione delle decisioni dei soci. La portata di detta deroga all’articolo 2479, comma 4, c.c. non concerne, invece, le materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2479 c.c., il caso previsto dal quarto comma dell’art. 2482 bis c.c. e il diritto, in capo ad uno o più amministratori ovvero ad un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di richiedere che la decisione dei soci sia adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis c.c. Per tutte queste materie trova invece applicazione la disposizione dell’art. 106, comma 2, che per il periodo emergenziale consente l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e la possibilità di prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Le norme emergenziali in alcun modo incidono sui principi generali in tema di controllo notarile di legalità sostanziale sulle modificazioni dell’atto costitutivo di cui al combinato disposto degli artt. 2480 e 2436 c.c.”.

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