FALLIMENTO

*Cassazione, sentenza 24 giugno 2015, n. 13087, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – EFFETTI – SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO GRATUITO – Distinzione dagli atti compiuti per spirito di liberalità – Attribuzione patrimoniale effettuata dal coniuge fallito al momento della separazione – Atto a titolo gratuito – Configurabilità – Requisiti.

 

Ai fini dell’azione di inefficacia di cui all’art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue che, l’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli.

Categorie

Lascia un commento