FALLIMENTO-FONDO PATRIMONIALE

* Cassazione, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26223, sez. I civile 

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora sia effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione a favore dei disponenti, ed è pertanto suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

 

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