FALLIMENTO IN ESTENSIONE

*Corte Costituzionale, Sentenza n. 255 del 6 dicembre 2017

La Corte costituzionale, con sentenza n. 255 del 6 dicembre 2017, dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 147, comma 5, l. fall., promossa dal Tribunale di Vibo Valentia, che sosteneva come la disposizione in esame violerebbe sia l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’ingiustificata disparità di trattamento, sia l’art. 24, primo comma, Cost., per compressione del diritto di difesa dei creditori della società di fatto.

La Corte costituzionale rileva come l’esegesi estensiva della disposizione in esame si sia ormai consolidata in termini di diritto vivente per effetto di alcuni successivi e risolutivi interventi della Cassazione.

                                                                                        “Considerato in diritto

1.– La disposizione di cui al quinto comma dell’art. 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) – nuovamente portata al vaglio di questa Corte – testualmente prevede che «Allo stesso modo [e, cioè, conformemente a quanto disposto dal comma precedente in ordine alla estendibilità del fallimento di società a quello dei soci illimitatamente responsabili della stessa] si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile».

2.– Secondo il Tribunale rimettente, detta norma – nella parte in cui (e per la ragione che) non prevede una corrispondente ipotesi di estendibilità del fallimento, originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, ad altre società o persone fisiche che ne risultino essere soci di fatto – violerebbe l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’ingiustificata disparità di trattamento, che ne deriverebbe, tra impresa individuale e società di capitali, agli effetti della estensione del rispettivo fallimento ad eventuali soci di fatto.

Ne risulterebbe, altresì, un vulnus all’art. 24, primo comma, Cost., per compressione del diritto di difesa dei creditori della società di fatto, ove questa non sia assoggettabile a fallimento, per estensione, in consecuzione al fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali pur facente parte del sodalizio con la prima.

3.– Questione identica a quella ora in esame è già stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bari e, con sentenza n. 276 del 2014, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, anche per il profilo della omessa valutazione degli adempimenti previsti dall’art. 2361, secondo comma, del codice civile, in ordine alla partecipabilità di società di capitale a società di fatto.

È stata poi nuovamente sollevata dal Tribunale ordinario di Parma e dal Tribunale ordinario di Catania, e questa Corte, con ordinanza n. 15 del 2016, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile (oltre che per reiterate carenze di motivazione sulla rilevanza), rispettivamente, per omissione (nella prima delle due ordinanze di rimessione) e per «immotivata esclusione» (nella seconda) della previa verifica di una possibile interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata.

Il Tribunale di Vibo Valentia, odierno rimettente – dopo aver preso in esame, ai fini della rilevanza della questione, il ruolo degli adempimenti di cui all’art. 2361, secondo comma, cod. civ. (la cui omissione ritiene non ostativa ai fini della partecipazione di una società di capitali ad una società di fatto) – affronta anche il problema dell’eventuale lettura, in senso costituzionalmente adeguato, della disposizione sub comma quinto dell’art. 147 del r.d. n. 267 del 1942: ma lo risolve in senso negativo. Argomenta, infatti, che «il ricorso a tale attività interpretativa è precluso dalla specialità della norma de qua rispetto all’art. 1, l.f.».

4.– L’effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata – ancorché risolto con esito negativo per l’ostacolo non immotivatamente ravvisato dal giudice a quo nella lettera e nella natura della disposizione denunciata – consente, in questo caso, di superare il vaglio di ammissibilità della questione conseguentemente sollevata.

5.– La correttezza o meno della esegesi, non secundum Constitutionem, presupposta dal rimettente, attiene, invece, al merito e, cioè, alla successiva verifica di fondatezza o non della questione stessa.

A tal riguardo va rilevato che l’esegesi estensiva della disposizione in esame – ritenuta preclusa dal Tribunale di Vibo Valentia, ma già invece condivisa da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina – si è ormai consolidata in termini di diritto vivente per effetto di alcuni successivi e risolutivi interventi del giudice della nomofilachìa.

La Corte di cassazione, sezione prima civile – dopo aver dato risposta positiva all’interrogativo circa la fallibilità di una società di capitali, [anche] a responsabilità limitata, che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall’art. 2361, secondo comma, cod. civ. (sentenza 21 gennaio 2016, n. 1095) – ha poi espressamente escluso che possa «ammettersi che la società di capitali, la quale abbia svolto attività di impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle eventuali conseguenze negative derivanti dal suo agire (ivi compreso il fallimento per ripercussione nel caso in cui sia accertata l’insolvenza della società di fatto)» (sentenza 20 maggio 2016 n. 10507).

Ha condivisibilmente osservato, infatti, come al riferimento all’«imprenditore individuale» vada, ratione temporis, attribuita «valenza meramente indicativa dello “stato dell’arte” dell’epoca in cui la norma è stata concepita, che non può essere di ostacolo ad una sua interpretazione estensiva che, tenuto conto del mutato contesto nel quale essa deve attualmente trovare applicazione, ne adegui la portata in senso evolutivo, includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione». Ed ha sottolineato come, a contrario, «un’interpretazione dell’art. 147, quinto comma, l. fall. che conducesse all’affermazione dell’applicabilità della norma al solo caso (di fallimento dell’imprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.» (sentenza n. 10507 del 2016 e, sulla stessa linea, sentenza 13 giugno 2016, n.12120).

6.– La disposizione denunciata già, dunque, vive e si riflette nell’interpretazione, costituzionalmente adeguata, che equipara la società di capitali all’impresa individuale ai fini della estendibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto.

L’odierna questione, sollevata sulla base di una opposta esegesi della norma stessa, va pertanto dichiarata non fondata.

                                                                                      per questi motivi

                                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017.”

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