* Cassazione, sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355, sez. V penale
Se la parte aggiunta e/o alterata del documento (nella specie, testamento olografo) è nettamente e agevolmente distinguibile dalla parte originaria, la falsità, se deve essere dichiarata, deve esserlo solo limitatamente a tali ‘aggiunte’; infatti, solo se il senso e il valore dell’intero documento risultassero del tutto sconvolti da tali ‘innesti’, tanto da non potersi ricostruire l’originaria volontà di chi lo scrisse, la falsità (ai fini penalistici) investirebbe l’intero documento.