FUSIONE

*Cassazione Civile, Sez. III, 18 aprile 2012, n. 6058
La Cassazione, sentenza 18 aprile 2012, n. 6058, ha confermato il principio secondo cui la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.

Tale interpretazione valorizza il dettato normativo di cui all’art. 2504 bis c.c. nel testo conseguente alla riforma del diritto societario (avvenuta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), il quale non contiene più il riferimento all’effetto estintivo, prevedendo che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali.

Secondo la Corte a diverse conclusioni non si può giungere sulla base degli eventuali cambi di denominazione che, come nel caso di specie, hanno accompagnato le fusioni, posto che tale cambio di denominazione non modifica l’identità della persona giuridica.

*CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 12 marzo 2013, n.6071
1. Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

2. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

*Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 aprile 2016, n. 8430
Ai sensi del nuovo art. 2050-bis c.c. la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo.

*Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1376.
L’art. 2504 bis c.c., introdotto dalla riforma del 2003, ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio da esso desumibile per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazioni) anteriori al 1°gennaio 2004. Tali fusioni pur dando luogo ad un fenomeno successorio si diversificano dalla successione mortis causa perché la modificazione dell’organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti. Neppure a dette fusioni si applica la disciplina dell’interruzione di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c.

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