*Cassazione S.U. 898/2018
La chiave utilizzata dalla sentenza per determinare nella materia un vero solco tra parte generale dei contratti e regole speciali di settore, e cioè la pretesa funzione meramente “informativa” della forma in ambito bancario e finanziario, risulta anch’essa non del tutto convincente.
In tal senso sia il diritto finanziario che il diritto dei consumi appaiono sempre più ricchi di norme che offrono risposte innovative rispetto ai tradizionali meccanismi civilistici, e che presentano una forza espansiva ancora poco esplorata.
Il “dialogo” tra parte generale e parte speciale richiede pertanto un’opera di attenta analisi degli interessi in gioco e delle soluzioni normative, che ben può condurre di volta in volta ad esiti anche molto diversi, dovendosi rifuggire da impostazioni che privileginoa priorila logica dell’armonia generale o quella della frammentazione del sistema. E gli stessi criteri dovrebbero valere nel difficile rapporto che a sua volta si viene a creare all’interno dei comparti speciali tra le norme di carattere più generale (si pensi agli artt. 116 ss. TUB) e norme attenenti a vari sotto-comparti ancor più settoriali (artt. 120-quinquiesss. TUB).