*Cassazione, Sentenza del 21 novembre 2014, n. 24807 sez. 5
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE – Contratto preliminare avente ad oggetto un terreno – Immobile costruito nelle more tra il preliminare ed il definitivo – Trasferimento all’acquirente anche dell’immobile – Fondamento – Conseguente rilevanza dell’immobile ai fini della determinazione dell’imposta.
In caso di preliminare di compravendita avente ad oggetto un terreno, seguito dalla costruzione di un immobile da parte del promissario acquirente, la sentenza ex art. 2932 cod. civ. estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., anche all’opera, sicché, ai fini della liquidazione dell’imposta di registro, il valore del bene va determinato in modo comprensivo di quello del terreno e della costruzione, attesa la presunzione di trasferimento all’acquirente dell’immobile anche delle relative accessioni, ai sensi dell’art. 24, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934; D.P.R. 26/04/1986 num. 131 art. 24 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 5696 del 1980, N. 19954 del 2005, N. 18525 del 2010
Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)