IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

TRIBUTI

* Cassazione, sentenza 4 febbraio 2015, n. 1972, sez. V

Imposta sulle successioni e le donazioni – Azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali – Base imponibile

Relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, quando sussiste un bilancio approvato, è il valore del patrimonio netto risultante da quest’ultimo che deve costituire il parametro di riferimento per la determinazione dell’imposta salvo il correttivo correlabile all’attualizzazione delle poste, attive e passive, espresse nel medesimo bilancio, qualora queste ultime fossero inadeguate a rappresentare fedelmente il patrimonio netto (attuale) della società a causa di intervenuti mutamenti prima della morte del socio.

 

Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)

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