TRASFORMAZIONE E SORTE DEL COLLEGIO SINDACALE

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06.08.18
Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e sorte del collegio sindacale (Trib. Milano, decr. 12 aprile 2018)
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con decreto 12 aprile 2018, esclude che la trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata, in presenza di una clausola dell’atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione che preveda la presenza di un organo di controllo, anche collegiale, possa comportare il “venir meno” del collegio sindacale.

Poiché per l’organo di controllo della s.r.l. trovano applicazione le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (art. 2477, comma 5, c.c.), tra dette disposizioni rientra anche il procedimento ex art. 2409, c.c., con legittimazione, quindi, dell’organo di controllo a richiedere al tribunale l’adozione dei provvedimenti previsti da tale norma in caso di gravi irregolarità nella gestione della società che, nel caso di specie, porteranno alla revoca dell’amministratore in carica e la nomina di un amministratore giudiziario.

Nella fattispecie in esame, peraltro, da un lato veniva rilevato come, al momento della presentazione del ricorso da parte dei sindaci, la trasformazione della s.p.a. in s.r.l., ancorché già deliberata, non era ancora efficace, non risultando completati gli adempimenti pubblicitari ex art. 2500, comma 3, c.c.

Dall’altro lato, sottolinea il Tribunale, la trasformazione della società di capitali da s.p.a. ad s.r.l. non determini alcun fenomeno successorio in quanto il soggetto giuridico trasformato rimane lo stesso, sebbene diversamente regolato secondo il tipo societario di approdo (art. 2498 c.c.); e se le regole organizzative della società risultante dalla trasformazione contemplano la presenza di un organo di controllo anche collegiale, non vi è motivo alcuno per ritenere che il collegio sindacale in carica sia «venuto meno».

Sotto tale profilo, va ricordato come, soprattutto a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei controlli nella s.r.l. dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, sia stata particolarmente dibattuta la sorta del collegio sindacale della s.p.a. trasformatasi in s.r.l., tenuto conto della previsione dell’art. 2400, comma 2, c.c., che dispone che «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato», norma chiaramente volta alla protezione della stabilità del rapporto.

Sul punto si è rilevato da una parte della dottrina come in taluni casi sia possibile provocare l’interruzione della carica sindacale per effetto di modificazioni statutarie. Infatti, il principio della stabilità reale del sindaco in tanto merita d’essere salvaguardato in quanto resti destinato ad operare nel contesto organizzativo che lo presupponga. Si è così affermato che tale principio non operi quando la società si trasformi in altro tipo che non esiga la presenza di un collegio sindacale, venendo in tal caso meno la fattispecie che funge da antecedente per l’applicabilità della disciplina della revoca del sindaco. Mentre diverso sarebbe il caso in cui – all’interno di una società per azioni dotata del sistema di amministrazione e controllo tradizionale – con una modificazione statutaria si volesse ridurre con effetto immediato il numero dei componenti del collegio sindacale (Sciuto, La revoca del sindaco, in Alessi – Abriani – Morera, Il collegio sindacale. Le nuove regole, Milano, 2007, 283 ss, spec. 414. Nello stesso senso, Spada, Istituzione dell’ufficio, preposizione all’ufficio e assunzione del preposto (profili sistematici della “revoca” dei sindaci facoltativi nella nuova società a responsabilità limitata), studio n. 52/2009I, in Studi e materiali , 2009, 668 ss. e Libertini, sub art. 2400, in Commentario d’Alessandro, II, 2, Padova, 2011, 230 s., secondo il quale nel caso di trasformazione si verifica un’ipotesi di cessazione ex lege dell’intero collegio sindacale in quanto l’autonomia organizzativa della società in materia di operazioni straordinarie è destinata a prevalere sul principio di inamovibilità dei sindaci. Con riguardo alla variazione numerica, Cavalli, I sindaci, in Tratt. Colombo – Portale, 5, Torino, 1988, 18).

Analoghe considerazioni sono state prospettate con riferimento alle delibere di adozione di sistemi di amministrazione e controllo alternativi. In tal senso, si è affermato che «Posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell’art. 2400, comma 2, c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale» (così Comitato Triveneto dei Notai, Orientamento, H.E.2 – (Cessazione del collegio sindacale – non applicazione del disposto dell’art. 2400, comma 2, c.c. – 1° pubbl. 9/06). Nello stesso senso, Abriani, Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali, in Riv. dir. comm., 2008, 683 s., spec. 696).

Ne consegue, quindi, che una volta divenuta efficace la trasformazione, si verifica una cessazione automatica dall’incarico dei componenti del collegio sindacale.

Ciò a patto che nell’atto costitutivo della s.r.l. risultante dalla trasformazione non venga prevista la facoltatività della nomina dell’organo di controllo (cioè al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3 dell’art. 2477, c.c., che, dopo il recente intervento del legislatore con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, e con la relativa legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, prevede i casi ormai residuali di obbligatorietà di nomina del sindaco). Previsione (facoltativa) che è invece contenuta nell’atto costitutivo della s.r.l. della quale si occupa il decreto in rassegna.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

28 giugno 2018

06.08.18
Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e sorte del collegio sindacale (Trib. Milano, decr. 12 aprile 2018)
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con decreto 12 aprile 2018, esclude che la trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata, in presenza di una clausola dell’atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione che preveda la presenza di un organo di controllo, anche collegiale, possa comportare il “venir meno” del collegio sindacale.

Poiché per l’organo di controllo della s.r.l. trovano applicazione le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (art. 2477, comma 5, c.c.), tra dette disposizioni rientra anche il procedimento ex art. 2409, c.c., con legittimazione, quindi, dell’organo di controllo a richiedere al tribunale l’adozione dei provvedimenti previsti da tale norma in caso di gravi irregolarità nella gestione della società che, nel caso di specie, porteranno alla revoca dell’amministratore in carica e la nomina di un amministratore giudiziario.

Nella fattispecie in esame, peraltro, da un lato veniva rilevato come, al momento della presentazione del ricorso da parte dei sindaci, la trasformazione della s.p.a. in s.r.l., ancorché già deliberata, non era ancora efficace, non risultando completati gli adempimenti pubblicitari ex art. 2500, comma 3, c.c.

Dall’altro lato, sottolinea il Tribunale, la trasformazione della società di capitali da s.p.a. ad s.r.l. non determini alcun fenomeno successorio in quanto il soggetto giuridico trasformato rimane lo stesso, sebbene diversamente regolato secondo il tipo societario di approdo (art. 2498 c.c.); e se le regole organizzative della società risultante dalla trasformazione contemplano la presenza di un organo di controllo anche collegiale, non vi è motivo alcuno per ritenere che il collegio sindacale in carica sia «venuto meno».

Sotto tale profilo, va ricordato come, soprattutto a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei controlli nella s.r.l. dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, sia stata particolarmente dibattuta la sorta del collegio sindacale della s.p.a. trasformatasi in s.r.l., tenuto conto della previsione dell’art. 2400, comma 2, c.c., che dispone che «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato», norma chiaramente volta alla protezione della stabilità del rapporto.

Sul punto si è rilevato da una parte della dottrina come in taluni casi sia possibile provocare l’interruzione della carica sindacale per effetto di modificazioni statutarie. Infatti, il principio della stabilità reale del sindaco in tanto merita d’essere salvaguardato in quanto resti destinato ad operare nel contesto organizzativo che lo presupponga. Si è così affermato che tale principio non operi quando la società si trasformi in altro tipo che non esiga la presenza di un collegio sindacale, venendo in tal caso meno la fattispecie che funge da antecedente per l’applicabilità della disciplina della revoca del sindaco. Mentre diverso sarebbe il caso in cui – all’interno di una società per azioni dotata del sistema di amministrazione e controllo tradizionale – con una modificazione statutaria si volesse ridurre con effetto immediato il numero dei componenti del collegio sindacale (Sciuto, La revoca del sindaco, in Alessi – Abriani – Morera, Il collegio sindacale. Le nuove regole, Milano, 2007, 283 ss, spec. 414. Nello stesso senso, Spada, Istituzione dell’ufficio, preposizione all’ufficio e assunzione del preposto (profili sistematici della “revoca” dei sindaci facoltativi nella nuova società a responsabilità limitata), studio n. 52/2009I, in Studi e materiali , 2009, 668 ss. e Libertini, sub art. 2400, in Commentario d’Alessandro, II, 2, Padova, 2011, 230 s., secondo il quale nel caso di trasformazione si verifica un’ipotesi di cessazione ex lege dell’intero collegio sindacale in quanto l’autonomia organizzativa della società in materia di operazioni straordinarie è destinata a prevalere sul principio di inamovibilità dei sindaci. Con riguardo alla variazione numerica, Cavalli, I sindaci, in Tratt. Colombo – Portale, 5, Torino, 1988, 18).

Analoghe considerazioni sono state prospettate con riferimento alle delibere di adozione di sistemi di amministrazione e controllo alternativi. In tal senso, si è affermato che «Posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell’art. 2400, comma 2, c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale» (così Comitato Triveneto dei Notai, Orientamento, H.E.2 – (Cessazione del collegio sindacale – non applicazione del disposto dell’art. 2400, comma 2, c.c. – 1° pubbl. 9/06). Nello stesso senso, Abriani, Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali, in Riv. dir. comm., 2008, 683 s., spec. 696).

Ne consegue, quindi, che una volta divenuta efficace la trasformazione, si verifica una cessazione automatica dall’incarico dei componenti del collegio sindacale.

Ciò a patto che nell’atto costitutivo della s.r.l. risultante dalla trasformazione non venga prevista la facoltatività della nomina dell’organo di controllo (cioè al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3 dell’art. 2477, c.c., che, dopo il recente intervento del legislatore con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, e con la relativa legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, prevede i casi ormai residuali di obbligatorietà di nomina del sindaco). Previsione (facoltativa) che è invece contenuta nell’atto costitutivo della s.r.l. della quale si occupa il decreto in rassegna.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

28 giugno 2018