Cassazione, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32108, sez. II civile
NEGOZI GIURIDICI – FIDUCIARI – Negozio fiduciario relativo a beni immobili – Intestazione fiduciaria di quote societarie – Forma scritta – Necessità.
Il “pactum fiduciae” esige la forma scritta “ad substantiam” qualora comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di un bene immobile; deve, pertanto, essere stipulato per iscritto anche il patto fiduciario comportante il trasferimento indiretto di un immobile attraverso l’intestazione della quota di partecipazione alla società proprietaria del bene.