IPOTECA

Cassazione, sentenza 26 marzo 2015, n. 6082, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – IPOTECA – ISCRIZIONE – FORMALITÀ – ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) – Intervento del surrogante nel processo esecutivo dopo la vendita del bene ipotecato – Distribuzione del ricavato – Collocazione del surrogante nel grado dell’ipotecario surrogato – Annotazione del trasferimento di ipoteca – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 

In tema di surrogazione nell’ipoteca, il creditore surrogante che spieghi intervento nel processo esecutivo dopo la vendita del bene e l’emissione del decreto di trasferimento, partecipa alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante all’originario creditore ipotecario, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell’art. 2843 cod. civ., atteso che, per effetto della vendita forzata, la garanzia reale si trasferisce sul prezzo e la surrogazione è, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con preferenza su tale prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2916, Cod. Proc. Civ. art. 566, Cod. Proc. Civ. art. 586

Massime precedenti Vedi: N. 17644 del 2007, N. 7498 del 2012

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